Salvataggi negati e deportazioni

Le navi italiane vengono usate per deportare, non per soccorrere

Il luogo del naufragio era a 52 miglia da Lampedusa: una motovedetta della Guardia costiera ci impiega un’ora e mezzo a coprire quella distanza. Ma i nostri pattugliatori vengono usati per caricare le persone da imprigionare in Albania

Cronaca - di Angela Nocioni

28 Gennaio 2025 alle 17:30

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AP Photo/Vlasov Sulaj – Associated Press / LaPresse
AP Photo/Vlasov Sulaj – Associated Press / LaPresse

A 52 miglia nautiche a sud ovest di Lampedusa è stata fatta l’altra notte l’operazione di salvataggio raccontata dal comandante della Sea Punk 1, il marinaio italiano Arturo Centore con un passato nella Guardia costiera che soccorre naufraghi con la nave di una ong. Una motovedetta della Guardia costiera italiana salpando da Lampedusa ci mette un’ora e mezza a coprire 52 miglia. Ma nessuno l’altra notte ha ordinato a una motovedetta italiana di salpare.

Il pattugliatore Cassiopea – il cui arrivo è previsto stamattina in Albania con 49 naufraghi da deportare nonostante la deportazione di esseri umani sia vietata dalla Costituzione italiana – ha preso quattro giorni fa il posto del pattugliatore Libra per galleggiare a sud di Lampedusa. Ma non lo mandano lì a salvare persone dall’affogamento, no. L’hanno mandato lì ad aspettare che motovedette italiane gli portino a bordo naufraghi raccolti più a sud per deportarli in Albania. Stavolta la scelta di chi tra i naufraghi sia abbastanza poco vulnerabile da essere deportato – fatta col metodo scientifico della valutazione a occhio – è stata compiuta a bordo del pattugliatore non si sa da chi e senza la presenza di nessun occhio esterno o presunto tale. L’agenzia Oim, organizzazione internazionale per le migrazioni, non ha infatti ancora rinnovato il contratto con il governo italiano per prestarsi a questa scrematura di esseri umani che in gergo tecnico si chiama screening. Ciò nonostante Giorgia Meloni, che sull’Albania valuta sia questo il momento per lei conveniente di insistere, ha mandato Cassiopea a deportare naufraghi senza nemmeno la foglia di fico del personale Oim a bordo.

Tra i 49 deportati ci sono maschi del Bangladesh, dell’Egitto e qualcuno della Costa d’Avorio e del Ghana. Arrivati in Albania, valutato rapidamente se fermarli per poi carcerarli e sbatterli indietro o no, gli eventuali fermi per la procedura accelerata di rimpatrio saranno valutati non più dai giudici della sezione immigrazione del Tribunale civile di Roma, come è avvenuto finora, ma (per decisione imposta dal governo Meloni con il decreto Flussi) dai giudici della Corte d’appello di Roma considerati, si suppone, più inclini a convalidare i fermi. Trattasi di sei giudici. Il tribunale decide in materia in composizione monocratica. Se entro le 48 ore non avviene la convalida la persona deve essere liberata. Sul protocollo Italia-Albania, e sulla questione di quali Paesi d’origine possano essere considerati sicuri per rimpatriarci a forza chi da lì è scappato, è ancora pendente il giudizio della Corte europea di giustizia. Il governo va facendo ripetere in giro che la Corte di Cassazione avrebbe già stabilito che la decisione di quali sono i Paesi considerabili sicuri spetta al governo e non ai giudici, omettendo di specificare che ai giudici spetta l’obbligo (non la possibilità, l’obbligo) di valutare se le decisioni prese rispettano o no la legge.

Il presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia, l’ha ripetuto ieri: “Spetta ai giudici valutare la congruità delle scelte fatta dal governo con la normativa europea”. Il giudice deve (non “può”: “deve”) applicare le norme a garanzia della libertà personale. Deve tenere conto dell’articolo 10 della Costituzione:Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici”. Deve tener contro dell’art 13: “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva”. E l’articolo 101: “I giudici sono soggetti soltanto alla legge”. Dovere fondamentale che il governo fa di tutto per cancellare.

Osserva il giurista Fulvio Vassallo Paleologo:Nel caso delle procedure accelerate in frontiera caratterizzate da una estesa applicazione del trattenimento amministrativo prima ancora che la istanza di protezione venga formalizzata, non si riscontrano basi legali che impediscano al giudice una valutazione ex officio sul singolo caso al suo esame, con specifico riferimento alla individuazione come sicuro del paese di origine del richiedente asilo”. Quindi, ricorda Vassallo Paleologo “valutare in un procedimento giurisdizionale la sicurezza di un paese di origine designato come sicuro non significa interferire con politiche della sicurezza o addirittura con relazioni internazionali, in quanto la disapplicazione nel singolo caso della norma interna in contrasto con altra norma di rango superiore stabilita a livello europeo, e per riflesso costituzionale, in base all’117 della Costituzione, non implica alcuna conseguenza sulla validità della norma generale che contiene un elenco di paesi di origine sicuri, a meno che non intervenga la Corte di Giustizia dell’Unione europea o su un ricorso di legittimità, la Corte Costituzionale. In altri termini, il giudizio concreto sulla posizione del richiedente tale rimane, anche se è frutto dell’accertamento istruttorio del giudice e non si riferisce ad allegazioni specifiche, o ad una documentazione che non potrà certo essere fornita dal richiedente asilo nei tempi ristrettissimi della convalida del trattenimento, ammesso che possa essere comunque acquisita nei termini pure assai ridotti delle procedure accelerate in frontiera”.

28 Gennaio 2025

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