Cosa dicono le motivazioni
Eutanasia, la sentenza della Consulta sul caso di Libera
Il pronunciamento non è stato un rigetto, ma una decisione di inammissibilità per motivi procedurali. I giudici costituzionali avrebbero comunque avuto modo di accorciare i tempi, ma non l’hanno fatto
Politica - di Andrea Pugiotto
1. Scarsa competenza giuridica, disonestà intellettuale, malizia politica, partito preso: scelga il lettore quale, tra queste ragioni, spieghi meglio l’errata modalità con cui – per lo più – i media hanno dato notizia della sent. n.132/2025 in tema di “fine vita”, annunciata come un «no» all’eutanasia. Non è così. Basta leggerla o, per i più pigri, scorrere almeno il comunicato stampa che l’accompagna. Si tratta, infatti, di una decisione di inammissibilità, non di una sentenza di rigetto. Confonderle, comporta la bocciatura all’esame di diritto costituzionale dello studente al primo anno di Giurisprudenza. Inammissibile è una quaestio che la Consulta non può affrontare nel merito, per ragioni processuali. Solo se ammissibile, infatti, la Corte costituzionale si misura con i dubbi di legittimità sollevati dal giudice, accogliendo o rigettando la quaestio. Nel caso della sent. n. 132/2025 è accaduta la prima cosa, non la seconda. Allo stato, la questione di legittimità dell’art. 579 c.p., laddove punisce senza eccezione alcuna l’omicidio del consenziente, resta del tutto impregiudicata. Né è preclusa al Tribunale di Firenze la facoltà di riproporla alla Corte costituzionale, integrando la propria precedente impugnazione.
2. La sent. n. 132/2025, infatti, vi ha ravvisato una carente motivazione su un elemento di fatto, essenziale nel ragionamento del giudice fiorentino: l’asserita irreperibilità di un ausilio meccanico che consenta alla malata, privata dell’uso degli arti, di auto-somministrarsi il farmaco letale. Mancando tale dispositivo, il solo modo per porre fine al proprio insopportabile calvario sarebbe l’aiuto che il medico curante è disposto a prestarle. Aiutandola, però, commetterebbe un reato punito con la detenzione da sei a quindici anni (art. 579 c.p.). Da qui, la richiesta di una dichiarazione d’incostituzionalità che estenda anche a tali ipotesi quanto già la Consulta ha riconosciuto nei casi di aiuto al suicidio (art. 580 c.p.): la non punibilità di chi attui materialmente la volontà del malato che versi nelle stesse condizioni per accedere al suicidio medicalmente assistito, individuate nella nota sent. n. 242/2019 pronunciata nel “caso DJ Fabo-Cappato”.
Da parte sua, la Consulta ha ritenuto insufficienti le ricerche di mercato svolte – su richiesta del Tribunale di Firenze – dall’azienda sanitaria regionale. Esige che l’istruttoria coinvolga «organismi specializzati operanti, col necessario grado di autorevolezza, a livello centrale, come, quanto meno, l’Istituto superiore di sanità, organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale». Una volta restituiti gli atti al Tribunale di Firenze, toccherà a lui riavviare la ricerca investendone chi di dovere. Dal suo esito, dipenderà il destino dell’art. 579 c.p. e, soprattutto, la sorte di Libera (pseudonimo che M.S., la malata ricorrente, ha scelto per sé). Ove il dispositivo fosse reperibile, Libera avrà diritto ad avvalersene. Se fosse irreperibile, invece, andrà riproposta al Giudice delle leggi la quaestio dell’art. 579 c.p. che, precludendo il diritto all’autodeterminazione di Libera, ne trasforma il diritto alla vita nel dovere di viverla, fino alla fine, in condizioni contrarie alla sua dignità e alla sua volontà.
3. La soluzione interlocutoria sposata dalla Consulta appare come una risposta tragicamente disincarnata, laddove non si fa carico – fino in fondo – delle aspettative di vita di Libera e dei «tempi ragionevolmente correlati al suo stato di sofferenza», di cui pure i giudici costituzionali sono consapevoli. Libera è condannata da una sclerosi multipla a decorso progressivo primario. L’evoluzione della sua malattia, incompatibile con i tempi normali della giurisdizione, ha giustificato la procedura d’urgenza (art. 700 c.p.c.), da cui è nato l’incidente di costituzionalità. Con la decisione interlocutoria della Consulta, invece, l’urgenza della tutela richiesta subisce un rinvio che rischia concretamente di vanificarla. Esiste, infatti, il serio pericolo che il ritmo della sua patologia degenerativa anticipi i tempi necessari per trovare sul mercato il dispositivo richiesto, cui andranno sommati i tempi per la sua eventuale importazione o produzione, e quelli necessari alle conseguenti valutazioni di conformità.
Può anche accadere che l’atroce decorso della malattia comporti per Libera la perdita dell’uso residuo dei muscoli del volto o della bocca, necessari per attivare il dispositivo ad hoc, rendendo inutile il supplemento istruttorio richiesto dalla Consulta. Non serve aver letto Le confessioni agostiniane per sapere che “il tempo” è uno stato esistenziale, più che un dato oggettivo. Le scelte ultime su quando congedarsi dalla vita (con tutti i suoi corollari di dolore e d’infelicità) si misurano con un cronometro che le istituzioni si ostinano a non usare. Ne abbiamo avuto conferma giorni fa: all’umanissimo appello postumo di Laura Santi affinché sia approvata una legge sul “fine vita”, il Senato ha risposto rinviandone nuovamente la discussione. A Libera, nella sua interlocuzione con la Corte costituzionale, è stata data una risposta non dissimile.
4. Giuridicamente, era una risposta obbligata? È certo che l’assenza di un requisito di ammissibilità impedisca alla Corte costituzionale di pronunciarsi sulla legittimità della norma impugnata. Tuttavia, in questa sua valutazione preliminare, ha più volte raddrizzato una quaestio claudicante, pur di affrontarla nel merito. Tanto più quando riguardava norme di rilievo e, processualmente, di non agevole accesso a Palazzo della Consulta. Entrambi i due ultimi connotati sono indubbiamente presenti nella questione oggetto della sent. n. 132/2025. L’eutanasia è un tema su cui tutti i sondaggi confermano la distanza esistente tra norma giuridica e coscienza sociale. Preclusa la via del referendum abrogativo, bocciato dalla Consulta (sent. n. 50/2022), l’art. 579 c.p. ha potuto ora approdare al sindacato di costituzionalità attraverso una via (l’azione di accertamento di un diritto fondamentale, è il suo nomen iuris) finora di ardua percorribilità e solo in materia elettorale (sentt. nn. 1/2014 e 35/2017). Né mancava ai giudici un’alternativa alla decisione processuale presa: vediamo quale.
5. Da alcuni anni, grazie alla mirata riforma delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il suo processo si è arricchito di nuovi strumenti di partecipazione. Alcuni di essi hanno animato la dialettica processuale approdata poi alla sent. n. 132/2025. Il primo è l’intervento di terzi, estranei al giudizio principale, ma titolari di un interesse qualificato alla partecipazione al giudizio costituzionale (due soggetti, nel caso in esame). Il secondo strumento è quello degli amici curiae (ben sette, in questa vicenda), cioè memorie scritte depositate da formazioni sociali o soggetti istituzionali, portatori di interessi collettivi o diffusi coinvolti nella questione di costituzionalità.
Le norme prevedono anche un terzo strumento (non utilizzato nel giudizio in esame): la Corte, «ove ritenga necessario acquisire informazioni attinenti a specifiche discipline», può convocare «esperti» in apposita camera di consiglio, all’audizione dei quali assistono le parti processuali costituite, che il Presidente può autorizzare a formulare domande (art. 17). Invece di evocare l’Istituto superiore di sanità, la Corte poteva convocarlo direttamente, chiedendo tutte le informazioni del caso. In alternativa, poteva disporre, mediante apposita ordinanza, «i mezzi di prova» ritenuti opportuni, stabilendo «i termini e i modi da osservarsi per la loro assunzione» (art. 14). Acquisite così, su propria iniziativa e in tempi stretti, le informazioni necessarie, i giudici costituzionali sarebbero stati in condizione di decidere nel merito la quaestio loro posta – tramite il Tribunale di Firenze – da Libera. La sua sofferenza, la sua resilienza, la sua sapienza giuridica meritavano di più di una provvisoria risposta in rito.