L'attacco alle norme internazionali

Il manifesto politico di Meloni contro il diritto di asilo

Le parole pronunciate all’Onu dalla premier italiana, secondo cui le regole sulle migrazioni e l’asilo non sarebbero più attuali, sono prive di fondamento: la catastrofe in cui ci troviamo oggi è conseguenza piuttosto dello smantellamento delle convenzioni e del tentativo di arrivare alla loro cancellazione formale

Politica - di Gianfranco Schiavone

26 Settembre 2025 alle 14:30

Condividi l'articolo

AP Photo/Pamela Smith – Associated Press/LaPresse
AP Photo/Pamela Smith – Associated Press/LaPresse

Nel suo aggressivo intervento all’assemblea generale delle Nazioni Unite Giorgia Meloni ha definito le convenzioni internazionali sulle migrazioni e sul diritto d’asilo “regole sancite in un’epoca nella quale non esistevano le migrazioni irregolari di massa e non esistevano i trafficanti di esseri umani. Convenzioni non più attuali in questo contesto che, quando vengono interpretate in modo ideologico e unidirezionale da magistrature politicizzate, finiscono per calpestare il diritto, invece di affermarlo.”

Non mi soffermo sul consueto e logoro attacco alla magistratura, ma al contenuto di quanto sostenuto da Meloni che non va sottovalutato in quanto rappresenta, insieme ad altre sue simili dichiarazioni pronunziate in contesti diversi, un vero e proprio manifesto politico. Meloni non esplicita quali siano le convenzioni a cui fa riferimento perché non è per lei necessario. Sotto attacco, perché non più attuale a suo avviso, non è un singolo testo bensì il complesso del sistema giuridico costruito pezzo dopo pezzo, dal 1948 ai nostri giorni che ha posto al centro (o più esattamente ha tentato di farlo, con risultati assai parziali) la protezione dei diritti fondamentali della persona.

La questione dei diritti umani nei sistemi politici e negli ordinamenti giuridici non nasce certo dopo la fine della seconda guerra mondiale avendo attraversato la storia dell’umanità, ma ciò che è avvenuto alla fine della tragedia della seconda guerra mondiale ha avuto le caratteristiche di una rivoluzione copernicana rispetto alla storia europea e mondiale precedente per due ragioni: la prima è che i diritti fondamentali vengono nettamente scissi dall’esistenza di status sociali specifici per essere proclamati universali, non derivanti da concessioni fatte da chi detiene il potere in un dato ordinamento statale, bensì inscindibilmente connessi all’individuo in quanto tale; la seconda è che i diritti fondamentali riguardano la persona in quanto tale e non la persona in quanto cittadino di un determinato Stato. Questo secondo profilo è probabilmente il principale perché, come acutamente osservò già Hannah Arendt nel celebre saggio sulle origini del totalitarismo, il sistema dei trattati internazionali che precede il gigantesco secondo conflitto mondiale aveva “tessuto intorno alla terra una rete che consente al cittadino di qualsiasi paese di portare con sé il proprio status giuridico dovunque vada. Ma chi non è più avvolto da essa, è fuori della legalità.” Pertanto coloro che rimanevano senza patria, apolidi e rifugiati erano “privati dei diritti umani garantiti dalla cittadinanza, si trovarono ad essere senza alcun diritto, la schiuma della terra”.

Con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 si affermò che ad “ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione” (art.2) Obiettivo generale della Dichiarazione fu quella di spezzare in modo definitivo il legame che unisce i diritti fondamentali della persona al possesso di una cittadinanza o di qualsiasi altra condizione, affermando che l’esistenza di tali diritti va collegato solo alla persona in quanto tale. In testi successivi aventi, diversamente dalla Dichiarazione Universale, forza di diritto cogente, verrà ribadita la medesima impostazione e soprattutto verrà sancito l’obbligo da parte degli Stati di garantire il concreto esercizio dei diritti di cui si prevede la tutela. In base al Patto Internazionale sui diritti civili e politici del 1966 infatti “Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a rispettare ed a garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l’opinione politica o qualsiasi altra opinione, l’origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione” (art.2).

La Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati, insieme alla Convenzione del 1954 sullo statuto degli apolidi sono gli strumenti di diritto internazionale che forse meglio incarnano questa nuova concezione dei diritti della persona. Ben pochi sanno che la Convenzione di Ginevra, fino al Protocollo di New York del 1964, non era però affatto rivolta al futuro bensì al passato, avendo come iniziale finalità quella di proteggere le persone per “avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951 in Europa o altrove” (art. 1 B). Il suo obiettivo era quello di proteggere i milioni di rifugiati europei che la guerra aveva prodotto. Fu solo con la cancellazione della limitazione temporale fatta oltre un decennio dopo che la Convenzione divenne veramente uno strumento di tutela a valenza universale, inserendosi in quel processo di espansione della tutela dei diritti umani cui ho sopra accennato. Chi fugge da una persecuzione esercita un diritto fondamentale e pertanto non può essere respinto o espulso (neanche attraverso meccanismi a catena) verso un territorio dove rischia di andare incontro al rischio persecutorio da cui fugge (art. 33 Conv.) e il suo ingresso nel territorio dello Stato in cui entra per esercitare il suo diritto a chiedere protezione non è mai irregolare in sé e l’arrivo in qualunque modo, con o senza una precedente autorizzazione, con o senza documenti identificativi non è sanzionabile (art.31 Conv.) se non solo quando non si tratta di una scelta obbligata legata alla propria condizione, ma alla sola volontà di eludere i legittimi controlli sugli ingressi.

La Convenzione di Ginevra, anche dopo la fine della limitazione geografica, si è rivelata uno strumento preziosissimo perché ha protetto nel corso della sua storia milioni di persone dalle persecuzioni individuali e dal rischio di tortura e trattamenti inumani e degradanti, ma nello stesso tempo ha mostrato grandi limiti perché non ha protetto in modo adeguato le vittime dei conflitti bellici e delle violenze generalizzate. Alcuni nuovi Stati nati dalle macerie materiali e sociali causate dalla seconda guerra mondiale e dai regimi autoritari che l’avevano preceduta, hanno avuto però la consapevolezza e la lungimiranza di comprendere che il diritto di asilo doveva essere uno dei fondamenti su cui nasceva la nuova democrazia. Primo tra essi, ci fu la Repubblica Italiana nata dalla Resistenza che, in un momento storico segnato da grandi esodi, e nella piena consapevolezza delle scelte che si apprestava a compiere per il suo futuro, nella Costituzione (art. 10 comma 3) fissò il principio indelebile in base al quale lo straniero cui sia impedito nel suo paese l’esercizio effettivo delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica. Un diritto soggettivo dalla natura e forza ben maggiore di quella che appena pochi anni dopo sarebbe stata riconosciuta dalla Convenzione di Ginevra.

Negli ultimi decenni, prima dell’involuzione drammatica verificatasi negli ultimi anni (che sarà al centro dei lavori del seminario internazionale che si terrà a Brescia il 27 e 28 settembre 2025 a cura della rete Rivolti ai Balcani) l’Unione Europea, seppure nel ristretto ambito geografico di applicazione del diritto dell’Unione, ha allargato la sfera della protezione garantita dalla Convenzione di Ginevra a coloro che fuggono dai conflitti e ha cercato, oggi dobbiamo riconoscere, senza riuscirci, di creare un sistema di asilo unico nel continente. Se a fine 2024 il numero di coloro che nel mondo avevano bisogno di protezione contro persecuzioni, conflitti e serie e sistematiche violazioni dei diritti umani fondamentali (dati UNHCR, Global Trends 24) è arrivato a superare i 123 milioni di persone, di cui quasi l’80% si trovano nei paesi poveri del Sud (solo dieci anni prima, nel 2014, erano la metà, ovvero 60 milioni) ciò non è certo dovuto agli strumenti giuridici di protezione o a una loro applicazione disinvolta e lassista, bensì è conseguenza dell’esplosione del numero dei conflitti e delle persecuzioni nel mondo.

Di fronte a tutto ciò, invece di rinforzare il sistema internazionale di tutela dei diritti umani, ha preso rapida e velenosa vita il disprezzo verso i diritti umani fondamentali che ci ha rapidamente portato al nuovo abisso che con il diritto internazionale dei diritti umani abbiamo tentato, fallendo, di non ripetere mai più: ovvero il ritorno del genocidio pensato, pianificato e realizzato, ancora una volta, dentro il mondo occidentale cui tutti noi apparteniamo. L’affermazione di Giorgia Meloni secondo cui le convenzioni internazionali sulle migrazioni e sul diritto d’asilo sarebbero “non più attuali” è priva di fondamento, tanto sul piano storico che sul piano giuridico. La catastrofe nella quale ci troviamo è conseguenza diretta dell’opera di demolizione di tali convenzioni, realizzata prima attraverso la loro sterilizzazione e disapplicazione di fatto, poi tentando la scalata finale, ovvero la loro cancellazione formale.

26 Settembre 2025

Condividi l'articolo