Le 122 regole

Mandela Rules, le regole delle Nazioni Unite sullo standard minimo per il trattamento dei prigionieri

Le regole delle Nazioni Unite sullo standard minimo per il trattamento dei prigionieri sono state adottate nel 2015 dall’Assemblea generale. Si tratta di 122 regole suddivise in aree tematiche.

Giustizia - di Redazione

4 Giugno 2023 alle 10:00

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Mandela Rules, le regole delle Nazioni Unite sullo standard minimo per il trattamento dei prigionieri

Le regole delle Nazioni Unite sullo standard minimo per il trattamento dei prigionieri sono state adottate nel 2015 dall’Assemblea generale, la quale ha voluto intitolarle a Nelson Mandela, l’ex presidente del Sudafrica che trascorse in carcere ben 27 anni della sua vita.
Si tratta di 122 regole suddivise in aree tematiche. Non potendo pubblicarle integralmente per ragioni di spazio, abbiamo scelto di pubblicarne alcune particolarmente significative.

Principi di base

Regola 1
Tutti i prigionieri devono essere trattati con il rispetto dovuto alla loro sostanziale dignità e valore come esseri umani. Nessun prigioniero potrà essere sottoposto a, e tutti i prigionieri deve essere protetta da, tortura ed altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, per i quali nessuna circostanza può essere invocata come giustificazione. La difesa e la sicurezza dei detenuti, del personale, dei fornitori di servizi e dei visitatori devono essere garantite in ogni momento.

Regola 2
1. Il presente regolamento deve essere applicato in modo imparziale. Non ci deve essere alcuna discriminazione per motivi di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro, origine nazionale o sociale, proprietà, nascita o qualsiasi altra condizione. Devono essere rispettate le credenze religiose ed i principi morali dei prigionieri.

2. Affinché il principio di non discriminazione possa essere messo in pratica, le carceri e le amministrazioni devono tener conto delle esigenze individuali dei detenuti, in particolare delle categorie più vulnerabili negli ambienti carcerari. Sono necessarie e non devono considerarsi discriminatorie le misure di protezione e promozione dei diritti dei detenuti con esigenze speciali.

Regola 3
Detenzione e altre misure che si traducono in privare le persone del mondo esterno sono afflittive per il fatto stesso di sottrarre da queste persone il diritto di autodeterminazione, attraverso la privazione della loro libertà. Pertanto, il sistema carcerario non deve aggravare la sofferenza insita in una tale situazione, ad eccezione di quanto connesso alla separazione giustificabile o il mantenimento della disciplina.

Regola 4
1. Gli scopi di una pena detentiva o di analoghe misure privative della libertà di una persona sono, in primo luogo, per proteggere la società contro la criminalità e per ridurre la recidività. Tali scopi possono essere raggiunti solo se il periodo di detenzione è utilizzato per garantire, per quanto possibile, il reinserimento di queste persone nella società dopo il rilascio, in modo che possano condurre una vita autosufficiente e rispettosa della legge.

2. A tal fine, le amministrazioni carcerarie e le altre autorità competenti dovrebbero offrire istruzione, formazione professionale e lavoro, così come altre forme di assistenza che siano appropriate e disponibili, comprese quelle di un correttivo, morale, spirituale, sociale e basato su forma fisica e lo sport. Tutti i programmi, le attività e tali servizi dovrebbero essere forniti in linea con le esigenze individuali di trattamento dei detenuti.

Regola 5
1 Il regime carcerario dovrebbe cercare di ridurre al minimo le eventuali differenze tra la vita in carcere e la vita in libertà, che tendono a ridurre la responsabilità dei detenuti o il rispetto dovuto alla loro dignità di esseri umani.

2. Le amministrazioni penitenziarie sono tenute ad adottare tutte le ragionevoli soluzioni e aggiustamenti per garantire che i detenuti con disabilità fisiche, mentali o altre disabilità abbiano in modo equivalente un accesso pieno ed effettivo alla vita in carcere.

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Alloggio

Regola 12
1. Nel caso in cui l’alloggio per il pernottamento sia in singole celle o camere, ogni detenuto durante la notte deve avere una cella o stanza per se. Se, per motivi particolari, quali temporaneo sovraffollamento, è necessario per l’amministrazione centrale della prigione fare un’eccezione a questa regola, non è auspicabile avere due prigionieri in una cella o stanza (…).

Regola 13
Tutte le sistemazioni atte ad uso dei detenuti ed in particolare tutti gli alloggi dedicati al ricovero notturno devono soddisfare tutte le esigenze di salute, tenendo in debito conto le condizioni climatiche ed in particolare il contenuto cubo d’aria, lo spazio minimo, l’illuminazione, il riscaldamento e la ventilazione.

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Servizi sanitari

Regola 24
1. La fornitura di assistenza sanitaria per i detenuti è una responsabilità dello Stato. I detenuti dovrebbero godere degli stessi standard di assistenza sanitaria di cui si avvale la comunità e dovrebbero avere accesso ai servizi sanitari necessari a titolo gratuito, senza che vi sia discriminazione sulla base della loro status giuridico (…)

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Restrizioni, la disciplina e le sanzioni

Regola 43
In nessun caso possono aversi restrizioni o sanzioni disciplinari fino alla tortura o per altri trattamenti o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. In particolare, sono vietate le seguenti pratiche:
(a) Indefinito isolamento;
(b) L’isolamento prolungato; (…)

Regola 44
Ai fini di queste regole, l’isolamento si riferisce al confinamento di detenuti per 22 ore o più al giorno, senza significativo contatto umano. L’isolamento prolungato si riferisce all’isolamento per un periodo di tempo superiore a di 15 giorni consecutivi

Regola 45
1. L’isolamento deve essere utilizzato solo in casi eccezionali, come ultima risorsa, per il più breve tempo possibile e sottoposto ad una revisione indipendente, e solo in forza dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente (…)
2. L’imposizione di isolamento dovrebbe essere vietata in caso di detenuti con disabilità mentali o fisiche, quando le loro condizioni potrebbero essere aggravate da tali misure (…)

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Detenuti che scontano una condanna

Regola 87
Prima che il detenuto abbia scontato la sua condanna, è auspicabile che siano adottate tutte le misure necessarie affinché sia assicurato un graduale reinserimento del detenuto stesso nella società civile (…)

Regola 88
Il trattamento penitenziario dei detenuti non deve enfatizzare la loro esclusione dalla comunità civile, bensì la loro continuativa partecipazione all’interno della stessa. Pertanto, le istituzioni di assistenza sociale dovrebbero essere, ove possibile, affiancate al personale penitenziario e assisterlo nella riabilitazione sociale dei detenuti.

Regola 89
(…)
3. È auspicabile che il numero dei detenuti in ogni struttura carceraria “chiusa” non sia cosi alto da ostacolare l’individualizzazione del trattamento penitenziario (…)

Regola 90
I doveri della società nei confronti del detenuto non si esauriscono al momento della sua liberazione. Dovrebbe essere definita l’attività di appositi enti governativi o anche privati in grado di provvedere alla cura del detenuto rilasciato allo scopo di lenire il pregiudizio contro di lui favorire la sua riabilitazione sociale.

Detenuti con disabilità mentali e/o problemi di salute

Regola 109
I soggetti ritenuti non punibili o successivamente riconosciuti come aventi gravi disabilità mentali e/o problemi di salute e, pertanto, la cui detenzione potrebbe comportare un peggioramento delle loro condizioni di salute, non devono essere detenuti all’interno di strutture carcerarie, bensì assegnati al più presto possibile a strutture sanitarie appropriate.

Detenuti arrestati o in attesa di processo

Regola 111
(…) 2. I detenuti non condannati sono presunti innocenti e come tali devono essere trattati.

(Le “Mandela Rules” sono state tradotte in italiano dall’Associazione Antigone)

di: Redazione - 4 Giugno 2023

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