Le due ordinanze
La Consulta dovrà occuparsi dei Cpr: sono incostituzionali?
Due ordinanze di giudici di pace hanno sollevato alla Corte costituzionale la questione della detenzione nei centri per il rimpatrio. Era ora!
Cronaca - di Angela Nocioni
Finalmente la Consulta dovrà rispondere alla domanda: la detenzione nei Centri per rimpatrio (cpr) è in contrasto con la Costituzione italiana?
A chiedere se l’esistenza stessa dei Cpr violi o no i principi costituzionali sono due diverse ordinanze emesse dall’Ufficio del Giudice di Pace di Roma il 17 ottobre. In due udienze per la convalida di trattenimento di due persone nel Cpr, una disposta dal questore di Perugia e l’altra dal questore di Ascoli Piceno, il giudice ha ritenuto di dover rivolgersi alla Corte per sollevare la questione di legittimità costituzionale. Quelli nei Cpr vengono chiamati trattenimenti amministrativi, ma sono privazioni della libertà personale di esseri umani rinchiusi in gabbie con sbarre da cui non possono uscire, sono quindi a tutti gli effetti detenute.
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La norma posta all’attenzione della Corte, riferisce l’associazione Naga che insieme alla rete Mai più lager no ai cpr monitora costantemente quel che accade nei Cpr, è “relativa al testo del comma 2 dell’articolo 14 del Testo unico sull’immigrazione, l’unica fonte normativa primaria che istituisce la detenzione amministrativa nei Cpr”. Vengono ipotizzate violazioni degli articoli 2, 3, 13, 24, 25 comma 1, 32 e 111 comma 1. “La prima eccezione si riferisce alla violazione della ‘riserva assoluta di legge’ imposta dall’articolo 13 comma 2 che recita ‘Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.’. L’articolo 14 del Testo unico immigrazione si occupa dei modi di detenzione ai commi 2 e 2bis con indicazioni del tutto generiche, a cui si aggiunge un esplicito riferimento a una fonte di legge secondaria, violando in questo modo la riserva di legge prevista dalla chiosa del citato comma costituzionale, ‘nei soli casi e modi previsti dalla legge’. La direttiva ministeriale che attualmente regola la vita dei Cpr (la direttiva Lamorgese) non è la legge esplicitamente richiesta dal testo costituzionale e quindi non può soddisfarlo. Inoltre, sempre secondo la tesi della giudice, mancherebbe anche l’indicazione dell’autorità giurisdizionale preposta a vigilare che i modi della detenzione, anche qualora fossero stati normati in maniera costituzionalmente soddisfacente, vengano rispettati nel corso della sua esecuzione: non esiste, dunque, un giudice che possa intervenire efficacemente per interrompere un trattamento non adeguato nei suoi modi che, come abbiamo visto, non sono nemmeno definiti dalla legge”.
L’altra questione riguarda, la violazione del principio di eguaglianza delle persone private della libertà personale. A chi è rinchiuso in un Cpr non si applicano le norme del regolamento penitenziario. “Un vuoto normativo che sussiste fin dall’introduzione nell’ordinamento italiano della detenzione amministrativa avvenuta nel 1998” ricorda l’associazione Naga. “Da allora, l’unica norma di legge che ne tratta si limita, di fatto, a prevederla, stabilendo i casi a cui si può applicare, ma risultando del tutto carente nello stabilire sia i modi in cui deve essere attuata sia quelli con i quali deve essere controllata da un giudice terzo specializzato”.
“L’arbitrarietà e la sbrigatività insite nelle procedure sono incompatibili con un sistema giurisdizionale che abbia l’aspirazione di tutelare i diritti costituzionalmente garantiti richiamati nell’ordinanza”. Chiunque voglia sapere cosa accade nei Cpr italiani – perché la detenzione costituzionalmente illegittima accade da anni anche in Italia non solo nelle mostruose celle fatte costruire dal governo Meloni in Albania – può andarsi a cercare i rapporti rapporti del Naga e della rete Mai più Lager – No ai Cpr. Sono un pozzo di informazioni. Gli ultimi: Al dì là di quella Porta, pubblicato il 25 ottobre dell’anno scorso (riguarda il centro di via Corelli a Milano) e A porte chiuse, pubblicato il 15 ottobre di quest’anno (si occupa del centro di Macomer in Sardegna). Ottima lettura anche per i giudici della Consulta.