Dopo la grazia a Nicole Minetti
Non vendetta ma giustizia, giù le mani dalla grazia: le polemiche sterili su Minetti e il senso umanitario
Su Minetti polemiche sterili: il presidente la concede dopo istruttoria e parere della Procura. La grazia ci ricorda che oltre alle regole esiste il senso umanitario
Giustizia - di Salvatore Curreri
Era prevedibile che la grazia concessa dal presidente Mattarella a Nicole Minetti suscitasse le critiche di chi non conosce le severe procedure che presiedono a simili provvedimenti oppure comunque ritiene inaccettabile che un simile personaggio, tuttora discusso e controverso, sia stato ritenuto meritevole di tale beneficio.
È allora il caso di precisare innanzi tutto che il potere di grazia è oggi un potere esclusivamente presidenziale ma condizionato nei suoi presupposti dall’approfondita istruttoria svolta a tal fine dall’autorità giudiziaria competente, alla quale spetta acquisire tutti gli elementi di giudizio utili (magistrato di sorveglianza) e formulare osservazioni (Procuratore generale presso la Corte di appello). È proprio all’“ampio parere” favorevole del Procuratore che il Presidente ha fatto non a caso riferimento nel comunicato pubblicato sul sito del Quirinale, con cui si è sentito in dovere di spiegare all’opinione pubblica le ragioni del proprio provvedimento. Ciò non toglie che la decisione ultima sulla grazia spetti esclusivamente al presidente della Repubblica, dopo che la Corte costituzionale (sentenza n. 200/2006) ha stabilito che si tratta di un atto non solo formalmente ma anche sostanzialmente presidenziale.
Va ricordato che tale sentenza scaturì da un inedito conflitto di attribuzioni tra il presidente Ciampi e il ministro della Giustizia Castelli circa l’effettiva titolarità di tale potere a proposito del provvedimento di grazia ad Ovidio Bompressi. Il primo, infatti, la voleva concedere, il secondo no, negando la necessaria controfirma. Fino ad allora, infatti, per concedere la grazia occorreva l’accordo di entrambi. Risolvendo tale conflitto, la Corte stabilì allora che la concessione della grazia spettasse esclusivamente al presidente della Repubblica perché – quale organo super partes, «rappresentante dell’unità nazionale», estraneo al “circuito” dell’indirizzo politico-governativo – l’unico in grado di esercitare in modo imparziale un potere che aveva finalità essenzialmente umanitarie ed equitative, valutando l’effettiva sussistenza di tali presupposti senza alcuna considerazione di natura politica. Una decisione, invero, controversa, perché l’esclusiva attribuzione del potere di grazia al presidente della Repubblica è propria dei regimi presidenziali (si veda l’abuso che ne ha fatto Trump) o semipresidenziali, e non di quelli parlamentari. Lo dimostra, peraltro, il fatto che la sentenza della Corte fu pubblicata il 18 maggio 2006, tre giorni dopo la scadenza del mandato presidenziale di Ciampi, che dunque non potette dare la grazia a Bompressi.
Questo è il motivo per cui i decreti di grazia del Presidente – al pari di altri atti esclusivamente presidenziali come la nomina dei giudici costituzionali o dei senatori a vita – non possono essere oggetto di discussione parlamentare, giacché il Governo, nella persona del ministro della Giustizia, non può essere chiamato a rispondere di un atto rispetto al quale oggi egli è chiamato solo ad esprimere un parere obbligatorio ma non vincolante. La torsione in senso umanitario di tale potere e la sua esclusiva titolarità presidenziale hanno fatto sì che dal 2006 i Presidenti della Repubblica ne hanno fatto un uso estremamente parsimonioso. Dai dati consultabili dal sito del Quirinale, dal 1948 ad oggi i decreti di grazia sono stati ben 42.387, con però una netta tendenza discendente, acceleratasi negli ultimi venti anni, cioè proprio a partire dalla citata sentenza del 2006 della Corte costituzionale. Come si nota dalla tabella pubblicata, siamo passati dai 6.095 decreti di grazia concessi da Pertini alle 1.395 di Cossiga, per scendere drasticamente sotto i mille con Scalfaro (339) e Ciampi (114), e sotto il centinaio con Napolitano (23) e Mattarella, sia I (35) che II (39).
Tali numeri dimostrano l’uso prudente di tale potere. L’attuale Presidente, infatti, a fronte delle oltre 1.700 domande esaminate, ne ha respinte 1.136 e archiviate 235. Le ultime tre, concesse mercoledì scorso, dimostrano ancora una volta il peso decisivo che a tal fine hanno assunto non solo la brevità della pena da scontare ma anche le singole vicende personali (ora l’anzianità, lo stato di salute e il particolare contesto familiare in cui il reato è maturato; ora l’avvenuto risarcimento dei creditori; ora la condotta carceraria e durante l’affidamento in prova). Non sono comunque mancati casi in cui il Presidente ha concesso la grazia non per esigenze umanitarie ma per solide motivazioni costituzionali, correlate al ruolo di suo supremo garante. Il riferimento è al decreto di grazia con cui l’allora presidente Napolitano (ma vedi in precedenza i casi Guareschi del 1954 e Jannuzzi del 2004) decise di commutare in ammenda la pena detentiva alla quale fu condannato il direttore del Giornale Alessandro Sallusti. Un provvedimento in piena sintonia con la giurisprudenza sia della Corte costituzionale (150/2021) che della Corte europea dei diritti dell’uomo (v. le sentenze del 2013 sui casi Belpietro, Ricci e del 2019 sullo stesso Sallusti) secondo cui – tranne che in presenza di condotte estremamente gravi – è eccessivo e sproporzionato condannare un giornalista al carcere per l’effetto deterrente che così si produce sulla sua libertà d’informare, quale “cane da guardia” della democrazia, e – di conseguenza – sul diritto dell’opinione pubblica ad essere informata.
Non sono mancati però casi in cui le motivazioni umanitarie o costituzionali non sono state così palesemente presenti, come in occasione della grazia concessa da Napolitano al colonnello americano Joseph Romano, condannato dalla Corte di appello di Milano per il suo coinvolgimento nel rapimento dell’imam Abu Omar. Il provvedimento del presidente Mattarella a favore della Minetti risponde dunque pienamente alla natura costituzionale della grazia, quale strumento da attivare eccezionalmente per soddisfare straordinarie esigenze di natura umanitaria. Sotto questo profilo, dunque, la funzione della grazia è garantire quel “senso di umanità” cui tutte le pene per Costituzione devono ispirarsi affinché assolvano alla loro finalità rieducativa del condannato (art. 27). Tutti profili che, nel caso specifico, hanno assunto certamente un valore decisivo, se si considera che l’esecuzione della pena in carcere non avrebbe consentito alla condannata di potersi occupare delle condizioni del figlio che – come il Quirinale si è sentito in dovere di precisare – a causa delle “gravi condizioni di salute…necessita di assistenza e cure particolari, presso ospedali altamente specializzati”. La proterva arroganza di chi – non solo “leoni da tastiera” – si è sentito in diritto d’esprimere irrispettosi giudizi nei confronti del Presidente Mattarella, senza conoscere o comunque sottovalutando il doloroso merito della vicenda, dimostra come la cultura giustizialista ben presente nel nostro Paese sia in radicale contrasto con la nostra Costituzione secondo cui la pena è giustizia, non vendetta.