La battaglia della destra

Terzo mandato dei governatori, giù le mani dalla Costituzione

La Carta prevede un massimo di due legislature da presidente, onde evitare torsioni della democrazia. Viceversa, si abbraccia il modello cinese...

Politica - di Salvatore Curreri

9 Settembre 2023 alle 17:00

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Terzo mandato dei governatori, giù le mani dalla Costituzione

Nel dibattito tutto politico sul terzo mandato dei Presidenti di Regione, nessuno si chiede se ciò sarebbe legittimo. È un segno dei tempi che viviamo, dove il diritto, anzi la Costituzione, anziché essere avvertita dal potere politico come limite invalicabile, è senza troppe remore piegata alle sue esigenze. È l’esigenza stavolta, condivisa tanto dalla maggioranza che dalle opposizioni, è quella di consentire ai loro rispettivi Presidenti (Zaia, Fontana, Toti e Fedriga, da un lato; Bonaccini ed Emiliano dall’altro) di potersi ricandidare, volendolo, per la terza volta.

Oppure, al contrario, d’impedire loro di candidarsi (De Luca). In tutto ciò, quanto dispone la legge al riguardo non ha importanza. Non è il punto di partenza che preclude in radice qualunque ipotesi di ricandidatura ma solo un argomento tra i tanti, una fiche che può essere giocata o meno nella partita delle ricandidature a seconda della convenienza politica del momento. Eppure il “principio fondamentale” che il legislatore statale, attuando l’art. 122.1 della Costituzione, ha imposto in materia di ineleggibilità alle Regioni è chiaro: i Presidenti delle Regioni non possono essere immediatamente rieletti “allo scadere del secondo mandato consecutivo” (art. 2.1.f) legge 165/2004). Divieto di terzo mandato consecutivo, dunque, per i Presidenti delle Regione.

Perché tale limite? Per Zaia – ovviamente pro domo sua – in tal modo si dà “degli idioti ai cittadini elettori”, come se non fossero capaci di avvertire ed opporsi al rischio di eccessive concentrazioni di potere. Obiezione però che prova troppo: se così fosse, infatti, tutte le cause d’incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità oggi previste sarebbero intollerabili ostacoli all’intelligenza degli elettori. Invece, esse servono a evitare che l’inevitabile consolidamento del sistema di potere (oggi anche mediatico), conseguente al mancato avvicendamento nella carica di Presidente di Regione, avvantaggi proprio la maggioranza dei cittadini che di esso beneficia a discapito della minoranza.

Perché, “i cittadini”, come categoria politicamente unitaria, non esistono. Il limite del doppio mandato è dunque il punto di bilanciamento individuato dal legislatore tra la valorizzazione del patrimonio di esperienza del Presidente della Regione uscente e le esigenze di garanzia del sistema, al fine di evitare notabilati regionali. Del resto, come dice il primo articolo della nostra Costituzione, la sovranità appartiene sì al popolo che però la esercita non solo nelle forme ma anche nei limiti da essa previsti; altrimenti non è democrazia: è governo senza regole e, dunque, populismo.

Non è affatto un caso che, a livello comparato, nelle democrazie in cui il vertice del potere esecutivo è eletto direttamente dagli elettori (come il Presidente della Regione) si prevede sempre il limite del doppio mandato. Così è negli Stati Uniti, dove nel 1951 fu approvato in tal senso un emendamento (il XXII) dopo i quattro mandati consecutivi di Roosevelt (1933-37, 1937-41, 1941-45, 1945) ed in Francia (art. 6.2 Cost. approvato nel 2008). Come non è affatto un caso che l’abrogazione del limite del doppio mandato è sempre stata la spia che ha segnalato l’involuzione del regime politico in chiave autoritaria. Così è stato in Venezuela nel 2009 per consentire la rielezione di Chavez, in Nicaragua nel 2014 per rieleggere Ortega, nel Salvador nel 2024 a favore di Bukele, in Egitto (2019) per consentire ad al-Sisi di restare in carica fino al 2030 e, non ultimo, in Cina nel 2018 per consentire il terzo mandato a Xi Jinping.

Chi si oppone al limite del doppio mandato ritiene la disposizione statale meramente indicativa e quindi inefficace finché non recepita dal legislatore regionale. Ora, a parte il fatto che quattro delle Regioni in cui il Presidente è già al secondo mandato (Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia) hanno già recepito tale limite, non vi è chi non vede la conseguenza assurda di un simile ragionamento; così ragionando, infatti, una Regione potrebbe sottrarsi a tale limite semplicemente non legiferando in materia. Così come risibile è l’argomento che si è avuto il coraggio d’invocare, sfidando stavolta davvero l’intelligenza degli elettori, sostenendo che i tre mandati del Presidente della Regione sarebbero assimilabili ai tre mandati ricoperti da chi è stato eletto parlamentare europeo, consigliere regionale e parlamentare nazionale, come se i poteri del Presidente della Campania fossero eguali a quelli di un qualunque deputato o senatore.

Il punto è che la natura non immediatamente auto-applicativa del principio fondamentale previsto dalla legge statale è frutto solo dell’irresistibile vocazione della politica ad aver lasciate mani libere. Vocazione la cui protervia è dimostrata dalla ventilata intenzione di candidarsi in ogni caso, profittando del fatto che il limite del doppio mandato è causa d’ineleggibilità anziché d’incandidabilità (ma ne siamo sicuri?) per cui ci si potrebbe candidare, vincere le elezioni e governare in attesa del giudizio della Corte (specie in assenza di un intervento immediato del Governo, da escludere in caso di compiacenza politica) per poi magari, in caso di censura, ergersi trumpianamente a vittima del sistema.

Di fronte a tale tentativo di elusione del chiaro dettato legislativo, sarebbe auspicabile che i costituzionalisti – di cui si lamenta talora il servilismo rispetto al potere politico – facciano fronte comune in una battaglia per la legalità ed il rispetto dello Stato di diritto, affermando con decisione l’immediata natura auto-applicativa del limite del doppio mandato e denunciando pubblicamente, in caso di violazione, quello che sarebbe un preoccupante segnale di involuzione del nostro sistema democratico.

9 Settembre 2023

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