Il dibattito

Fine vita, il disegno di legge Bazoli inchioda la maggioranza che scappa da un diritto/dovere sancito dalla Consulta

Editoriali - di Salvatore Curreri

16 Maggio 2026 alle 13:00

Condividi l'articolo

Fine vita, il disegno di legge Bazoli inchioda la maggioranza che scappa da un diritto/dovere sancito dalla Consulta

La decisione della Conferenza dei capigruppo d’inserire nel calendario dei lavori del Senato dal prossimo 3 giugno il disegno di legge in materia di morte medicalmente assistita è certamente una buona notizia. Ma non è oro tutto ciò che luccica. Quello che arriverà in Aula, infatti, è il disegno di legge Bazoli presentato dal senatore Pd ad inizio legislatura e sul quale tutti i partiti di minoranza hanno convenuto. Questa grazie alla disposizione del Regolamento del Senato che, nell’ambito del c.d. statuto dell’opposizione, dà diritto ad almeno un terzo dei senatori d’indicare, tra l’altro, i disegni di legge di modo che siano discussi e, possibilmente, votati (magari senza che ne sia stravolto il senso, come accaduto).

Non si tratta di un’inutile precisazione procedurale. Ciò significa, infatti, che il testo che arriverà in Aula non è frutto di un accordo tra maggioranza e opposizione, finalmente trovato nelle due Commissioni (Giustizia e Affari sociali) che dal 2024 si stanno occupando della materia ma, come detto, di un’iniziativa con cui l’opposizione vuole ovviamente incalzare la maggioranza, mettendola in difficoltà dinanzi agli elettori su un tema sul quale essa è peraltro divisa al suo interno.

È dal 2019, infatti, che aspettiamo una legge sul fine vita. Da quando, cioè, la Corte costituzionale, pronunciandosi sul caso del dj Fabo, ha deciso di depenalizzare il reato di suicidio assistito se il malato è: 1) capace di prende- re decisioni libere e consapevoli; 2) affetto da una patologia irreversibile…; 3) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli ritiene intollerabili; 4) tenuto in vita o comunque necessiti di trattamenti di sostegno vitale, intendendosi tali non solo quelli medici elettromeccanici sostitutivi delle funzioni vitali (come l’idratazione o la ventilazione assistita), ma anche quelli non tecnicamente complessi o invasivi (come l’aspirazione del muco dalle vie bronchiali) che possono essere compiuti anche da personale non sanitario (Corte cost. 135/2024). Uno stallo dovuto a quel c.d. bipolarismo etico tra chi ritiene la vita un bene assolutamente indisponibile e chi, all’opposto, rivendica una libertà assoluta di poter disporre della propria esistenza; bipolarismo che, invece, la Corte ha cercato di superare, giustappunto ammettendo l’aiuto al suicidio come libertà e non come diritto (senza, dunque, alcun obbligo da parte del medico) nelle ipotesi circoscritte sopra ricordate.

Uno stallo che ha indotto alcune Regioni ad intervenire tramite leggi (Toscana, Sardegna) o regolamenti (Emilia Romagna, Puglia). Un intervento non giudicato incostituzionale quando limitato a disciplinare in modo uniforme gli aspetti organizzativi e procedurali dell’aiuto al suicidio a livello regionale (C. cost. 204/2025). Tre sono i nodi irrisolti sui quali il confronto nelle due Commissioni riunite si è di fatto arenato. Innanzi tutto, la stessa opportunità dell’intervento legislativo, nonostante non solo le sollecitazioni della Corte costituzionale ma anche l’ampio consenso sul tema emergente dai sondaggi, ora per non legittimare tale giurisprudenza (così il Movimento “Pro vita”), ora perché – si sostiene – “meglio nessuna legge che una cattiva legge” che possa ampliare, oppure di contro ridurre, il suicidio assistito.

Il secondo punto ruota intorno all’interrogativo se il legislatore debba o no dare mera applicazione delle quattro condizioni previste dalla Corte costituzionale. Superando il paternalismo del relatore Zanettin, secondo cui lo stato di sofferenza fisica o psicologica renderebbe di per sé il malato incapace di decidere in modo libero e consapevole, rimangono alcune delicate questioni: un minore può accedere al suicidio assistito? Bisogna necessariamente essere sottoposti a trattamenti sostitutivi delle funzioni vitali? Bastano le sofferenze psicologiche anche quando non si traducono in sofferenze fisiche? Le cure palliative devono essere un prerequisito obbligatorio per essere aiutati a suicidarsi?

Infine, ma non da ultimo, il ruolo del Servizio Sanitario Nazionale, che già oggi, deve verificare l’effettiva sussistenza delle quattro condizioni indicate dalla Corte costituzionale nonché le modalità di esecuzione della procedura, previo parere del Comitato etico territoriale. Comitato che, peraltro, si vorrebbe sostituire con un Centro nazionale di valutazione, composto da esperti nominati dal presidente del Consiglio con un triplice rischio: centralizzare e politicizzare le decisioni, basate su quel bipolarismo etico di cui dicevamo; decidere per principi astratti, anziché valutando le circostanze specifiche concrete; allungare i tempi di decisione in una materia in cui, com’è evidente, il fattore tempo è assolutamente decisivo.

La posizione prevalente nelle due Commissioni è per l’esclusione del SSN dalla procedura di aiuto al suicidio, per cui esso non dovrebbe fornire né personale sanitario, né macchinari né farmaci (a meno che già ricoverati?). Si tratta di una posizione però in chiaro contrasto con la Corte costituzionale secondo cui vi è il “diritto della persona in relazione alla quale siano state positivamente verificate le condizioni per l’ac- cesso al suicidio medicalmente assistito, di ottenere dalle aziende del SSN il farmaco, i dispositivi eventualmente occorrenti all’autosomministrazione, nonché l’assistenza sanitaria anche durante l’esecuzione di questa procedura, come del resto affermato nella ricordata sentenza n. 132/2025, che riveste, da questo punto di vista, portata autoapplicativa” (C. cost. 204/2025), cioè senza che ci sia bisogno di attuazione da parte del legislatore.

Peraltro, escludere il SSN significherebbe abbandonare chi si trova già in situazioni di gravissima sofferenza fisica e psicologica, finendo paradossalmente per affidarlo a soggetti privati che, rispondendo a logiche di mercato, potrebbero agire in modo incontrollato.

La decisione dell’opposizione di portare in Aula il disegno di legge Bazoli ha quindi l’obiettivo di fare pressione sulla maggioranza, costringendola ad assumersi le proprie responsabilità dinanzi al paese e a prendere posizione su un tema sul quale essa è divisa (si pensi alle posizioni di Forza Italia e del leghista Zaia), com’è inevitabile che sia su temi etici così delicati sui quali la disciplina di partito, anche quando esistente, non può essere rigidamente vincolante. È il ruolo delle opposizioni ma è anche il ruolo del Parlamento, almeno stavolta all’altezza del suo ruolo costituzionale di rappresentante della volontà della Nazione.

16 Maggio 2026

Condividi l'articolo