L'iniziativa popolare

Fine vita, la Consulta si è espressa ma il Parlamento fa finta di niente

Il Veneto ha bocciato la legge di iniziativa popolare sul suicidio assistito, nonostante la Corte costituzionale lo abbia inquadrato, a certe precise condizioni, come un diritto della persona

Politica - di Salvatore Curreri

3 Febbraio 2024 alle 11:20

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Fine vita, la Consulta si è espressa ma il Parlamento fa finta di niente

Le polemiche seguite alla bocciatura da parte del Consiglio regionale del Veneto del progetto di legge d’iniziativa popolare sul fine vita, anche a causa dell’astensione (che vale voto contrario) di una consigliera del Partito democratico, hanno finito per sovrapporre e mischiare due temi che vanno invece nettamente distinti: il rapporto tra libertà di mandato degli eletti e disciplina di partito; la competenza delle regioni a disciplinare tale materia, nella perdurante attesa di una legge statale che dia applicazione alla sentenza della Corte costituzionale che, a determinate condizioni, ha depenalizzato il suicidio assistito. Cerchiamo allora di fare chiarezza.

La libertà di mandato degli eletti è uno dei principi cardine della democrazia rappresentativa parlamentare. Se gli eletti fossero vincolati a rispettare sempre e comunque le direttive di partito, fino al punto da poter essere revocati in caso di disubbidienza, si trasformerebbero in semplici docili soldatini soggetti al comando del leader.

Tanto varrebbe allora chiudere il Parlamento e far votare al loro posto i capigruppo (come un tempo propose Berlusconi). Per questo motivo il rispetto delle direttive di partito è rimesso in ultima analisi alla coscienza del singolo eletto, il quale è libero di votare secondo esse ma anche di sottrarsene senza con ciò perdere il seggio (C. cost. 14/1964, 207/2021).

Di contro, però, la disciplina di partito/gruppo è un elemento fondamentale nella organizzazione e nel funzionamento di assemblee numerose come quelle elettive, altrimenti frammentate in ciascuno dei singoli rappresentanti e come tali ingovernabili.

È attraverso la forza del gruppo che l’azione del partito all’interno delle assemblee elettive diventa incisiva ed efficace rispetto agli obiettivi perseguiti. Come si conciliano allora libertà di mandato e rispetto della disciplina di gruppo? Innanzi tutto facendo in modo che la linea politica decisa dal gruppo/partito non sia calata dall’alto ma frutto di una decisione democratica alla quale tutti hanno potuto partecipare, esprimendo i loro orientamenti e presentando le loro proposte.

Ciò è esattamente quanto prescrive l’art. 53.7 reg. Senato, che fu approvato nel 1988 quando fu stabilito che le Camere dovessero principalmente votate a scrutinio palese anziché segreto. Come dire: il voto deve essere palese per permettere agli elettori e al gruppo/partito di controllare il rispetto della linea politica a patto però che questa sia stata assunta in modo democratico.

Proprio in occasione di quella riforma, però, si stabilì che su alcune materie si poteva votare a scrutinio segreto, sottraendosi così al rispetto della disciplina di gruppo, perché rientranti nella cosiddetta libertà di coscienza del parlamentare: i diritti civili, i diritti politici, le tutele giurisdizionali, la famiglia.

Tra esse rientrano espressamente i trattamenti sanitari cui ci si può liberamente sottoporre previo consenso informato, tranne quelli imposti per legge purché non violino i limiti imposti dal rispetto della persona umana (art. 32.2 Cost.).

Tale principio si ritrova anche nel regolamento del Consiglio regionale veneto che prescrive il voto segreto “nelle questioni riguardanti persone” (art. 86.5). La decisione del Pd di Verona di sanzionare la consigliera Bigon, revocandole la carica di vice segretaria provinciale, costituisce allora un preoccupante segnale di prevalenza delle direttive di gruppo (ammesso e non concesso che esse non siano state imposte) sulla libertà dell’eletto in temi, come quelli del fine vita, che per loro natura attengono alle sue intime convinzioni.

Di contro, si è contestata la competenza delle Regioni ad intervenire su tale materia in assenza di una legge statale, dato che la tutela della salute è una materia di legislazione concorrente (art. 117.3 Cost.). Altrimenti – si obietta – avremmo un’Italia a macchia di leopardo, a seconda delle regioni in cui sarebbe possibile o meno ricorrere al suicidio assistito.

Il punto però è che i principi in materia di suicidio assistito che le regioni possono attuare per legge esistono già perché sono stati posti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 242 del 2019, ai quali come al solito accade in queste materie il legislatore statale, nonostante siano trascorsi più di quattro anni, ritarda a dare applicazione, con il risultato – questo sì inaccettabile – che a causa di tale inerzia la libertà di coscienza di chi vuole darsi una morte dignitosa non viene rispettata.

Pur in assenza di un intervento legislativo del Parlamento, le Regioni, dunque, potrebbero legiferare in materia, prevedendo le procedure attraverso cui dare immediata applicazione alla sentenza muovendosi nell’ambito del perimetro tracciato dalla Corte circa le quattro condizioni stabilite dalla Corte per il ricorso al suicidio assistito, e cioè l’essere la persona in questione capace di prendere decisioni libere e consapevoli, affetta da una patologia irreversibile fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, e che sia tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale (condizione, quest’ultima, sulla cui identificazione la Corte è stata chiamata nuovamente a pronunciarsi da chi ritiene tali non solo l’alimentazione o idratazione artificiali ma anche, ad esempio, le cure chemioterapiche).

Non c’è dubbio che la materia del fine-vita richiede un articolato e esteso intervento legislativo statale perché va ad incidere su aspetti essenziali dell’identità della persona ma ciò non esclude che, in tale attesa, le regioni possono attivarsi limitatamente all’applicazione sotto il profilo procedurale e organizzativo ai principi fissati dalla Corte costituzionale.

Anche perché, nel frattempo, il tempo scorre; e il tempo – mai come in materia di fine vita – è elemento fondamentale di cui il legislatore deve tenere conto affinché un diritto affermato si risolva in un diritto di fatto negato.

3 Febbraio 2024

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