Il caso Minetti diventa un rebus istituzionale

La grazia può essere revocata, ecco quale è la procedura che potrebbe togliere il beneficio a Nicole Minetti

Se da nuovi accertamenti dovessero emergere elementi falsi o incompleti, il provvedimento potrebbe essere annullato dal Colle senza la necessità di attendere una nuova condanna della Minetti

Politica - di Salvatore Curreri

2 Maggio 2026 alle 16:00

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Foto Federico Ferramola / LaPresse
Foto Federico Ferramola / LaPresse

È proprio vero: in diritto non esistono casi di scuola perché, come insegna Pirandello, la realtà supera sempre anche la più sfrenata fantasia. Ecco, dunque, la possibilità che il presidente della Repubblica revochi la grazia concessa lo scorso 18 febbraio a Nicole Minetti non a seguito di una nuova condanna – come fu nel caso di Graziano Mesina, la cui grazia concessa da Ciampi nel 2004 fu per questo revocata da Mattarella nel 2016 – ma per sopravvenuti nuovi elementi di giudizio. Per comprendere meglio la vicenda è opportuno chiarire, seppur brevemente, la complessa e articolata procedura che porta alla concessione della grazia (art. 681 c.p.p.) e quali siano i compiti dei tre soggetti coinvolti: il ministro della Giustizia (non a caso un tempo definito Ministro di Grazia e Giustizia), l’autorità giudiziaria e il presidente della Repubblica.

La grazia è richiesta dal condannato (ma anche da un suo congiunto o dal suo avvocato) al presidente della Repubblica, il quale – come un tempo il Sovrano (art. 8 Statuto albertino) – può anche agire d’iniziativa. A questo punto il ministro della Giustizia, cui la domanda è presentata, istruisce la pratica avvalendosi del Procuratore generale presso la competente Corte di appello (e del magistrato di sorveglianza se si tratta di detenuto). Egli acquisisce tutte le informazioni e gli elementi di giudizio che ritiene utili, alla fine trasmessi al ministro insieme al proprio motivato parere. Tra questi, per prassi: i precedenti dell’interessato; eventuali procedimenti in corso a suo carico; le dichiarazioni delle parti lese o dei congiunti della vittima circa il risarcimento del danno ricevuto e la concessione del perdono; le condizioni familiari ed economiche nonché la condotta (se del caso carceraria) dell’interessato. La valutazione di tali elementi, ed in particolare dei pareri degli organi giudiziari, spetta al ministro il quale decide se archiviare la domanda di grazia oppure sottoporla con proprio motivato parere – positivo o negativo – al Presidente, a seconda che ritenga sussistenti o meno i presupposti in diritto e in fatto.

La decisione finale spetta al presidente della Repubblica il quale, sulla base degli elementi trasmessi dal Guardasigilli e del suo parere, decide autonomamente se concedere o no la grazia. Come infatti stabilito dalla Corte costituzionale (sentenza n. 200/2006), risolvendo il conflitto di attribuzioni tra l’allora presidente Ciampi e il ministro della Giustizia Castelli sul caso Bompressi, il potere di grazia è un potere esclusivamente presidenziale. Solo il Presidente, infatti, quale organo imparziale e super partes, è in grado di valutare l’effettiva sussistenza delle ragioni essenzialmente umanitarie che giustificano l’adozione di tale provvedimento di clemenza. Per la Corte, infatti, la grazia non è un atto politico che – come un tempo – il Sovrano poteva concedere a suo piacimento ma un atto essenzialmente umanitario, che serve a porre rimedio all’applicazione del diritto quando, per quanto formalmente corretta, si risolva in una ingiustizia sostanziale (summus ius, summa iniuria). Ciò in piena rispondenza alla nostra Costituzione secondo cui le pene non devono essere inutilmente afflittive ma tendere alla rieducazione del condannato e, per questo, non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, anche quando si tratti del più odioso e spregevole deliquente. Proprio perché atto esclusivamente presidenziale, non occorre il parere favorevole del Guardasigilli, il quale si limita alla controfirma formale del decreto presidenziale, attestando in tal modo la completezza e la regolarità dell’istruttoria e del procedimento seguito, nonché a darne esecuzione. Per lo stesso motivo, il Presidente potrebbe opporsi all’archiviazione del ministro, sollecitando il compimento di ulteriori attività istruttorie e, dunque, alla prosecuzione del procedimento, tanto più se l’iniziativa per la grazia sia partita direttamente da lui. Diversamente, come chiarito dalla Corte costituzionale, il ministro potrebbe esercitare un potere di veto che impedirebbe al Presidente l’esercizio di tale potere che è invece di sua esclusiva competenza.

Alla luce di tale sequenza procedurale e della conseguente suddivisione di competenze, si possono svolgere ora alcune considerazioni sul caso specifico. Innanzi tutto, il presidente della Repubblica decide se concedere o no la grazia sulla base degli elementi istruttori che gli vengono sottoposti. Per quanto sia una decisione in solitudine, talora sofferta, essa è pur sempre frutto di una valutazione fondata su quanto gli viene sottoposto. Sotto questo profilo vi è una sorta di progressivo restringimento dei poteri istruttori: molto ampi quelli dell’autorità giudiziaria su indicazione del Ministro; più ristretti quelli del Ministro che può chiedere integrazioni o dare ulteriori indicazioni; infine, quelli del Presidente che di solito giudica in base all’incartamento trasmesso, salvo eccezionalmente chiedere ulteriori accertamenti sempre in funzione del carattere umanitario, e non politico, del provvedimento di clemenza richiesto (che si sappia non è mai accaduto che il Presidente interloquisca con il beneficiario, come invece accade nel bel film La grazia di Sorrentino). Dunque, il Presidente, se non è certamente un “passacarte”, non è nemmeno titolare di autonomi poteri d’indagine, piuttosto eventualmente a tal fine può chiedere chiarimenti al ministro della Giustizia. Il fatto che Mattarella abbia concesso appena 74 “grazie” in undici anni di mandato dimostra l’uso molto parco di tale potere, senza sentirsi vincolato dal parere positivo o negativo del Ministro. Il fatto che tali provvedimenti non siano pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, per ragioni di tutela della privacy del beneficiario, impedisce però al Presidente di dare pubblica spiegazione delle motivazioni in punta di diritto e di fatto alla loro base.

In secondo luogo, è evidente che c’è stato un difetto di istruttoria poiché Ministro della Giustizia da un lato e autorità giudiziaria dall’altro si sono limitati a svolgere gli adempimenti di rito, sulla base di una delega classica (a quanto pare un formulario prestampato) che viene attivata in casi simili, senza avvertire che, quantomeno per il clamore mediatico che la vicenda avrebbe sicuramente suscitato, essa richiedeva un supplemento di attenzione, senza fermarsi alla documentazione prodotta dall’interessata. Sotto questo profilo, dunque, le verifiche e gli accertamenti – non a caso richiesti “con cortese urgenza” dal presidente della Repubblica – che si stanno svolgendo in queste ore, anche all’estero tramite l’Interpol, sullo status del minore e sulle sue effettive condizioni di salute, potevano, anzi dovevano essere svolti prima, anche su richiesta del ministro della Giustizia. Richiamando quanto dichiarato dalla Procuratrice generale di Milano, la vicenda meritava non la normale, solita diligenza, ma perspicacia e, perché no, quella dose di malizia che è richiesta agli investigatori che non si devono fermare alla formale presa d’atto della documentazione prodotta dall’interessato.

Infine, è evidente che, qualora da tali nuovi accertamenti istruttori dovessero emergere elementi falsi, incompleti o non adeguatamente verificati, idonei ad inficiare i presupposti in base ai quali il provvedimento di grazia è stato concesso, questo potrebbe – anzi dovrebbe – essere revocato dal Presidente senza ulteriori indugi e, dunque, senza necessità di attendere una nuova condanna della Minetti. È un principio generale dell’ordinamento giuridico: se un provvedimento si basa su presupposti la cui corrispondenza al vero è dubbia, può essere sempre revocato. Non si tratta, infatti, di dover provare la falsità di quanto attestato – il che costringerebbe il Presidente all’odierna situazione di oggettivo imbarazzo – ma di prendere atto che sono venute meno quelle ragioni umanitarie che avevano giustificato la concessione della grazia.

2 Maggio 2026

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