L'articolo 44 legge 184/1983
Cos’è l’adozione in casi particolari: la definizione, la procedura e le tempistiche della legge
"Nel momento in cui il minore viene inserito in un nucleo familiare con cui in precedenza ha già sviluppato legami affettivi, o i minori che si trovino in particolari situazioni di disagio"
News - di Redazione Web

L’adozione in casi particolari è normata all’articolo 44 della legge n. 184 del 1983 (Diritto del minore ad una famiglia e disciplina in Italia l’adozione dei minori). “Si crea – come si legge dal sito del ministero della Giustizia – nel momento in cui il minore viene inserito in un nucleo familiare con cui in precedenza ha già sviluppato legami affettivi, o i minori che si trovino in particolari situazioni di disagio“. È condizione fondamentale per procedere all’adozione che i genitori dell’adottando prestino il proprio assenso qualora siano in condizioni per fornirlo.
Sul sito del ministero della Giustizia si leggono i casi in cui è contemplata l’opportunità: persone unite al minore da parentela fino al sesto grado, “ovvero da un rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre”; “il coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge”; per minori affetti da minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, “che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (articolo 3 della legge 104 del 1992)”; per “constatata impossibilità di affidamento preadottivo”.
La domanda viene presentata presso la cancelleria del tribunale dei minorenni del distretto di residenza del minore con l’indicazione del minore. È ammessa anche di minori stranieri. La procedura è esente da pagamenti e imposte. La domanda dev’essere corredata da certificato di nascita dei richiedenti; stato di famiglia dei richiedenti; casellario penale dei richiedenti; documenti attestanti il reddito; atto integrale di nascita del minore; certificato di matrimonio o dello stato di libero, se il minore ha compiuto sedici anni; certificato di morte dei genitori del minore; copia del decreto di nomina del tutore, se è aperta una tutela.
L’adozione in casi particolari presuppone anche il consenso dell’adottante e dell’adottando che abbia compiuto i 14 anni (articolo 45 della Legge n. 183/84) e l’assenso dei genitori e del coniuge dell’adottando (articolo 46 della legge 183/84). Sia l’adottante che l’adottando di almeno 14 anni devono manifestare personalmente, davanti al Presidente del Tribunale per i minorenni, il consenso. Previsto o possibile l’ascolto del minore di almeno 12 anni. Per il primo, il terzo e il quarto caso, l’adozione è consentita anche a persone single o non coniugate. Il Tribunale decide in camera di consiglio con sentenza non prima di aver disposto indagini, attraverso servizi sociali e organi di pubblica sicurezza, per acquisire informazioni sull’adottante, sul minore e sulla famiglia di quest’ultimo.
Gli adottandi non acquistano alcun diritto su eventuali beni del minore adottato. L’adottante può tuttavia amministrare e impiegare le rendite dei beni del minore nell’interesse di quest’ultimo: per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione, con l’obbligo di investirne l’eccedenza in modo fruttifero. Entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza dell’adozione dovrà fare l’inventario dei beni del minore e trasmetterlo al giudice. Il minore mantiene gli eventuali legami con la famiglia d’origine e viene equiparato ad altri figli legittimi, anche per quanto riguarda le divisioni ereditarie dei beni.
L’adottato non acquista legami di parentela con la famiglia degli adottanti. Escluse rare eccezioni, l’adottato antepone al proprio il cognome dell’adottante. I giudici tuttavia ammettono la deroga al principio del “doppio cognome” qualora quest’ultimo sia pregiudizievole all’interesse del minore adottato. L’adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assume solo il cognome dell’adottante. L’adottante acquista la potestà genitoriale sul minore e l’obbligo di mantenerlo, istruirlo ed educarlo, secondo quanto prescritto dall’articolo 147 del Codice civile.
La sentenza può essere impugnata entro trenta giorni dalla comunicazione da parte degli adottanti, dell’adottando, del tutore dell’adottando e del pubblico ministero. L’appello va proposto davanti alla sezione minorenni della Corte d’Appello. A differenza dell’adozione ordinaria l’adozione in casi particolari può, nei casi previsti dalla legge, essere revocata. Può succedere in caso di delitti con pena restrittiva non inferiore a tre anni da parte dell’adottato verso l’adottante o viceversa o in caso di violazione dei doveri incombenti sugli adottanti su richiesta del pubblico ministero.