La svolta storica
Perché la Consulta ha stabilito che i single potranno adottare minori stranieri e cosa accadrà ora
Una decisione storica. La presidenza del Consiglio si era opposta. Resta il divieto dell’adozione nazionale
Giustizia - di Angela Stella

Svolta storica nel campo delle adozioni: anche le persone singole potranno adottare minori stranieri in situazione di abbandono. È quanto deciso ieri dalla Corte Costituzionale nella sentenza numero 33 con cui ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 29-bis, comma 1, della legge numero 184 del 1983, nella parte in cui non include le persone singole fra coloro che possono adottare un minore straniero residente all’estero.
La Corte, chiamata a pronunciarsi sulla disciplina dell’adozione internazionale che non include le persone singole fra coloro che possono adottare, ha affermato che “tale esclusione si pone in contrasto con gli articoli 2 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La disciplina dichiarata illegittima comprimeva, infatti, in modo sproporzionato l’interesse dell’aspirante genitore a rendersi disponibile rispetto a un istituto, qual è l’adozione, ispirato a un principio di solidarietà sociale a tutela del minore”. Si è letto ancora in una nota ufficiale: “L’interesse a divenire genitori, pur non attribuendo una pretesa a adottare, rientra nella libertà di autodeterminazione della persona e va tenuto in considerazione, insieme ai molteplici e primari interessi del minore, nel giudizio sulla non irragionevolezza e non sproporzione delle scelte operate dal legislatore”.
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Spetterà sempre al giudice accertare in concreto l’idoneità affettiva dell’aspirante genitore e la sua capacità di educare, istruire e mantenere il minore. La sentenza riguarda il caso di una donna di Firenze non sposata, che nel febbraio 2019 aveva presentato al Tribunale per i minorenni di Firenze dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero e aveva chiesto l’emissione del decreto di idoneità ad adottare. “È un passo avanti di civiltà in assoluto e bisogna dare atto alla sensibilità della Consulta” ha dichiarato il legale della professionista fiorentina, l’avvocato Romano Vaccarella. La Presidenza del Consiglio, tramite l’Avvocatura dello Stato, si era opposta alla richiesta di aprire l’adozione internazionale anche ai single.
Tra le ragioni addotte e non condivise dunque dalla Consulta, il fatto che “il minore viene sradicato dal contesto familiare e sociale d’origine e, dunque, risulterebbe particolarmente vulnerabile, sicché il ‘suo best interest consiste[rebbe] nell’accoglienza in una famiglia, così come riconosciuta dall’articolo 29 della Costituzione (La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, ndr), in cui l’adottando possa essere accolto e curato nel migliore dei modi nella relatività del sistema’”. Fino alla decisione di ieri della Consulta i requisiti per l’adozione internazionale erano gli stessi che per l’adozione nazionale, così come previsti dall’art. 6 della legge 184/83 (come modificata dalla legge 149/2001): “L’adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o che raggiungano tale periodo sommando alla durata del matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale, e tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendano adottare”.
Adesso, invece, anche i single e le single potranno accedere alle procedure che permettono di adottare i minori stranieri. Tuttavia dal 2005, sempre grazie alla Consulta, per un single o una single era possibile adottare bambini stranieri in presenza però di requisiti molto stringenti tra cui quello di adozione di un minore orfano di padre e di madre, in condizione di handicap. Adesso non ci saranno più limiti ma resta ancora il divieto per i single dell’adozione nazionale.