Le ragioni del Sì

Perché voterò sì alla riforma della Giustizia, sorteggiare i magistrati non è scandaloso e il Csm non è il Parlamento

Per i contrari alla riforma, i togati devono continuare a rappresentare le correnti all’interno dell’organo di autogoverno. Ma i padri costituenti non gli diedero mai alcuna funzione politica

Giustizia - di Salvatore Curreri

18 Gennaio 2026 alle 10:27

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Photo credits: Francesco Ammendola/Imagoeconomica
Photo credits: Francesco Ammendola/Imagoeconomica

“Che ne direste se, tanto per fare un esempio, il Consiglio comunale fosse nominato per sorteggio?”. Così l’ex magistrato Gianrico Carofiglio. Dietro questo semplice interrogativo – dalla risposta apparentemente evidente – sta la ben più complessa questione della natura giuridica del Consiglio superiore della magistratura. Una questione fondamentale ai fini del voto sul prossimo referendum costituzionale.

Per i contrari alla riforma, infatti, il Csm è e deve rimanere un organo in cui i magistrati eletti devono rappresentare le “correnti” ideologiche e culturali di fatto presenti nell’Associazione nazionale magistrati e che hanno trasformato tale associazione – un unicum nel panorama comparato! – “da movimento a carattere prevalentemente sindacale in movimento anche politico” (Pizzorusso). Solo così, infatti, nel Csm possono essere rappresentate le diverse posizioni circa il ruolo del magistrato nel sistema politico-costituzionale, l’esercizio della giurisdizione e i suoi limiti, specie in riferimento alla sua attività interpretativa e, più in generale, la politica giudiziaria Da qui, ovviamente, la contrarietà alla nomina per sorteggio dei magistrati. Essa, infatti, indebolirebbe la componente “togata” del Csm, rispetto a quella “laica” scelta della politica, perché la priverebbe “della sua rappresentanza” (così Enrico Grosso, presidente onorario del Comitato per il No). Non essendo più eletti dalle correnti ma sorteggiati, per di più integralmente, i magistrati finirebbero per rappresentare solo loro stessi.

Ma davvero il Csm può paragonarsi ad un’assemblea politica elettiva? Oppure parlare di rappresentanza del Csm significa applicare categorie politiche a un organo che politico per sua natura non deve essere? E quali sarebbero gli “interessi” che si vorrebbero tutelare e, soprattutto, come si conciliano con le funzioni che per Costituzione il Csm deve esercitare? Per Costituzione (artt. 105.1 e 107.1), il Csm non è un organo di rappresentanza politica dei magistrati ma, come si suol dire, di “alta amministrazione” perché chiamato ad esercitare autonomamente specifiche funzioni che, memori della esperienza fascista, si sono volute sottrarre alla competenza del ministro della Giustizia affinché tramite esse i giudici non fossero condizionati nell’esercizio delle loro funzioni: “le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati”. Funzioni che la riforma costituzionale modifica sostituendo alle promozioni “le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni” e attribuendo, com’è noto, la giurisdizione disciplinare dei magistrati, giudicanti e requirenti, alla neoistituita Alta Corte disciplinare. Alta Corte in cui i magistrati continuerebbero ad essere in maggioranza, passando dagli attuali 2/3 della sezione disciplinare (4 togati contro due laici) ai 3/5 (9 togati contro 6 laici).

Nelle intenzioni dei costituenti, dunque, il Csm non doveva essere un organo rappresentativo “politico” della magistratura, come tale capace di interloquire alla pari con il Parlamento, espressione della sovranità popolare, ma un organo composto da personalità che, in forza del loro prestigio e delle loro capacità professionali, offrissero le migliori garanzie per la gestione imparziale delle carriere dei magistrati. Che il Csm rappresenti l’ordine giudiziario è stato peraltro escluso dalla Corte costituzionale fin dal 1973 (sentenza n. 142), la quale si è spinta ad affermare che la stessa usuale espressione del Csm come organo di autogoverno della magistratura, debba “accogliersi piuttosto in senso figurato che in una rigorosa accezione giuridica”.

Del resto – continua la Corte – alla raffigurazione del Csm come organo che agisce per conto ed in nome dell’ordine giudiziario si oppone sia la sua composizione mista, giacché “solo in parte – anche se prevalente – formato mediante elezione da parte dei magistrati, e per altra parte, invece, da membri eletti dal Parlamento (tra i quali dev’essere scelto il Vicepresidente)”, sia il fatto di essere composto da membri di diritto, tra cui (oltre il Primo presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione) il Presidente della Repubblica che lo presiede. La presenza di tali membri di diritto, in parte (comunque minoritaria) d’estrazione politica, non vale certo a connotare politicamente l’intero organo ma – come sempre ricordato dalla Corte nella stessa sentenza – risponde “all’esigenza (che fu avvertita dai costituenti) di evitare che l’ordine giudiziario [avesse] a porsi come un corpo separato”.

Insomma, il Csm non è il Parlamento dei magistrati per cui assimilarlo ad organo di rappresentanza – se non addirittura di indirizzo – politico, costituisce il presupposto ideologico perché da organo di autonomia si sia trasformato in luogo di potere, per riprendere il sottotitolo del bel volumetto della collega Biondi dedicato al Csm edito da Il Mulino. Occorrerebbe allora chiedersi, con onestà intellettuale, se le logiche spartitorie e corporative che hanno toccato l’apice con lo scandalo Palamara non siano imputabili in ultima analisi alla persistente concezione del Csm come organo cui le correnti in cui i magistrati sono divisi sono strutturalmente messi in condizione di farsi portatori di interessi di parte, talora inconfessabili. Se un tempo la divisione in correnti dei magistrati rifletteva diverse concezioni del ruolo del giudice, oggi è netta la sgradevole sensazione che siano diventati gruppi di pressione e di potere.

In tale prospettiva, il sorteggio integrale previsto dalla riforma costituzionale – pur non essendo certo la migliore delle soluzioni possibili (meglio sarebbe stato il collegio uninominale, sdegnosamente rifiutato dall’Anm) – non costituisce altro che l’estremo tentativo, a suo modo razionale, per destrutturare e indebolire le «cordate» delle correnti politicizzate della magistratura, dopo che le plurime revisioni della legge elettorale del Csm hanno fallito tale obiettivo. Diversamente il Csm, nato per garantire l’indipendenza della magistratura dal potere politico, paradossalmente potrebbe continuare ad essere strumento per la sua politicizzazione.

18 Gennaio 2026

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