L'analisi dello Ius Italiae
Cosa è lo Ius Italie, tutte le ombre della riforma sulla cittadinanza
Nella proposta, che riguarda i minori stranieri radicati in Italia, ci sono indubbiamente degli aspetti positivi, ma molti sono i limiti e le rigidità che rischiano di produrre effetti distorsivi.
Politica - di Gianfranco Schiavone
Per una manciata di giorni ha tenuto banco nel dibattito politico la proposta, già presentata nel novembre 2024 da Forza Italia, e pomposamente denominata dagli stessi proponenti con il nome di “Ius Italiae”, per una riforma della norma sulla acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei minori stranieri radicati in Italia. Il dibattito (se così si può chiamare l’imbarazzante teatrino che ne è seguito) ha avuto la durata di un temporale estivo e ora la questione risulta archiviata dai suoi poco coraggiosi proponenti. A luci spente è utile dunque esaminare quale sia il contenuto della proposta di legge A.C. 2080/24 di cui non si è quasi per nulla discusso perché il contenuto è rimasto sullo sfondo della schermaglia politica.
Le proposta di legge, le cui ragioni sono illustrate in modo assai scarno dai proponenti nella relazione introduttiva al testo, si concentra sulla modifica dell’articolo 4 della L.91/92 (la norma vigente sulla cittadinanza) prevedendo l’introduzione in detto articolo di un comma 2 bis il quale prevede che “Lo straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del quinto anno di età, che ha risieduto legalmente senza interruzioni nel territorio nazionale per almeno dieci anni e che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente per almeno dieci anni e completato con esito positivo i cicli scolastici d’istruzione obbligatoria presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dal raggiungimento della maggiore età. Prima del raggiungimento della maggiore età, la dichiarazione è resa da chi esercita la responsabilità genitoriale. Il minore straniero che acquista la cittadinanza ai sensi del secondo periodo del presente comma, se in possesso di altra cittadinanza, può rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dal compimento della maggiore età”.
La proposta di legge sembra dunque avere come obiettivo quello di riconoscere maggior valore al percorso di vita e di radicamento socio-culturale del minore figlio di genitori stranieri non già cittadini italiani che vive tutta o quasi la sua infanzia nel nostro Paese. I minori che presentano i requisiti previsti dalla legge non dovrebbero attendere la maggiore età per presentare la domanda di cittadinanza, tramite i loro genitori, e l’acquisizione della cittadinanza dovrebbe intervenire entro il compimento della maggiore età. In tale luce presenta dunque aspetti certamente positivi in quanto si muove verso l’equiparazione della condizione del minore nato in Italia con quella del minore che non vi è nato, ma pur tuttavia, vi è cresciuto. Attualmente, sotto il profilo dell’acquisizione della cittadinanza, queste due condizioni di vita, pur così vicine tra loro, sono irragionevolmente trattate in modo molto diverso sul piano giuridico. Nonostante questi aspetti positivi non può sfuggire come la proposta di legge presenti delle forti rigidità e contraddizioni logiche rispetto alle stesse finalità dichiarate; perché, ad esempio, non considerare la condizione del minore che ha fatto ingresso in Italia dopo i cinque anni e che ha dovuto dunque, non certo per scelta ma per condizione, iniziare e completare il ciclo scolastico solo successivamente? Perché pretendere che la residenza legale in Italia del minore sia ininterrotta per dieci anni se il ciclo scolastico si è concluso comunque positivamente? Il minore avrebbe potuto (anzi dovuto), come d’altronde la norma vigente prevede, frequentare la scuola anche in assenza di un valido titolo di soggiorno.
Si pensi ai casi, frequentissimi, di regolarizzazione del soggiorno della famiglia dopo un periodo di irregolarità, o all’opposto, i casi di perdita di regolarità di soggiorno del nucleo famigliare. O ai casi, ancor più semplici, in cui la regolarità del soggiorno non è venuta meno, ma è stata persa la sola residenza. Il percorso di vita in Italia dei minori le cui famiglie vivono tutte queste disparate situazioni (causate in larga parte dalla irrazionale impostazione del vigente Testo Unico sull’Immigrazione) vale forse di meno di quello dei minori che vivono situazioni migliori? Il profilo più critico della proposta di legge è tuttavia quello legato agli effetti che la norma, se approvata, produrrebbe, ovvero la separazione delle condizioni giuridiche dei componenti dello stesso nucleo famigliare, non come situazione particolare e residuale, ma come sistema a regime. Come detto sopra, la proposta di legge prevede che il minore che intende accedere alla cittadinanza italiana abbia risieduto nel nostro Paese per almeno dieci anni continuativi. A chi legge non sfuggirà che si tratta dello stesso requisito richiesto per la presentazione della domanda di cittadinanza dei genitori del minore (previo possesso anche degli altri requisiti). E’ ben noto però che raramente accade che i genitori del minore riescano effettivamente a presentare la domanda di concessione della cittadinanza dopo dieci anni dalla loro permanenza regolare in Italia.
Di norma il tempo è ben maggiore e ciò per molte ragioni, tra cui due principali: il periodo di soggiorno regolare in Italia è preceduto nella larga maggioranza dei casi da un periodo, anche lunghissimo, di irregolarità, e anche il periodo di regolare soggiorno non coincide sempre con quello, richiesto, di regolare residenza; il reddito del nucleo famigliare può essere stato o divenire insufficiente e magari ciò può avvenire proprio nel periodo in cui il nucleo famigliare si accingeva a presentare la domanda di naturalizzazione. Una condizione di difficoltà economica blocca il procedimento o ne impedisce persino l’avvio perché la rigida norma attuale non è basata sulla corretta prospettiva di una valutazione del percorso complessivo avuto dal nucleo famigliare in Italia, ma solo sulla stretta valutazione del reddito maturato di recente (in parole un po’ crude, se hai perso il lavoro perché la fabbrica dove lavoravi ha chiuso di recente, stop alla cittadinanza). Questa corsa ad ostacoli, unita ai tempi abnormi (tre anni più uno) di trattazione delle domande di cittadinanza, fa si che spesso essa venga concessa quando lo straniero ha accumulato quindici, diciotto o anche più anni di soggiorno in Italia.
Se l’unica riforma possibile della logora legge vigente sulla cittadinanza fosse quella contenuta nella proposta di legge che stiamo esaminando, accadrebbe che, in via ordinaria, i minori di una famiglia straniera diventino cittadini molti anni prima di quanto accadrebbe in genere ai loro genitori, destinati a rimanere ancora stranieri per tempi lunghi e indefiniti; si verificherebbe così l’esatto ribaltamento di ciò che è la normalità della vita sociale in cui, salvo situazioni particolari, si estende al minore la nuova cittadinanza acquisita dai genitori. Lascio ai sociologi, agli psicologi sociali e agli antropologi ragionare meglio di quanto farei io sulle conseguenze, che reputo rilevanti, di tali distorsioni sulle famiglie straniere e in generale sulla società italiana. Una effettiva riforma della legge italiana sulla cittadinanza, che sia adeguata al tempo storico che stiamo vivendo, deve avere come prioritari destinatari gli adulti stranieri, senza isolare artificiosamente la condizione giuridica dei loro figli minori. Ed è proprio volgendo lo sguardo al quesito referendario – che, se fosse stato accolto, avrebbe portato a cinque il periodo di legale ininterrotta residenza per chiedere la cittadinanza allineando l’Italia alle scelte fatte dalla quasi totalità dei paesi europei più avanzati (vedasi articolo del 18.01.25) – che si può vedere con particolare nitidezza come l’idea di riforma contenuta nella proposta di legge sia del tutto inadeguata.
C’è dunque un aspetto positivo di questa proposta di legge destinata, almeno per il momento, a giacere nel cassetto? Indubbiamente c’è, come già sopra indicavo: al netto dei limiti e incongruenze sottolineate, il punto di pregio della proposta di legge, che andrà salvato e inserito in un futuro disegno riformatore più solido e coerente, è che diviene cittadino italiano il minore straniero che vive tutta la sua età dello sviluppo in Italia, e che dunque matura un legame inscindibile con il nostro Paese (legame che matura a mio avviso anche nei casi di insuccesso scolastico). Va dunque inserito un principio generale di salvaguardia della condizione del minore straniero che tuteli anche quelle situazioni in cui, per le più diverse ragioni, i genitori non acquisiscano la cittadinanza; tuttavia tale modifica normativa, per non produrre le distorsioni che ho cercato di illustrare, non può di per sé sola porsi come un’alternativa alla necessità e l’urgenza di una riforma della vigente normativa sulla cittadinanza italiana che riguardi la popolazione straniera in generale e che in tale modo possa accompagnare l’evoluzione del Paese.