La replica

Ricorso di Cavallotti alla Cedu, nessuna interferenza dal M5S

È stato adeguatamente sottolineato che nei procedimenti interni, in relazione al caso “Cavallotti”, non è ravvisabile alcuna violazione convenzionale.

Giustizia - di Federico Cafiero de Raho*

19 Febbraio 2025 alle 15:25

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Foto Roberto Monaldo / LaPresse
Foto Roberto Monaldo / LaPresse

In riferimento all’articolo intitolato “De Raho-Nordio, l’asse contro i Cavallotti” a firma di Pietro Cavallotti, desidero precisare, anche a nome degli altri firmatari dell’interrogazione, che mai e poi mai ci saremmo permessi di interferire su una procedura della Corte Europea, né tanto meno di condizionare la decisione sulla posizione del Cavallotti.

L’unica preoccupazione è stata quella di mantenere chiarezza, anche a livello europeo, sulle regole e sulla procedura del sistema della prevenzione. A tale scopo è stato chiesto al ministro della Giustizia se fosse stato pienamente illustrato il meccanismo di applicazione della misura di prevenzione e, quindi, della confisca di prevenzione. E d’altro canto gli interroganti non si sono rivolti alla Corte Europea, perché quella sì sarebbe stata un’interferenza, ma al Ministro della Giustizia, che non ha inviato la nostra interrogazione alla Corte Europea ma ha solo risposto a noi interroganti, dopo quasi un anno, ciò che già era stato fatto dall’avvocatura su relazione del ministero.

Inoltre va spiegato a Cavallotti che Cafiero de Raho non ignora la normativa sulle misure di prevenzione, trattandosi di materia che ha trattato da sempre, anche coordinando la relativa sezione presso la procura della Repubblica di Napoli, quando rivestiva il ruolo di procuratore aggiunto negli anni dal 2006 al 2013. E certamente la misura di prevenzione non è la riproduzione degli stessi elementi utilizzati nel processo di cognizione penale per il delitto di associazione mafiosa. Nell’interrogazione veniva evidenziata l’importanza della completa rappresentazione da parte dell’Italia del sistema delle misure di prevenzione e dell’autonomia del procedimento penale rispetto a quello della prevenzione, che non è fondato sulla responsabilità penale, ma sulla pericolosità sociale, che ha presupposti diversi.

L’interrogazione è stata presentata a seguito dell’intervento del procuratore generale presso la Corte di Cassazione, nel corso dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del 2024, sull’importanza delle confische di prevenzione e sull’evoluzione della normativa e della giurisprudenza in materia. Il Ministero ha risposto evidenziando che alla Corte Europea, con diffuse argomentazioni, è stata sottolineata la differenza tra «partecipazione» e «appartenenza» ad una associazione di tipo mafioso ed è stata esposta la normativa internazionale ed europea in tema di confisca. È stato adeguatamente sottolineato che nei procedimenti interni, in relazione al caso “Cavallotti”, non è ravvisabile alcuna violazione convenzionale. Ed è stato anche sottolineato che il giudizio nel procedimento di prevenzione non presuppone un giudizio di colpevolezza e non è fondato su un nuovo apprezzamento della responsabilità penale personale in ordine al reato precedentemente contestato, in quanto il tema della responsabilità penale è aspetto secondario per la diversità strutturale dei relativi presupposti. Nell’interrogazione veniva richiamata l’attenzione del Ministro sulla migliore esposizione alla Corte Europea del sistema della prevenzione, affinché non si cadesse nell’equivoco dell’applicazione della misura di prevenzione sugli stessi elementi che avevano determinato l’assoluzione e che ciò fosse avvenuto in violazione di norme convenzionali. Pertanto si respinge in modo fermo l’affermazione del Cavallotti di aver voluto interferire sulla procedura pendente innanzi alla Corte europea dei diritti dell’Uomo.

*Deputato del M5S

di: Federico Cafiero de Raho* - 19 Febbraio 2025

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