Il pericolo dietro gli emendamenti

Decreto flussi, cosa cambia con gli emendamenti della destra: clava contro giudici e profughi

La norma che toglie importanti competenze sul diritto d’asilo ai Tribunali specializzati. La riduzione a soli 7 giorni del termine per ricorrere contro il diniego alla domanda di protezione. Norme irragionevoli, punitive e probabilmente illegittime. Il governo lo sa e tira dritto, ma dove vuole arrivare?

Politica - di Gianfranco Schiavone

15 Novembre 2024 alle 16:00

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Foto LaPresse/Palazzo Chigi/Filippo Attili
Foto LaPresse/Palazzo Chigi/Filippo Attili

Come ormai sembra avvenire di consueto, nel corso dei lavori parlamentari relativi alla conversione in legge del Decreto legge su flussi, sfruttamento e asilo, n.145/2024, attualmente all’esame della Commissione affari costituzionali della Camera, la relatrice del provvedimento, ritengo in sintonia con il Governo, ha presentato un gran numero di emendamenti al testo del DL stesso. Essi modificano in maniera così forte il testo originariamente voluto dal Governo che si fa fatica a pensare che tali modifiche non fossero già state cucinate in precedenza e lasciate in caldo, pronte per essere servite sul tavolo all’ultimo momento, comprimendo il già minimo confronto parlamentare (le audizioni sono chiuse, i tempi per presentare sub-emendamenti sono ridotti a poche ore, il dibattito è in fase di chiusura).

Insomma non c’è più spazio per discutere. Non ha dunque torto il deputato Riccardo Magi quando parla di un blitz con il quale si introducono last minute interventi che, anche se stravolgono il testo sono espressione di una volontà politica tenuta celata fino all’ultimo. Tutti gli emendamenti importanti riguardano il diritto d’asilo, vera ossessione permanente dell’attuale Esecutivo; si tratta di proposte estremamente pericolose e in gran parte illegittime per le ragioni che indicherò di seguito. È possibile che nel corso delle prossime ore alcuni testi saranno modificati; non si dovrebbe infatti mai analizzare proposte in continuo e convulso divenire, ma in questo caso è giusto fare un’eccezione in ragione della estrema rilevanza delle questioni in gioco.

Il più rilevante emendamento è quello che sottrae alle Sezioni (dei Tribunali) specializzate in materia di immigrazione e asilo la competenza a decidere sulle convalide dei provvedimenti di trattenimento del Questore nei confronti dei richiedenti asilo sottoposti alla procedura accelerata di frontiera, affidando tale ruolo alle Corti d’Appello (in composizione monocratica). A molti quanto sopra può apparire una noiosa questione procedurale e di organizzazione degli uffici giudiziari, ma non è così. Per comprendere cosa sta avvenendo bisogna infatti capire cosa sono queste Sezioni specializzate, perché e con quale finalità esse nascono.

Cosa sono le Sezioni specializzate in materia di immigrazione e asilo

Fu il DL 13/17 convertito con modificazioni nella L. 13.04.2017 n. 46 a prevedere la creazione delle Sezioni specializzate in materia di immigrazione e asilo “per far fronte alle crescenti esigenze connesse alle crisi internazionali in atto e alla necessità di definire celermente la posizione giuridica di coloro che sono condotti nel territorio nazionale in occasione di salvataggi in mare o sono comunque rintracciati nel territorio nazionale” (parte introduttiva).  Proprio allo scopo di creare una magistratura che possa occuparsi, con un profilo di elevata specializzazione, di un settore così complesso come il diritto d’asilo dove si intersecano non senza problemi diritto interno, diritto dell’Unione Europea e diritto internazionale, la norma vigente prevede che “i giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. La Scuola superiore della magistratura organizza, in collaborazione con l’ufficio europeo di sostegno per l’asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, e con l’Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, corsi di formazione per i magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia” (art.2).

Le Sezioni specializzate si occupano quindi di ogni aspetto che riguarda la materia dell’asilo, sia che riguardi i trattenimenti dei richiedenti, sia che riguardi i ricorsi contro i dinieghi delle domande di asilo.  Perché dunque, se esistono delle sezioni specializzate che si occupano del diritto d’asilo si vuole sottrarre ad esse alcune competenze per affidarle alla giurisdizione di secondo grado? La discrezionalità politica del Legislatore è libera ed insindacabile purché essa non diventi espressione di arbitrio ed irragionevolezza (vedasi sentenze della Corte Costituzionale n. 80 e n. 58 del 2020, n. 271 del 2019, n. 199 del 2017, n. 121 e n. 44 del 2016).

L’approvazione della proposta emendativa porterebbe ad un assetto irragionevole nell’esercizio delle funzioni giudiziarie attribuendo a un giudice la cui funzione è quella di giudicare in secondo grado, detto appunto grado d’appello, sulle sentenze pronunciate in primo grado, di svolgere invece la funzione che spetta al primo grado. Oltre a ciò ritengo che un ulteriore profilo di possibile illegittimità per violazione dell’art. 3 Cost. sta nella creazione di discriminazioni intollerabili fra posizioni giuridiche che sono del tutto simili (si tratta sempre richiedenti asilo in fasi diverse della procedura) che sarebbero trattate, senza ragione, in modo diverso.

Quanto vuole l’emendamento è inoltre probabilmente impraticabile sul piano operativo in quanto le Corti d’Appello non sono strutturate per la gestione dei provvedimenti di convalida i quali al momento sono in numero assai esiguo ma che proprio il Governo vorrebbe portare a molte migliaia applicando in modo diffuso la procedura di frontiera e il collegato trattenimento dei richiedenti asilo. Perché dunque produrre un simile incredibile pasticcio? Quale finalità si intende perseguire? È del tutto legittimo di fronte a proposte così palesemente prive di senso chiedersi, come molti stanno facendo, se l’unico obiettivo di questa furia demolitoria non sia nient’altro che una violenta avversione verso l’operato delle Sezioni specializzate sul diritto d’asilo (e di quella di Roma in particolare che così non si occuperebbe più della vicenda Albania), divenute “colpevoli” (forse per la loro disturbante competenza?) di dissentire dal Governo nell’applicazione alle normative europee sul diritto d’asilo.

Ci sono, nelle proposte emendative della relatrice, altre gravi questioni che riguardano il diritto ad una difesa effettiva. Viene infatti previsto che per i richiedenti asilo sottoposti alla procedura accelerata di frontiera che provengono da paesi cosiddetti sicuri o che si ritiene abbiano tentato di eludere i controlli di frontiera (la norma è quanto mai ambigua nella sua formulazione) i termini per impugnare un diniego della domanda di asilo è di sette giorni, sia che i richiedenti siano trattenuti sia che non lo siano (il termine per contestare una banale multa per divieto di sosta è di trenta giorni).

Come può una persona (specie se rinchiusa in una struttura in Italia, o addirittura in Albania) poter scegliere un avvocato di fiducia (con il quale deve poter parlare, senza che gli venga garantito un interprete), esporre in modo accurato tutti gli elementi della sua vicenda personale, e come può lo stesso avvocato studiare il caso in modo adeguato, scrivere e depositare un ricorso che riguarderà in buona sostanza l’intero futuro della persona, il tutto entro sette giorni? Si può in queste condizioni estreme ritenere che sia realmente rispettato il diritto ad un ricorso effettivo?

A togliere ogni dubbio sulla mancanza di effettività del ricorso ci pensa sempre lo stesso emendamento prevedendo che “la proposizione del ricorso o dell’istanza di sospensione non sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato”. A quale provvedimento si fa riferimento? Al decreto di espulsione o di respingimento, notificato insieme al rigetto della domanda di asilo, che non può essere eseguito nel periodo, che il Governo italiano vuole ridurre al minimo, per presentare il ricorso contro il diniego della domanda di asilo, e con esso la richiesta al giudice di valutare se concedere o meno il diritto di rimanere in Italia mentre il ricorso viene esaminato (cosiddetta istanza di sospensione).

La Direttiva 2013/32/UE prevede che in via ordinaria il richiedente abbia diritto a rimanere in attesa dell’esito del ricorso. Solo in alcuni casi limitati questo diritto può essere limitato e comunque in tali casi “Gli Stati membri autorizzano il richiedente a rimanere nel territorio in attesa dell’esito della procedura volta a decidere se questi possa rimanere nel territorio” (art.46 par.8) ovvero in attesa della decisione sull’istanza di sospensiva. L’emendamento presentato invece vuole invece rendere possibile l’allontanamento in qualunque momento della persona; a nulla importa se poi accade che il giudice stabilisce ex post che si trattava di una persona che aveva diritto di rimanere perché in pericolo di subire persecuzioni e violenze.

L’emendamento è dunque in radicale contrasto con quanto prevede il diritto dell’Unione, e se verrà sciaguratamente accolto e la legge dovesse essere promulgata (ma mi auguro che ciò non avvenga), l’ordinamento avrà al suo interno una legge costituzionalmente illegittima per contrasto con il diritto europeo. Tutto ciò il Governo lo sa bene già ora, ma tira dritto. Per arrivare dove?

15 Novembre 2024

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