La vergogna del carcere fiorentino
Pene contrarie al senso di umanità: per la Consulta un test di coerenza
Se il carcere è degradato, insalubre, privo degli standard minimi di vivibilità, lo Stato non sta “gestendo male” l’istituto: sta violando la Costituzione. Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze chiede alla Corte di introdurre il differimento della pena per ragioni umanitarie
Giustizia - di Andrea Pugiotto
1. Per chi chiede legalità dietro le sbarre sono sempre tempi duri. Durissimi nell’attuale Legislatura, in cui le Camere si apprestano a convertire in legge un terzo “decreto-sicurezza” che già introduce nuovi reati, nuove aggravanti, nuova detenzione. Sbarrata la via parlamentare, residuano i canali alternativi che la Costituzione prevede quali possibili correttivi all’indirizzo politico di maggioranza. Tra essi, il controllo di costituzionalità delle leggi che disciplinano l’esecuzione penale. La questione posta in questi giorni nasce dal basso, innestandosi sul ricorso di un detenuto. È una questione di sistema. Cosa accade quando lo Stato, pur a fronte di un ordine del giudice, non riesce o non provvede a garantire condizioni detentive conformi alla Costituzione e alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che – in solido – vietano trattamenti inumani o degradanti?
2. È il problema posto dal Tribunale di sorveglianza di Firenze, con un’ordinanza destinata ai giudici costituzionali. Tutto nasce dalle condizioni infernali del carcere di Sollicciano: infiltrazioni d’acqua, muffe, carenze nel riscaldamento e nell’erogazione di acqua calda, presenza di cimici e roditori, spazi ridotti e inadeguati. Nonostante precedenti provvedimenti giudiziari avessero ordinato all’amministrazione penitenziaria di intervenire, le condizioni materiali di detenzione risultano ancora compromesse. Tutti i rimedi giuridici offerti dall’ordinamento, regolarmente esperiti, si sono rivelati solo parziali e inadeguati. Che fare? Servirebbe – dice il Tribunale fiorentino – una norma di chiusura: la previsione di un rimedio effettivo e immediato, affidato al giudice, a evitare che la pena si trasformi in un trattamento costituzionalmente illecito. In ragione di ciò, chiede alla Consulta di introdurlo colmando l’attuale lacuna dell’art. 147 c.p., che disciplina il differimento facoltativo della pena per specifiche ragioni umanitarie, ma non contempla il caso di una detenzione concretamente incompatibile con la dignità umana. Questo “vuoto normativo” va colmato, introducendo la possibilità per il giudice di rinviare l’esecuzione della pena – eventualmente nelle forme della detenzione domiciliare – finché lo Stato non sia in grado di garantirne uno svolgimento rispettoso della propria legalità. Analoga addizione normativa dovrà interessare l’art. 47-ter ord. penit. relativo alla detenzione domiciliare, che non copre questa specifica ipotesi.
3. Nel merito, è difficile dare torto al Tribunale di sorveglianza di Firenze e alle sue censure d’incostituzionalità. Ha ragione quando afferma – con nettezza – che una pena eseguita in condizioni disumane è illegittima. Se il carcere è degradato, insalubre, privo degli standard minimi di vivibilità, lo Stato non sta semplicemente “gestendo male” l’istituto: sta violando la Costituzione. Il problema non è la condanna in sé, formalmente legale, ma le sue modalità di esecuzione. Una detenzione in condizioni degradanti umilia la persona e rende impossibile qualsiasi percorso di risocializzazione, calpestando due volte l’art. 27 Cost. Di più. Anche l’art. 3 CEDU – che la legge nazionale è obbligata a rispettare – vieta trattamenti inumani o degradanti. E la Corte di Strasburgo ha più volte affermato che condizioni materiali detentive intollerabili, superando una «soglia minima di gravità», integrano il trattamento vietato, anche in assenza di intenzioni vessatorie.
Quanto al rispetto della dignità della persona (art. 2 Cost.), come non si acquista per meriti così non si perde per demeriti. Si tratta addirittura di un principio supremo, costitutivo della nostra identità costituzionale, «definita, nel suo “contenuto essenziale”, una volta per tutte dalla Costituzione stessa» (sent. n. 125/2025). Non negoziabile né modificabile, dunque inviolabile da tutte le fonti del diritto.
La richiesta di un fusibile normativo, individuato nel rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena, non è eccentrica né isolata. Opportunamente, il giudice fiorentino richiama esperienze straniere significative. Negli Stati Uniti, la Corte Suprema, in relazione alle carceri della California, ha imposto la riduzione della popolazione detenuta per porre fine a condizioni ritenute incostituzionali. In Germania, il Tribunale costituzionale ha affermato che la dignità umana va garantita nella fase dell’esecuzione penale, imponendo interventi correttivi quando la detenzione è materialmente incompatibile con i diritti fondamentali. Il messaggio è chiaro: se il carcere scende sotto la soglia minima di civiltà, il problema non è amministrativo ma costituzionale e chiama in causa la Consulta. Con quali esiti?
4. C’è un datato precedente: la sent. n. 279/2013. Allora, la richiesta del differimento dell’esecuzione della pena veniva giustificata in ragione di un sovraffollamento strutturale e sistemico. La Consulta riconobbe che, nelle prigioni italiane, la Costituzione era violata. Disse altrettanto chiaramente che il sistema doveva dotarsi di un rimedio per consentire la «fuoriuscita del detenuto dal circuito carcerario», se costretto a vivere in condizioni contrarie al senso di umanità. Ma non andò oltre, dichiarando la questione inammissibile. Secondo l’impostazione allora dominante, la scelta su come punire (e quanto punire) era considerata di monopolio del legislatore. Dichiarando incostituzionale la norma, si sarebbe necessariamente creato un “vuoto” nella legge che la Consulta non avrebbe potuto colmare al posto del Parlamento. Oggi lo scenario è mutato. Negli ultimi anni la Consulta ha iniziato a controllare la misura della pena. Se sproporzionata rispetto al reato, il rispetto della discrezionalità legislativa non preclude più una sua dichiarazione d’incostituzionalità. In questi casi la Corte non si limita soltanto a segnalare il problema. Individua, tra le soluzioni già previste dall’ordinamento, quella maggiormente coerente con la Costituzione e la applica subito. Non la considera più l’unica strada possibile, ma la più adeguata, lasciando poi al Parlamento la libertà di intervenire e disciplinare la materia in modo diverso. Questo passaggio è decisivo. Sposta il baricentro del sindacato costituzionale. Ieri era prioritaria la difesa della competenza del legislatore; oggi è la tutela effettiva dei diritti fondamentali violati. Ieri, al massimo, la Corte si limitava a rivolgere un monito al Parlamento; oggi interviene direttamente sulla norma, modificandola quanto basta per renderla conforme alla Costituzione.
5. È qui che la quaestio sollevata dal Tribunale di Firenze può trovare uno spazio che tredici anni fa non c’era. La soluzione prospettata non sarebbe un’invenzione arbitraria. Prevedere il rinvio della pena per ragioni umanitarie, quando la detenzione è incompatibile con la dignità della persona detenuta, è coerente con la logica dell’istituto già previsto dal codice. Resta, certo, il nodo politico-istituzionale: estendere il modello delle “rime possibili” dal quanto al come punire, significa incidere direttamente sulla gestione del sistema penitenziario. Ma, se obiettivo primario della giurisdizione costituzionale è garantire i diritti fondamentali quando la legge li viola – anche per ciò che non prevede – allora la Corte può intervenire sull’art. 147 c.p., integrandolo con ciò che oggi manca. Non sarebbe un atto di supplenza politica, ma un coerente sviluppo del nuovo corso anche alle patologie strutturali dell’esecuzione penale, come del resto è già accaduto (cfr. sent. n. 99/2019).
6. La vera domanda, allora, non è se possa farlo, bensì se vorrà dare seguito a quanto scrisse nel comunicato che preannunciava la sent. n. 279/2013: «Nel caso di inerzia legislativa la Corte si riserva, in un eventuale successivo procedimento, di adottare le necessarie decisioni dirette a far cessare l’esecuzione della pena in condizioni contrarie al senso di umanità». Dopo tredici anni, finalmente, ha l’occasione per mostrarsi coerente a sé stessa.