Il ddl immigrazione

Perché il blocco navale viola anche il Patto Ue sui migranti che piace alla destra italiana

La riforma del regolamento è la scelta più grave mai fatta dal Parlamento Europeo contro il diritto d’asilo e presenta insanabili profili di illegittimità. Ma non ha nulla a che fare con la proposta avanzata dal Governo italiano

Politica - di Gianfranco Schiavone

13 Febbraio 2026 alle 08:00

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LaPresse/Palazzo Chigi/Filippo Attili
LaPresse/Palazzo Chigi/Filippo Attili

In data 11 febbraio 2026 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge “Disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, e disposizioni per l’attuazione del Patto dell’Unione Europea sulla migrazione e l’asilo del 14.05.2024”. In questo disegno di legge, e non dunque in un annunciato decreto legge che non ha mai visto la luce, è confluita la proposta di riforma della protezione complementare di cui ho scritto nell’edizione del 10 febbraio, purtroppo con un testo del tutto identico che conferma le stesse gravi preoccupazioni già espresse.

Il nuovo disegno di legge prevede il cosiddetto blocco navale, un tema che torna ossessivamente nei desideri dell’estrema destra italiana. Viene proposto (art. 2) che in “casi di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale, l’attraversamento del limite delle acque territoriali può essere temporaneamente interdetto con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’Interno”. Una misura definita di “carattere eccezionale e temporaneo e una durata non superiore a trenta giorni, prorogabile di ulteriori trenta giorni, fino a un massimo di sei mesi.” Costituirebbero minaccia grave “il rischio concreto di atti di terrorismo o di infiltrazione di terroristi sul territorio nazionale” nonché “la pressione migratoria eccezionale tale da compromettere la gestione sicura dei confini”.

Le due fattispecie appaiono entrambe chiaramente illegittime sia per violazione del diritto internazionale del mare e per violazione dello stesso Patto UE sull’immigrazione e l’asilo: la convenzione UNCLOS (più nota come Convezione di Montego Bay) adottata nel 1982 e in vigore dal 1994 quale principale trattato internazionale che regola il diritto del mare, disciplina, all’articolo 19, i casi nei quali il transito (e l’approdo) di una nave possa non essere considerato inoffensivo e dunque uno Stato possa interdirne l’ingresso nelle sue acque territoriali. La Convenzione fa chiaro riferimento alla “minaccia o impiego della forza contro la sovranità, l’integrità territoriale o l’indipendenza politica dello Stato costiero” (art. 19 par.2 lettera a) a “ ogni esercitazione o manovra con armi di qualunque tipo; (lettera b) e a “ogni atto inteso alla raccolta d’informazioni a danno della difesa o della sicurezza dello Stato costiero” (lettera c).

Gli Stati non possono introdurre ulteriori motivi di impedimento o introdurre disposizioni vaghe (la minaccia deve essere specifica e provata) invocando il rischio di infiltrazione di terroristi per respingere un’imbarcazione in cui vi sono persone che si trovano in pericolo di naufragio, violando altresì anche gli inderogabili obblighi di soccorso in mare previsti dalla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo siglata ad Amburgo il 27 aprile 1979 ed entrata in vigore il 22 giugno 1985 (detta Convenzione SAR). Né ovviamente la gestione dei flussi migratori, anche ove fossero eccezionali, può rappresentare un’ipotesi di interdizione alle acque territoriali.

La proposta contenuta nel DDL viola anche il Regolamento (UE) 2024/1359 che è parte integrante del Patto appena approvato (e di cui tratta lo stesso DDL nella parte in cui chiede al Parlamento la delega legislativa al Governo per la sua attuazione) che disciplina proprio la situazione eccezionale di arrivi in massa di cittadini di paesi terzi, o di strumentalizzazione degli ingressi da parte di un paese terzo o un attore non statale ostile che “possano mettere a repentaglio funzioni essenziali di uno Stato membro, ivi incluso il mantenimento dell’ordine pubblico o la salvaguardia della sicurezza nazionale” (art. 1 par 4).

Il Regolamento “rispetta i diritti fondamentali dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (…) e il diritto di asilo e protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione, come pure la convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati” (considerando 8) e prevede che in caso di crisi migratorie gli Stati coinvolti ricevano adeguati supporti dall’Unione, nonché sia attivato il meccanismo di solidarietà con possibile ripartizione dei richiedenti asilo. Nulla di più lontano da ciò che il testo del Governo italiano propone che, in caso di attuazione, configurerebbe un respingimento collettivo in violazione della citata Convenzione di Ginevra e del Protocollo IV della CEDU (Convenzione Europea per i diritti Umani).

L’ art. 2 al comma 1 sexies della proposta governativa prevede inoltre che “I migranti eventualmente a bordo di imbarcazioni sottoposte all’interdizione possono essere condotti anche in Paesi terzi diversi da quello di appartenenza o provenienza con i quali l’Italia ha stipulato appositi accordi o intese che ne prevedono l’assistenza, l’accoglienza o il trattenimento in strutture dedicate, ove operano organizzazioni internazionali specializzate nei settori della migrazione e dell’asilo, anche ai fini del rimpatrio nel Paese di appartenenza”. Il ministro Piantedosi ha dichiarato che quanto viene proposto “è sostanzialmente ispirato a dare supporto a quella che sarà l’entrata in vigore entro giugno delle nuove norme europee” ma non è affatto così. Ciò che è avvenuto è che il Parlamento Europeo ha votato a maggioranza (con il determinante apporto delle formazioni politiche di estrema destra con le quali oramai il partito popolare europeo tiene stretti rapporti, ma anche con voti a sostegno di altre formazioni politiche centriste e persino di frange del gruppo socialista).

La riforma approvata, che valuto come la più grave scelta che sia stata fatta dal Parlamento Europeo contro il diritto d’asilo, presenta a mio avviso insanabili profili di illegittimità con la Convenzione di Ginevra sui rifugiati e con lo stesso Trattato sul funzionamento dell’UE che ho illustrato sull’Unità dell’11 dicembre. Sui quali non torno nuovamente per ragioni di spazio. Ciò che qui va ora evidenziato è che il testo approvato non ha nulla a che fare con la proposta normativa avanzata dal Governo italiano. Nel Regolamento procedure, per come modificato, si prevede che una domanda di asilo presentata a un paese UE potrà in astratto essere dichiarata inammissibile (e pertanto non esaminata nel merito) nel caso in cui, sulla base di un accordo o un’intesa tra il Paese dell’Unione e il Paese terzo che impone l’esame del merito delle domande di protezione effettiva presentate dai richiedenti asilo i quali vengono dunque trasferiti in tale Paese.

Si tratta di una procedura assistita ancora dalle minime garanzie che caratterizzano uno stato di diritto: l’avvenuta presentazione della domanda di asilo, l’esame della posizione individuale, l’emissione e notificazione di un provvedimento motivato ovviamente ricorribile in giudizio per accertarne la legittimità. La proposta del Governo italiano si situa invece su un piano che è del tutto estraneo allo stato di diritto presupponendo che si possa semplicemente realizzare una deportazione collettiva di chiunque si trovi ancora sull’imbarcazione in stato di pericolo, con conclusione delle operazioni di soccorso (non è chiaro condotte né coordinate da chi) in un Paese terzo, che potrebbe trovarsi anche a migliaia di chilometri di distanza, scaricando il carico umano nel Paese terzo che ha sottoscritto l’intesa e liberandosi così di ogni responsabilità giuridica sulle persone ivi deportate. Non è la possibile trama di un romanzo di taglio orwelliano bensì è la proposta di un Governo di uno Stato dell’UE nel ventunesimo secolo.

Qual è infine la relazione tra tutto ciò e l’Albania? Quasi tutti i mezzi di informazione hanno collegato immediatamente le questioni, facendo tuttavia un errore evidente. Il Protocollo tra Italia ed Albania che il Governo italiano sostiene di essere legittimato a riprendere grazie alle intervenute riforme del sistema UE sull’asilo rimane del tutto estraneo alla riforma della nozione di paese terzo sicuro in quanto non si tratta di una devoluzione a un Paese terzo della propria responsabilità giuridica ad esaminare le domande di asilo, ma della contestata pretesa legittimità di poter esercitare la competenza italiana sulle domande di asilo verso persone tradotte in un Paese extra UE in conformità al diritto UE: due quadri giuridici (e due scenari politici) del tutto diversi che vengono continuamente sovrapposti e confusi.

Quanto alla possibilità che possano legittimamente ripartire le operazioni italiane su suolo albanese è un tema complesso che, anche per ragioni di spazio, tratterò a parte. Anticipo però che ritengo che nessuna delle problematiche giuridiche aperte dall’accordo con l’Albania abbiano trovato alcuna soluzione nell’imminente nuovo quadro giuridico UE sull’asilo; pertanto il Protocollo italo-albanese non potrà ripartire nonostante gli annunci, o se ripartirà per forzatura politica, si arenerà di nuovo.

13 Febbraio 2026

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