La decisione

Alfredo Cospito resta al 41 bis, il Tribunale di Sorveglianza dice ‘no’ alla revoca e al parere dell’Antimafia: “È pericoloso”

Giustizia - di Redazione

23 Ottobre 2023 alle 17:31

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Alfredo Cospito resta al 41 bis, il Tribunale di Sorveglianza dice ‘no’ alla revoca e al parere dell’Antimafia: “È pericoloso”

Nonostante il parere positivo della Direzione Nazionale Antiterrorismo e Antimafia, il Tribunale della Sorveglianza di Roma ha respinto l’istanza di revoca anticipata del 41 bis presentata dalla difesa di Alfredo Cospito, l’anarchico condannato lo scorso giugno a 23 anni di reclusione per l’attentato alla scuola allievi carabinieri di Fossano del 2006.

Nel respingere la richiesta di revoca del 41 bis, i giudici capitolini scrivono che Alfredo Cospito continua ad avere una “estrema pericolosità” che sarebbe confermata, secondo i giudici, anche dallo stesso parere della Dna, che pure era favorevole al venir meno del carcere duro. I magistrati evidenziano che Cospito ha “infuocato gli animi delle formazioni anarchiche” con la “clamorosa” iniziativa dello sciopero della fame, una protesta durata 182 giorni, dal 20 ottobre 2022 al 19 aprile scorso.

Per il tribunale della Sorveglianza, scrive l’Agi riportando stralci della sentenza, “l’aumento degli attentati” da parte di formazioni anarchiche “è coincidente non con l’applicazione del 41 bis ma con l’inizio dello sciopero della fame da parte di Cospito tant’è che si esauriscono con l’ultimo attentato appena due giorni dopo la conclusione dell’iniziativa personale“.

In questo senso, i giudici ritengono che “la clamorosa iniziativa del pescarese abbia infuocato gli animi delle formazioni anarchiche e che soprattutto lo abbia reso figura di ancora maggior carisma all’interno del sodalizio“. Non viene ritenuto “coerente” il parere favorevole alla revoca da parte della Dna. “Semmai è dato rinvenire negli stessi pareri della Dna plurimi elementi di segno contrario attestanti l’estrema pericolosità del Cospito che invece è descritto come figura di vertice del movimento come desunto dalla stessa Dna attraverso il richiamo testuale della nota del direttore centrale della Polizia di prevenzione”.

L’udienza odierna era stata fissata dopo una istanza del difensore di Cospito, l’avvocato Flavio Rossi Albertini, contro i rigetti da parte del ministro della Giustizia Carlo Nordio di due richieste di revoca anticipata del regime del carcere duro a cui è sottoposto Cospito.

Lo scorso giugno la Corte d’Assise di Torino aveva condannato Cospito a 23 anni, rimodulando la condanna precedente per l’attentato alla scuola allievi carabinieri di Fossano del 2006 e bocciando la richiesta del procuratore generale di Torino Piero Saluzzo, che per l’anarchico chiedeva l’ergastolo con isolamento diurno per 12 mesi.

A Cospito veniva contestata la “strage politica”, reato riqualificato dalla Corte di Cassazione: per i fatti di Fossano Cospito e alla compagna Anna Beniamino erano già stati condannati a 20 e 16 anni. Ma la “strage politica” nel codice penale è appunto punita con la pena dell’ergastolo. La Corte d’assise ha invece riconosciuto ad entrambi due attenuanti: le generiche e quella della lieve entità, come richiesto dalla difesa, che sottolineava come le due esplosioni non avessero ferito nessuno.

Nella memoria depositata dagli avvocati Flavio Rossi Albertini Rossi e Margherita Pelazza si sottolineava come sia cambiata la sua condizione, anche in considerazione della sentenza della Consulta che ha dichiarato la prevalenza delle attenuanti nei confronti della recidiva per i reati per i quali è previsto l’ergastolo.  Inoltre, è il ragionamento dei legali, se “il presupposto del 41 bis è stato espressamente individuato nella necessità di interrompere l’attività comunicativa dello stesso, al fine di sanzionare l’istigazione ravvisata nel suo contenuto” va tenuto conto che “per due volte il Tribunale del Riesame ha escluso che le esternazioni del Cospito siano idonee ad istigare o che le stesse rappresentino indicazioni idonee ad indirizzare i soggetti presenti all’esterno a determinarsi a specifiche condotte criminose, ritenendo al contrario che le medesime si sostanzino nella manifestazione del pensiero politico del suo autore”.

di: Redazione - 23 Ottobre 2023

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