Il pacchetto sicurezza

Cosa prevede il pacchetto sicurezza, più galera per tutti e un inchino ai poliziotti

Il nuovo pacchetto sicurezza del governo prevede introduzione di nuovi reati e innalzamento delle pene, tutto a favore delle forze di polizia. Ecco le misure

Editoriali - di Angela Stella

18 Novembre 2023 alle 13:30

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La premier Giorgia Meloni e il vicepremier Matteo Salvini
La premier Giorgia Meloni e il vicepremier Matteo Salvini

Due giorni fa il Consiglio dei Ministri ha approvato tre disegni di legge che introducono nuove norme in materia di sicurezza pubblica, tutela delle forze di polizia e delle vittime dell’usura e dei reati di tipo mafioso, valorizzazione della specificità del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e di funzionalità dell’amministrazione civile dell’interno, riordino delle funzioni e dell’ordinamento della polizia locale.

Vediamo le principali misure che si caratterizzano principalmente per l’introduzione di nuovi reati e innalzamento delle pene, tutto a favore delle forze di polizia.

Rivolte in carcere e nei Cpr

Viene introdotto un nuovo reato che «punisce chi organizza o partecipa ad una rivolta in un carcere con atti di violenza, minaccia o con altre condotte pericolose. La pena è da 2 a 8 anni per chi organizza la rivolta e da 1 a 5 anni per chi partecipa. Sono previste apposite aggravanti, fino a dieci anni, nel caso di uso di armi».

Un’ulteriore fattispecie di reato «punisce chi istiga la rivolta, anche dall’esterno del carcere, con scritti diretti ai detenuti». Punita anche la disobbedienza: «Chiunque, all’interno di un istituto penitenziario, mediante atti di violenza o minaccia, di resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini impartiti ovvero mediante tentativi di evasione, commessi da tre o più persone riunite, promuove, organizza, dirige una rivolta è punito con la reclusione da due a otto anni». Stessa cosa ma con pena più attenuata (reclusione da uno a sei anni) per gli stranieri che determinano una rivolta nei Cpr.

Madri e detenzione

Il rinvio della pena per donne incinte e madri di prole fino a un anno viene reso facoltativo (attualmente è previsto come obbligatorio). In tal modo tale ipotesi viene allineata a quella – già prevista in termini di rinvio facoltativo – della madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni.

Tra le due fattispecie viene conservata comunque una rilevante differenza: ove infatti il differimento facoltativo venga in concreto escluso dall’Autorità giudiziaria competente per l’ipotesi della madre con figlio tra 1 e 3 anni viene disposto che l’esecuzione possa avvenire, in alternativa rispetto all’istituto penitenziario “ordinario” (come è attualmente previsto), anche presso il c.d. ICAM (istituto a custodia attenuata per detenute madri).

Si prevede che invece, nell’ipotesi di donne incinte e madri di prole fino a un anno, ove si escluda il differimento della pena per eccezionali ragioni, l’esecuzione debba sempre e comunque avvenire presso gli istituti a custodia attenuata, restando quindi fermo il divieto di esecuzione della pena negli istituti penitenziari (case di arresto e di reclusione).

Pubblici ufficiali

Viene introdotto anche un «aggravamento di pena nei casi in cui i reati di violenza, minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale siano commessi contro agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria». Si prevede altresì che «gli agenti di pubblica sicurezza, già autorizzati al porto di un’arma da fuoco di servizio, possono detenere un’arma da fuoco privata, diversa da quella di ordinanza, senza ulteriore licenza».

Si tratta, hanno fatto sapere fonti di Palazzo Chigi, di una «norma molto attesa dal comparto e che consentirà, ad esempio, agli agenti di avere fuori dal servizio un’arma più leggera al posto di quella d’ordinanza, di solito molto più pesante».

Occupazione di immobili

È introdotto un «nuovo delitto, perseguibile a querela della persona offesa, che punisce con la reclusione da 2 a 7 anni chi, con violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile altrui, o comunque impedisce il rientro nell’immobile del proprietario o di colui che lo deteneva».

Per rendere più efficace questa norma vengono introdotte «due misure. La prima: è prevista una causa di non punibilità per l’occupante che collabora all’accertamento dei fatti e rilascia volontariamente l’immobile occupato; la seconda: viene disciplinato un apposito procedimento, molto veloce, per ottenere la liberazione dell’immobile e la sua restituzione a chi ne ha diritto».

In via ordinaria su questo provvederà il «giudice, ma nei casi urgenti, in cui l’immobile occupato sia ad esempio l’unica abitazione della persona offesa, è prevista la possibilità che la liberazione/restituzione dell’immobile sia effettuata direttamente dalle forze di polizia che hanno ricevuto la denuncia, fermo l’intervento successivo di convalida del pubblico ministero e del giudice».

Truffe agli anziani

Prevista una stretta sulle truffe commesse ai danni degli anziani e delle persone più fragili. Viene aumentata la pena di reclusione da 2 a 6 anni per la truffa aggravata e viene prevista, per quest’ipotesi, anche la possibilità per le Forze dell’Ordine di procedere ad arresto in flagranza.

Accattonaggio

Si innalza da 14 a 16 anni l’età dei minori coinvolti per stabilire la punibilità delle condotte relative all’avvalersi, permettere, organizzare o favorire l’accattonaggio, si inasprisce la pena prevista per tali condotte e si introduce la condotta di induzione.

18 Novembre 2023

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