La nuova legge spagnola
Migranti, cosa prevede la nuova legge voluta da Sanchez: al centro i diritti umani fondamentali
Non solo lotta allo sfruttamento lavorativo, al mercato nero e al calo demografico: la nuova legge sulla regolarizzazione approvata da Madrid mette al centro l’esercizio dei diritti umani fondamentali che va garantito “a tutte le persone, indipendentemente dalla loro origine e dal loro percorso migratorio”
Cronaca - di Gianfranco Schiavone
Sulla Gazzetta Ufficiale spagnola (BOE n. 92/26) del 15.04.26 è stato pubblicato il Regio Decreto 316/2026 del 14.04.26 con il quale, modificando un precedente Decreto del 2024, vengono introdotte alcune modifiche alla normativa spagnola sul soggiorno e l’integrazione degli stranieri in Spagna. Vengono in particolare inserite due disposizioni che consentono di regolarizzare “per radicamento” un numero di stranieri che viene stimato in circa mezzo milione di persone (la norma non prevede tuttavia alcun tetto numerico).
Nella relazione introduttiva alla disposizione si legge che “La Spagna è stata storicamente legata al fenomeno migratorio che continua a svolgere un ruolo determinante sia sul presente che sulle prospettive future. Nel 1986 la popolazione straniera rappresentava circa l1% del totale, mentre nel 2025 si attesta intorno al 14%” (…) In questo contesto migratorio la Spagna si afferma come un paese in cui la tutela e la garanzia dei diritti umani occupano un posto centrale. In tal senso l’operato delle autorità pubbliche è volto a garantire che tutte le persone, indipendentemente dalla loro origine e dal loro percorso migratorio, possano esercitare i propri diritti fondamentali in condizioni di uguaglianza, sicurezza e dignità”. Il testo si premura di evidenziare come la riforma, oltre a garantire un alto gettito fiscale “contribuisce a un mercato del lavoro più trasparente ed efficiente. Inoltre consente di garantire agli stranieri l’effettivo esercizio dei loro diritti e di prevenire situazioni di sfruttamento lavorativo”. Emerge anche la consapevolezza che “la riforma si giustifica anche per ragioni demografiche, poiché la Spagna deve affrontare un invecchiamento accelerato e una crescita demografica naturale negativa che compromettono la disponibilità futura di lavoratori e la sostenibilità del sistema di welfare”. Infine “la norma riconosce il contributo culturale e sociale di queste persone, la cui diversità di origini, lingue e tradizioni, arricchisce la vita comunitaria, rafforza la coesione sociale e proietta un’immagine di un paese plurale e dinamico”. Si tratta di presupposti e riflessioni che evidenziano il raggiungimento di un elevato livello di elaborazione culturale e politica sul ruolo delle migrazioni nel presente e nel futuro della Spagna.
Le disposizioni sulla regolarizzazione (il testo contiene anche altre limitate modifiche alla legge organica n. 4/2000 sui diritti e le libertà degli stranieri) sono due: la prima riguarda la possibilità che coloro che, come maggiorenni, hanno chiesto protezione internazionale in Spagna prima del 1.1.26 possono, entro il 30.06.26 chiedere un permesso di soggiorno temporaneo “in ragione del loro radicamento” pagando una tassa e rinunciando alla domanda di asilo (o all’eventuale ricorso pendente) in caso di esito positivo del procedimento. Il procedimento è avviato anche se il passaporto o altro documento di identità è scaduto. L’autorizzazione concessa è valida per un anno e consente l’accesso al lavoro dipendente o autonomo, senza limitazioni, decorso il quale il cittadino straniero potrà rimanere in Spagna convertendo il titolo di soggiorno per lavoro. È possibile chiedere un’ulteriore proroga di un anno del permesso temporaneo se “si dimostri di essere attivamente alla ricerca di un impiego, oppure venga presentata una relazione sullo sforzo di integrazione rilasciata dagli organi competenti”. Non è dunque necessario che il richiedente asilo abbia già un’occupazione per accedere alla regolarizzazione, ma solo che si impegni a trovarla in un arco temporale ragionevole.
La normativa fin qui esaminata non è a stretto rigore una emersione della irregolarità bensì ha come obiettivo di rendere possibile, seppure una tantum, la conversione dei permessi di soggiorno da richiesta asilo a lavoro, rompendo la rigida separazione tra i due canali di ingresso in un Paese UE (ingresso per richiesta di asilo e ingresso per lavoro). Si potrebbe obiettare che questa forma di regolarizzazione svilisce un po’ l’istituto giuridico dell’asilo, ma ritengo non sia così e che ci sia invece in questa normativa la non urlata consapevolezza che una parte degli stranieri che ha chiesto asilo in Spagna lo aveva fatto perché non aveva avuto accesso ad adeguati canali di ingresso e soggiorno regolare. Si dovranno aspettare gli effetti del provvedimento per condurre una valutazione in concreto sulla sua efficacia, ma è ragionevole attendersi, anche grazie a disposizioni abbastanza elastiche, che una parte significativa dei richiedenti asilo aderiranno a quanto loro proposto. La Spagna ha registrato nel 2025 il numero più alto di richiedenti asilo nell’UE con circa 141.000 domande, pari al 21% del totale nell’Unione Europea.
Il secondo provvedimento riguarda l’effettiva regolarizzazione del soggiorno di stranieri irregolarmente presenti in Spagna. Anche in tal caso possono presentare la domanda i maggiorenni presenti in Spagna prima del 1.1.2026; tale circostanza potrà essere comprovata da qualsiasi prova valida che “includa dati personali che consentano di accertare l’identità del richiedente”. Il procedimento di regolarizzazione può avviarsi anche con passaporto o altro documento di identità scaduto. Diversamente dai richiedenti asilo, gli stranieri che presentano la domanda devono dimostrare il possesso alternativo di uno dei tre seguenti requisiti: a) aver lavorato, come dipendente o lavoratore autonomo, per una durata di almeno 90 giorni in un anno (non sono previste limitazione temporali rispetto a quando il rapporto di lavoro si è svolto nel passato), oppure “dimostrare l’intenzione di lavorare come dipendente presentando un’offerta di lavoro, o come lavoratore autonomo, mediante la presentazione di una dichiarazione responsabile da rendersi su un modello specifico”; b) soggiornare in Spagna insieme al proprio nucleo famigliare purché composto da figli maggiorenni o minorenni affetti da disabilità che richieda assistenza; c) trovarsi “in una situazione di vulnerabilità comprovata dagli enti competenti”. Si considerano “in situazione di vulnerabilità gli stranieri che, in considerazione della loro condizione amministrativa irregolare e delle circostanze personali, economiche e sociali, psicosociali o abitative da essa derivanti, vedano tali elementi influire sulle loro condizioni di vita o sull’effettivo accesso ai propri diritti”.
Come per i richiedenti asilo che intendono abbandonare la domanda di protezione, il titolo di soggiorno straordinario ha durata annuale e potrà essere rinnovato di un ulteriore anno in caso “si dimostri di essere effettivamente alla ricerca di un impiego” o venga rilasciata dai servizi competenti una dichiarazione che attesti “lo sforzo di integrazione” da parte della persona. Anche se quella decisa dalla Spagna non è in senso stretto una regolarizzazione per cui è sufficiente la sola emersione della presenza, è evidente l’impostazione aperta della norma stessa che ha come obiettivo quello di regolarizzare il maggior numero possibile di persone evitando di imporre requisiti troppo stringenti, irragionevoli o vessatori. Il conseguimento della regolarità viene infine accompagnato e sostenuto dando alla persona il tempo necessario (di fatto due anni) per stabilizzarsi. L’Italia è, come noto, la patria delle regolarizzazioni/sanatorie; ne ha fatte ben nove in quasi quarant’anni: nel 1982, nel 1986, nel 1990 (unico provvedimento di regolarizzazione per sola emersione di presenza, con 218mila domande accolte), nel 1995, nel 1998 (anno di approvazione del TU Immigrazione), il 2002 (con 650mila accolte), il 2009, il 2012 e l’ultima, nel 2020. Con l’eccezione della regolarizzazione per sola presenza del 1990 i molti provvedimenti italiani si sono tuttavia caratterizzati per essere disposizioni dai profili arbitrari e irrazionali, orientate più a rispondere ad alcune impellenti esigenze del mercato del lavoro che a sanare la condizione di irregolarità dei cittadini stranieri che in larga parte sono stati costretti a rimanere in quella condizione di marginalità sociale che è assai utile a quel circuito di sfruttamento che si finge di contrastare.
Si pensi all’ultima, veramente pessima, regolarizzazione, attuata con DL 34/2020 che prevedeva la possibilità di regolarizzarsi solo nell’ambito dell’agricoltura, lavoro domestico e assistenza alla persona, con il suo conseguente corollario di miserabili follie (stranieri che già lavoravano in nero, ad esempio nella logistica, che si sono regolarizzati dovendosi fingere colf). Le regolarizzazioni o sanatorie non sono la scelta adeguata per una buona gestione delle migrazioni, ma se fatte in modo adeguato vi contribuiscono; la scelta, seppur tardiva, fatta dalla Spagna indica una strada che è adeguata ad un contesto internazionale nel quale, come ancora si legge nella relazione introduttiva alla legge “l’attuale scenario geopolitico (…) sta provocando una intensificazione della mobilità umana in tutto il mondo. La ricerca di opportunità e di una vita migliore è una realtà constatata nel corso degli anni che continuerà nei prossimi anni”. Il Paese che comprende e gestisce questo cambiamento, cresce, quello che, come l’Italia di oggi, lo rifiuta, declina.