La proposta del procuratore antimafia

Il grande bluff del procuratore Melillo sulle intercettazioni

È singolare e che la lettera “aperta” del Procuratore abbia come principali destinatari i ministri della Giustizia e dell’Interno, in quanto ai sensi dell’art. 71 Cost. è il Governo ad avere il potere di iniziativa legislativa

Giustizia - di Francesco Carotenuto

8 Maggio 2026 alle 18:30

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Immagine creata con Grox
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Occorre innanzitutto chiarire ai non addetti ai lavori che l’attuale questione, sollevata dal Procuratore Antimafia Dott. Giovanni Melillo, di modificare – o meglio, allargare – i confini delle intercettazioni, attraverso la modifica o la pura e semplice abrogazione dell’art. 270 c.p.p., non ha nulla a che vedere con la Politica né con l’amministrazione della giustizia né tantomeno con l’amministrazione degli affari interni. È pertanto singolare e fonte di incertezza che la lettera “aperta” del Procuratore abbia come principali destinatari i ministri della Giustizia e dell’Interno, in quanto ai sensi dell’art. 71 Cost. è il Governo quale organo unitario, e non i singoli Ministri, ad avere il potere di iniziativa legislativa.

La questione dell’ambito applicativo delle intercettazioni e quella conseguente della utilizzabilità delle stesse sono, infatti, esclusivamente giuridiche, in quanto è innanzitutto compito del Legislatore contemperare l’esigenza investigativa di ricorrere alle intercettazioni con il valore costituzionale della inviolabilità della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, sancito dall’art. 15 della Costituzione. A tal fine, il vigente sistema processuale penale non solo stabilisce i presupposti e i requisiti necessari per l’utilizzo ponderato e non indiscriminato dello strumento investigativo delle intercettazioni, ma soprattutto ribadisce e regolamenta il principio costituzionale secondo cui il controllo su ogni utilizzo concreto di questo strumento limitativo del diritto di libertà e segretezza delle comunicazioni private deve essere operato dal Giudice per le Indagini Preliminari con decreto motivato. Ed è l’obbligo di motivazione che consente all’interprete di verificare in ogni singolo caso concreto che il controllo del Giudice terzo sia stato effettivo e non solo apparente. In questo ambito si colloca l’art. 270 comma 1 c.p.p., che stabilisce che i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza.

Dall’interpretazione sistematica di tale norma discende che tale inutilizzabilità non è solo un limite valutativo, ma determina soprattutto la necessità applicativa di un nuovo controllo del Giudice – e quindi di un nuovo decreto motivato – ogni qual volta emergano, nel corso di intercettazioni autorizzate dal GIP per determinati reati (per i quali siano già stati accertati gravi indizi), ipotesi di reati “diversi”. A meno che tali reati diversi siano talmente gravi (specificamente indicati nell’art. 380 c.p.p.) per cui sia obbligatorio l’arresto in flagranza. A ciò va aggiunto che la Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, a partire dalle Sezioni Unite del 2020 (c.d. sentenza Cavallo), ha escluso dal divieto di utilizzabilità e dalla connessa necessità di un nuovo decreto autorizzativo i casi in cui i reati diversi siano connessi ex art. 12 c.p.p. e solo se per tali reati l’intercettazione sia ammissibile ai sensi degli artt. 266 e 267 c.p.p. . Pertanto, la norma di cui all’art. 270 c.p.p. non fa che ribadire la necessità di un controllo giurisdizionale ogni qual volta emerga la necessità investigativa di ricorrere allo strumento delle intercettazioni e conseguentemente il divieto delle intercettazioni c.d. “a strascico. E ciò a tutela del diritto costituzionale della libertà e segretezza delle conversazioni private previsto dall’art. 15 della Costituzione. Dai principi di diritto sopra evidenziati discende che la soluzione proposta dal Procuratore Antimafia, consistente nella modifica o nella abrogazione dell’art. 270 c.p.p., solleva non pochi dubbi di illegittimità costituzionale. Del resto, l’attuale sistema di tutela e di controllo costituzionale da parte del Giudice terzo giammai può essere considerato idoneo a vanificare lo forzo di potenziamento degli strumenti di contrasto della criminalità organizzata e del terrorismo.

In primo luogo, i reati elencati nella lettera (quali il traffico di rifiuti, lo scambio elettorale mafioso, il riciclaggio, i reati finanziari, societari e fiscali, la corruzione) non possono essere “travolti” dall’attuale sistema normativo, in quanto gli stessi sono evidentemente connessi ex art. 12 c.p.p. (quali reati-fine) con i reati di associazione mafiosa per i quali sono state autorizzate le intercettazioni, con la conseguenza che queste ultime sono pienamente utilizzabili secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità. Lo stesso dicasi per i reati di terrorismo e reati connessi. In secondo luogo, per l’accertamento di tutti i reati indicati è necessario comunque, oltre alle intercettazioni, il ricorso a diversi e più penetranti strumenti di indagine quali l’acquisizione e il sequestro di documenti, consulente tecniche, dichiarazioni testimoniali, solo per fare qualche esempio. Infine, non ha alcuna valenza giuridica né può rappresentare valida giustificazione alla limitazione del diritto di libertà e segretezza delle conversazioni private l’eventuale “conseguente lievitazione dei costi e dispersione di preziose risorse per lo svolgimento delle attività delegate alla polizia giudiziaria”. Infatti, è di tutta evidenza che si tratta di problematiche legate esclusivamente all’organizzazione amministrativa degli Uffici, i cui costi non vanno contenuti a scapito delle garanzie costituzionali. In conclusione, istanze politiche e auspici di efficienza dell’apparato amministrativo non sempre si conciliano con i principi di civiltà giuridica.

8 Maggio 2026

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