Il decreto Schillaci

CBD e cannabis legale, i dati drogati del Governo smascherato dal Tar

Per la seconda volta il Tribunale amministrativo ha sospeso il decreto Schillaci che voleva inserire i prodotti con Cbd tra gli stupefacenti. L’Ass. Coscioni ha potuto leggere le ragioni del ministero. Eccole...

Politica - di Marco Perduca

22 Settembre 2024 alle 19:30

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CBD e cannabis legale, i dati drogati del Governo smascherato dal Tar

Più che l’effetto drogante della cannabis c’è il modo drogato con cui se ne parla e legifera. Da anni si leggono studi, pareri, leggi e politiche basate su disinformazione voluta mista a ignoranza cronica. Questo inquadramento del problema, propinato con bollini istituzionali, complica cose di per sé semplici e su cui da anni la comunità internazionale e scientifica agiscono in modo diametralmente opposto.

Il 10 settembre scorso il TAR del Lazio ha sospeso per la seconda volta l’entrata in vigore del decreto del Ministro Schillaci che voleva inserire nella tabella degli stupefacenti i preparati con Cannabidiolo (CBD) per via orale. Dopo uno stop dell’ottobre 2023, a giugno il Ministro aveva forzato la mano e firmato un nuovo decreto entrato in vigore il 6 agosto. Con un accesso agli atti l’Associazione Luca Coscioni ha ottenuto la Relazione del Ministero e quella dell’Istituto Superiore di Sanità preparate per giustificare la decisione. Quando il TAR aveva accolto la richiesta di sospensione presentata l’anno scorso da Imprenditori Canapa Italia, aveva stigmatizzato il decreto di Schillaci perché deficitario nella parte sulla pericolosità del CBD.

“La motivazione” recitava la decisione “appariva priva della richiesta integrazione istruttoria da parte del Consiglio Superiore di Sanità (CSS) e non sufficientemente chiara in ordine al dirimente profilo degli ‘accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica’ di cui ai criteri indicati all’art. 14, co.1, lett. f) punto 1) del D.P.R. 390/1990”. A una attenta lettura delle relazioni tecniche i problemi evidenziati dal TAR restano tutti. L’istruttoria contiene una bibliografia di “soli” 52 studi a fronte delle centinaia disponibili; Si ammette che i necessari “pericoli di induzione alla dipendenza fisica o psichica” non sono stati “accertati” nella loro concretezza. Il parere del CSS (organo di nomina ministeriale) non accenna minimamente agli approfondimenti dell’OMS che solo quattro anni fa ha raccomandato alla Commissione Droghe dell’Onu di cancellare la cannabis dalla IV tabella della Convenzione del 1961- cosa in effetti accaduta. Il motivo? facilitarne l’impiego terapeutico. Per “dimostrare” i rischi del CBD si fanno esempi di uso orale in concomitanza con quello di altri farmaci e/o molecole.

La cosa che più “sorprende” sono le conclusioni dell’ISS (organo indipendente), ricordando che dal monitoraggio semestrale di eventuali effetti avversi di sua competenza non emergono segnali di allarme per preparazioni con CBD. L’analisi dei dati riguarda le segnalazioni che riportano prodotti con sospetta presenza di CBD. Visto che le preparazioni galeniche magistrali a base di cannabis contengono principalmente il THC, queste sono state escluse dalle analisi perché non sarebbe stato possibile attribuire esclusivamente al CBD le reazioni avverse segnalate. Il monitoraggio dice che dal 2015 al 28 febbraio 2024 sono pervenute al sistema di fitosorveglianza due segnalazioni di sospette reazioni avverse attribuibili all’assunzione di preparati con CBD! In entrambe le segnalazioni su 201 totali era indicata l’assunzione di prodotti contenenti olio di CBD al 5%. Poco meno dell’1% delle segnalazioni relative a preparazioni galeniche a base di cannabis peraltro contenenti varie concentrazioni di THC e di CBD. L’udienza di merito sul CBD del TAR fissata per dicembre ci dirà se si tratta di ignoranza o ideologia. Si accettano scommesse.

22 Settembre 2024

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