L'incostituzionalità della legge elettorale
La legge elettorale della Meloni è scritta per sfidare la Consulta
Sono talmente tanti ed evidenti gli elementi incostituzionali della proposta di riforma da farla sembrare una provocazione alla Consulta
Politica - di Salvatore Curreri
Come nelle migliori tradizioni italiche (si fa per dire…), in vista delle elezioni si vuole cambiare la legge elettorale. Sarebbe la quarta volta dopo le leggi Mattarella (1993), Calderoli (2005), Renzi (2015) e Rosato (2017). Lo scopo è sempre lo stesso: cercare di favorire la propria parte politica o, quantomeno, di penalizzare l’altra. Poco importa se, per nemesi storica, tali riforme si sono talora risolte contro i proponenti (Berlusconi avrebbe vinto le elezioni del 2006 se non avesse ucciso la legge Mattarella, proprio quando ormai stava cominciando a dare i suoi frutti di lungo periodo). Ma tant’è.
Ciò premesso, sono così tanti, anzi decisamente troppi, i profili d’incostituzionalità di questa proposta di riforma che verrebbe quasi da pensare che con essa si voglia apertamente sfidare la Corte costituzionale, magari confidando – come pur è stato scritto – che quella in materia elettorale sia una giurisprudenza datata e che potrebbe dunque mutare, anche in considerazione del rinnovarsi della sua composizione. Come se il valore delle sentenze della Corte dipendesse da coloro che le hanno approvate e non dal peso degli argomenti invocati. Argomenti basati su solidi principi costituzionali e che per questo conservano intatta la loro forza giuridica e, dunque, la loro vincolatività nei confronti del legislatore elettorale. E allora analizziamo pure queste criticità costituzionali, cercando di sintetizzarle – a beneficio del lettore – nei seguenti punti.
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• Previsione di un “premio di governabilità” per la lista o la coalizione di liste che abbia ottenuto almeno il 40% dei voti validi, pari a 70 deputati o 35 senatori, con un tetto massimo di 230 deputati e 114 senatori. Per la Corte costituzionale (35/2017) il premio di maggioranza non è in sé incostituzionale perché la legge elettorale deve garantire non solo la necessaria rappresentatività del Parlamento ma anche la stabilità del governo del Paese e la rapidità del processo decisionale, cercando di bilanciare tali due fondamentali esigenze. In tal senso, la Corte in tale sentenza non aveva ritenuto incostituzionale l’attribuzione del 54% dei seggi alla lista o coalizione di liste che avessero ottenuto il 40% dei voti validi.
Nella proposta di riforma, però, il premio non è in percentuale ma fisso per cui potrebbe andare oltre la soglia del 54%, tanto più se si considera che alla maggioranza vincente andrebbero sicuramente attribuiti una parte degli altri seggi fuori dal premio di maggioranza, assegnati nella circoscrizione Estero (8 deputati e 4 senatori), in Trentino Alto Adige (7 deputati e 6 senatori) e in Valle d’Aosta (un deputato e un senatore). Un super premio di maggioranza, dunque, che potrebbe avvicinarsi o, addirittura, oltrepassare quel tetto di 230 deputati (57,5%) e 114 senatori (57%) e che consentirebbe al vincitore di poter eleggere da solo il Presidente della Repubblica (per cui occorre la maggioranza assoluta) e cinque dei quindici giudici costituzionali (per cui occorrono i 2/3 dei componenti nelle prime tre votazioni e i 3/5 nelle successive). Quando scrivevamo che la riforma del Premierato non si preoccupava di mettere in sicurezza gli organi di garanzia, elevando i quorum per la loro elezione in modo da obbligare ad un accordo maggioranza e opposizione, com’era nel disegno originario della Costituzione, ci avevamo visto giusto…
• Il premio di maggioranza viene attribuito a livello nazionale anche al Senato benché questo debba essere eletto su base regionale (art. 57 Cost.). Si tratta di una questione su cui l’allora Presidente Ciampi nel 2005 si oppose e della cui criticità costituzione la stessa maggioranza è consapevole, tant’è che nella riforma sul Premierato si propone di mantenere la base regionale del Senato precisando però che viene fatto salvo il premio elettorale su base nazionale. Anticiparla in sede elettorale significa subordinare l’entrata in vigore della legge elettorale alla riforma costituzionale, a meno di voler correre per l’appunto il rischio di un giudizio di costituzionalità.
• La previsione di un premio elettorale in periodi di forte astensionismo elettorale non può escludere, come ammonito sempre dalla Corte costituzionale, che esso possa essere assegnato ad una lista o coalizione di liste “che dispone di un’esigua rappresentatività reale”. A questa obiezione, fondamentale ai fini della natura democratica del sistema, va aggiunta l’altra per cui tale premio è ragionevole solo se idoneo a conseguire lo scopo per cui è previsto. In questo caso, per effetto del nostro bicameralismo paritario, siamo dinanzi alla più sfrenata irrazionalità perché potrebbe accadere che il premio di maggioranza scatti in una Camera e non nell’altra oppure sia assegnato nelle due Camere a due liste o coalizioni opposte.
• Pari irrazionalità si riscontra nella previsione di un turno di ballottaggio nel caso in cui le prime due liste o coalizioni ottengano, almeno il 35 anziché il 40% dei voti validi. A parte l’enorme potere di ricatto che in tal modo si attribuisce alle forze politiche minori all’interno delle coalizioni, quando decisive ai fini del raggiungimento di tali quorum, in tal caso il premio di maggioranza non sarebbe in grado di garantire la maggioranza che promette. Ad esempio, una coalizione di liste con il 35% dei voti potrebbe proporzionalmente ottenere circa 110-120 dei 314 seggi in palio (dipende dai voti dispersi delle liste al di sotto della soglia di sbarramento) in base ai quali, pur aggiungendo i 70 seggi del premio e una parte (6-8) degli altri seggi (Estero, Trentino e Valle d’Aosta), non si arriverebbe nemmeno a superare il 50% dei deputati o senatori. Analogamente, con il 39% dei voti si arriverebbe a 208-210 seggi alla Camera (appena il 52%).
In definitiva il premio di maggioranza fisso è doppiamente incostituzionale perché: eccessivo in caso di vittoria al primo turno, insufficiente a garantire la maggioranza in caso di ballottaggio! Ma c’è di più. Con il ballottaggio potrebbe, nuovamente, accadere la vittoria di due liste o coalizioni diverse tra le due Camere; oppure che si vada al ballottaggio in una delle due Camere perché nell’altra una lista o coalizione ha superato il 40% dei voti, con il rischio anche in questo caso di vittoria nell’altra Camera di una lista o coalizione opposta.
• Infine, i listini bloccati di coalizione da cui attingere il premio di governabilità e le liste bloccate circoscrizionali. Lasciando per il momento da parte ogni considerazione di sistema (il Parlamento è succube del Governo anche perché i parlamentari nominati di maggioranza sono deboli nei confronti dei loro rispettivi partiti), anche in questo caso per la Corte costituzionale le liste bloccate non sono incostituzionalità in sé ma quando troppo lunghe, impedendo agli elettori l’effettiva conoscenza dei candidati. Poiché il testo della riforma non prevede alcuna variazione per le dimensioni attuali delle circoscrizioni e dei collegi plurinominali e proporzionali, si rischiano liste elettorali bloccate molto più lunghe delle attuali e dunque illegittime.
Come cercato di dimostrare, siamo dinanzi a importanti dubbi d’incostituzionalità che potrebbero essere sottoposti tramite ricorso preventivo alla Corte costituzionale prima delle prossime elezioni, com’è accaduto con la legge Renzi. Il che, peraltro, in base ai tempi stretti di decisione, costringerebbe la stessa Corte ad intervenire a loro ridosso. Uno scenario altamente inopportuno per evitare il quale c’è un solo rimedio: ascoltarsi e dialogare. Cosa che le forze politiche non riescono più a fare. E questa incapacità è, in ultima analisi, la ragione più profonda della contrarietà ai premi di maggioranza in un contesto politico-sociale che andrebbe ricucito, anziché ulteriormente lacerato, come purtroppo i toni dell’attuale campagna referendaria tristemente confermano.