Respingere e imprigionare

Il manifesto di Giorgia Meloni: disprezzo dei diritti e della legge

La premier rompe ogni indugio. La redistribuzione dei richiedenti asilo non le interessa. Mette tutti in unico calderone: per lei i migranti sono tutti irregolari e vanno tutti respinti. Se arrivano vanno rinchiusi in attesa di essere espulsi.

Politica - di Gianfranco Schiavone

19 Settembre 2023 alle 15:00

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Il manifesto di Giorgia Meloni: disprezzo dei diritti e della legge

Lo sconcertante video diffuso sabato 15 settembre sui canali social dalla premier Meloni non va sottovalutato nonostante la grossolanità dei suoi contenuti, perché permette di vedere con particolare chiarezza l’ideologia che lo permea: una ideologia che si pone in contrasto esplicito con principi fondamentali e norme vincolanti dell’ordinamento giuridico europeo ed interno.

È la stessa premier a chiarire la subito la sua linea di rottura evidenziando che “mentre prima tutto il dibattito in Europa si concentrava su come accogliere chi arrivava illegalmente, e sulle regole della loro distribuzione nei 27 paesi europei, noi abbiamo chiesto un totale cambio di paradigma: fermare a monte i trafficanti di esseri umani e l’immigrazione illegale di massa, concentrarsi sulla difesa dei confini esterni e non sulla distribuzione dei migranti. Questo cambio di paradigma è oggi scritto nero su bianco nelle conclusioni del Consiglio Europeo”. Il riferimento è alla mancata riforma del Regolamento Dublino III che si trascina da due Legislature europee.

Il nodo in discussione, tanto nel fallito processo di riforma del 2017 quanto dell’affannoso tentativo attuale, è la sostituzione dell’impianto vigente che nulla prevede in merito a una condivisione delle responsabilità tra gli Stati a favore di una diversa impostazione che dia invece effettiva attuazione a quanto previsto dal mai realmente attuato articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell’Unione, che prevede che “le politiche dell’Unione (sull’asilo ndr) e la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario”.

Schematizzando, possiamo dire che le opzioni che si contrappongono sono due: quella del Parlamento Europeo che ha votato un testo di riforma del Regolamento Dublino che prevede un obbligo di redistribuzione dei richiedenti asilo tra i diversi Paesi europei nel caso di pressione su uno o più paesi di primo ingresso e quella del Consiglio Europeo, cui anche il Governo italiano ha aderito, che prevede invece che la redistribuzione sia solo una modalità tra altre per attuare il principio di solidarietà, ma non sia mai obbligatoria potendo essere sostituita dal sostengo finanziario al paese europeo sottoposto alla pressione o dall’intervento, anch’esso finanziario e logistico, in paesi terzi extra europei affinché tali Paesi gestiscano i richiedenti asilo, di fatto impedendo loro di proseguire verso l’Europa. Non è un mistero che questo ultimo orientamento, meglio noto come esternalizzazione delle frontiere è ciò che oggi, purtroppo, accomuna maggiormente i governi europei.

Meloni rompe ogni indugio e annuncia che il Governo italiano non è interessato alla redistribuzione dei richiedenti asilo, aderendo dunque pienamente al gruppo di Visegrad dal quale non si era invero mai distanziato nella sostanza. È una posizione di incredibile irragionevolezza per un paese come il nostro che per la sua posizione geografica è, insieme alla Grecia, il più esposto tra i paesi aventi frontiere esterne. La ragione di tanta irragionevolezza va ricercata ancora una volta nelle parole usate da Meloni, che non usa nel suo messaggio l’espressione richiedenti asilo bensì quella di migranti “irregolari” per i quali non è prevista, né mai è stata discussa in Europa alcuna distribuzione. Grazie al gioco linguistico spariscono gli odiati richiedenti asilo e con essi il diritto internazionale che li tutela, a partire dal divieto di non respingimento sancito dalla Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 1951, dall’art.4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione e dall’articolo 10 della nostra Carta Costituzionale.

Emerge dunque, senza più veli, l’obiettivo finale che è la quasi cancellazione del diritto d’asilo quale diritto fondamentale dell’individuo nelle modalità con cui esso si è affermato in Europa dalla fine della Seconda guerra mondiale fino ad oggi. Al posto del divieto di respingimento viene vagheggiato una sorta di folle diritto di respingimento, invocando “una missione europea, anche navale se necessario, in accordo con le autorità del Nord Africa per fermare la partenza dei barconi”. Una tale missione europea non è però realizzabile, non per problematiche logistiche, finanziarie e organizzative, ma perché non sarebbe legale. L’Unione europea non può infatti organizzare blocchi navali o analoghe azioni perché esse sarebbero in contrasto con gli obblighi giuridici dell’Ue, che è tenuta al rispetto del divieto di respingimento.

L’art. 78 del citato Trattato dispone infatti che “l’Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento (in conformità) alla convenzione di Ginevra del 1951 e al protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli altri trattati pertinenti”. Di analogo tenore la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea adottata nel 2000 che, oltre a prevedere all’art. 4 il divieto assoluto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti, all’art. 18 sancisce nuovamente l’impegno dell’Unione al rispetto del diritto d’asilo. Infine il Quarto Protocollo alla Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo dispone la tassativa proibizione delle espulsioni collettive, senza alcuna eccezione.

Il diritto di asilo si sostanzia innanzitutto nel diritto a cercare asilo ovvero nel diritto di poter accedere al territorio di uno Stato per chiedervi asilo, come ben comprende chiunque, e infatti il diritto europeo in materia di accesso al diritto di asilo trova applicazione “a tutte le domande di protezione internazionale presentate nel territorio, compreso alla frontiera, nelle acque territoriali o nelle zone di transito degli Stati membri” (Direttiva 2013/33/UE art. 3). È illegittima ogni azione posta in essere direttamente dagli Stati o da istituzioni dell’Unione che sia finalizzata a respingere lo straniero che intende chiedere asilo anche ricorrendo a tal fine alla collaborazione di autorità statali di paesi terzi.

La generalizzata limitazione della libertà personale di chi arriva in Italia per chiedere protezione è, al pari del vagheggiato ed impossibile novello diritto di respingimento, la seconda ossessione che permea l’urlo di guerra di Giorgia Meloni. La premier infatti, parlando del contenuto del nuovo decreto legge che il Governo si accinge ad adottare, afferma che il limite del trattenimento amministrativo per i richiedenti che “è già oggi di 12 mesi” (…) non verrà modificato ma diventerà effettivo grazie alla realizzazione dei necessari centri di permanenza per chiunque sbarchi illegalmente in Italia, richiedenti asilo compresi”.

All’interno di una scomposta confusione, Meloni afferma che già oggi i richiedenti asilo vengono trattenuti nei centri per i rimpatri in via generale e ordinaria, ma ciò non è vero in quanto il trattenimento può avvenire solo in casi tassativamente previsti dalla legge. In ogni caso, il punto dirimente è la volontà politica di trattenere, in modo generalizzato ed indistinto, tutti coloro che sono giunti in Italia per chiedere asilo. Si tratta però dell’esatto opposto di ciò che è legalmente possibile a partire dal rispetto del diritto dell’Unione, che sancisce che “gli Stati membri non trattengono una persona per il solo fatto di essere un richiedente” (art. 8, par. 1). Nel diritto dell’Unione il trattenimento è ipotesi residuale e deve essere collegato a uno specifico obiettivo da svolgere al più presto.

Il trattenimento può essere applicato solo quando “vi sia una prospettiva reale che tale verifica possa essere effettuata con successo il più rapidamente possibile. Il trattenimento non dovrebbe superare il tempo ragionevolmente necessario per completare le procedure pertinenti” (Considerando 16, direttiva 2013/33/UE). Lo straniero che entra in Italia senza essere stato precedentemente autorizzato e senza il possesso di documenti di viaggio validi, e che si presenta senza indugio alle autorità esercita tuttavia un diritto costituzionalmente tutelato; applicare una limitazione della libertà personale a chiunque sia giunto in Italia per chiedere asilo dopo viaggi quasi sempre drammatici,

indipendentemente dalle circostanze oggettive in cui tale ingresso avviene, equivarrebbe a sanzionare l’esercizio di tale diritto soggettivo. La Corte di Cassazione già nel 2016 ci ha ricordato che i “soggetti che sono stati soccorsi in acque internazionali legittimamente trasportati sul territorio nazionale per necessità di pubblico soccorso. Non possono, dunque, essere considerati migranti entrati illegalmente nel territorio dello Stato per fatto proprio e l’ipotesi contravvenzionale non consente di configurare il tentativo di ingresso illegale.” (Cass. sez. un. pen. 29 settembre 2016 n. 40517). A breve conosceremo il contenuto delle norme che il Governo adotterà ma è fondato il sospetto che la strada che verrà presa sia la pericolosa espressione di una politica fondata sul disprezzo dei diritti fondamentali (per ora degli stranieri) invece che sulla loro tutela

19 Settembre 2023

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