Il decreto da scafisti

Che cosa afferma il ‘Decreto Cutro’, convertito il legge dal governo

Il decreto dei ministri Piantedosi, Nordio e Giorgetti, attuativo del dl Cutro, prevede che per evitare il trattenimento in un hotspot o in un Cpr, il richiedente asilo debba versare una cauzione di 5000 euro.

Editoriali - di Gianfranco Schiavone

24 Settembre 2023 alle 16:30

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Che cosa afferma il ‘Decreto Cutro’, convertito il legge dal governo

La legge 50/23 (conversione in legge del cosiddetto Decreto “Cutro”) ha enormemente ampliato le ipotesi nelle quali applicare la cosiddetta procedura accelerata di frontiera per l’esame delle domande di asilo. Nell’ambito di tale procedura che riduce drasticamente le garanzie procedurali per il richiedente asilo, è stata introdotta (D.lgs 142/2015 articolo 6 bis) la facoltà di trattenere il richiedente asilo in un hotspot o persino in un CPR durante l’esame della sua domanda, per un periodo massimo di quattro settimane.

Al comma 3 del citato articolo si prevede che “Il trattenimento può essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, ovvero non presti idonea garanzia finanziaria. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con i Ministeri della giustizia e dell’economia e delle finanze, sono individuati l’importo e le modalità di prestazione della predetta garanzia finanziaria. In attuazione di tale articolo, con sollecitudine degna di miglior causa, il Ministero dell’Interno in data 14 settembre 2023 (GU n. 221 del 21.09.23) ha emanato tale decreto prevedendo che, al fine di evitare il trattenimento il richiedente asilo deve dimostrare: a) la disponibilità di un alloggio adeguato sul territorio nazionale; b) della somma occorrente al rimpatrio; c) di mezzi di sussistenza minimi necessari. L’importo per la prestazione della garanzia finanziaria per l’anno 2013 viene individuata nel decreto in 4.938 euro e va prestata “in un’unica soluzione mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa ed è individuale e non può essere versata da terzi”.

Come possa uno straniero che è fuggito dal suo Paese per sottrarsi a guerre o persecuzioni giungere in Italia disponendo di un alloggio idoneo, di un conto in banca ancora florido nel suo paese di origine, e quindi attivare una polizza fideiussoria, è un quesito che non pare interessare il Legislatore italico, univocamente proteso nell’impavida lotta all’immigrazione irregolare in tutto il globo terracqueo. Talmente proteso verso tale obiettivo da non avvedersi né della insensatezza radicale della previsione normativa, e di seguito della pietosa disposizione regolamentare, né soprattutto del fatto che tale previsione, oltre che assurda non sembra affatto legittima in relazione al diritto dell’Unione Europea.

Nel diritto dell’Unione infatti, come già evidenziato su queste pagine il giorno 19 settembre, il richiedente asilo non può essere trattenuto per il solo fatto di essere un richiedente (Direttiva 2013/33/UE art.8). Ciò significa che una condizione diffusa in modo così ampio tra i richiedenti asilo, in Italia come altrove, come essere privi di un passaporto valido e privi di mezzi non può di per sé giustificare l’applicazione di una misura di limitazione della libertà personale perché se così fosse si finirebbe per trattenere infatti pressoché tutti i richiedenti asilo e la ratio stessa della citata Direttiva verrebbe del tutto elusa.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha già affrontato e chiarito un caso analogo relativo ad una norma, dichiarata illegittima per contrasto con il diritto dell’Unione, emanata dall’Ungheria: paese patria della democrazia illiberale al quale l’attuale Esecutivo guarda come proprio faro. La Corte di Giustizia UE ha chiarito che un richiedente non può mai essere trattenuto per la sola ragione di non disporre di mezzi economici, in quanto in tal caso al richiedente “deve essere concesso un sussidio economico che gli consenta di disporre di un alloggio o un alloggio in natura in uno dei luoghi di cui all’articolo 18 di detta Direttiva (ndr direttiva 2013/33/UE – accoglienza), i quali non possono essere confusi con i centri di trattenimento previsti all’articolo 10 della stessa Direttiva” (Sentenza Corte Giustizia del 14.05.20 FMS e.a. contro Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, par. 254). L’estremismo politico dell’attuale Governo italiano è sempre più cieco, e dunque, pericoloso.

24 Settembre 2023

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