I punti oscuri

Cozzolino e il caso Qatargate, così il mandato di arresto europeo lega le mani ai giudici italiani

Giustizia - di Federico Conte

26 Maggio 2023 alle 19:30 - Ultimo agg. 4 Giugno 2023 alle 00:40

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Cozzolino e il caso Qatargate, così il mandato di arresto europeo lega le mani ai giudici italiani

Il “caso Cozzolino”, al di là della sua vicenda personale, pone l’esigenza di un’attenta riflessione sul processo di formazione dello “spazio giuridico europeo” e sulla effettiva tutela dei diritti del cittadino sottoposto a indagini in un altro stato dell’Unione dopo che il Consiglio europeo ha modificato le norme quadro sul Mandato di arresto europeo (M.A.E.). La novella, recepita nel nostro ordinamento (2021), ha di fatto privato i giudici nazionali, anche se di grande sensibilità giuridica come quelli napoletani, di ogni spazio di valutazione e delibazione sui “gravi indizi di colpevolezza” e sulle “esigenze cautelari” che dovrebbero sorreggere il mandato di arresto proveniente da un altro Stato, e più in generale sul rispetto dei principi costituzionali in tema di “diritti di libertà” e “giusto processo”. La loro funzione è stata costipata in un perimetro che finisce per coincidere con un controllo meramente cartolare dei requisiti formali del M.A.E.: un formulario telematico denominato “Form A” in cui si annotano i dati essenziali dell’inchiesta. Un modello vincolato e vincolante, che consente ai giudici nazionali di intervenire solo al cospetto di gravi violazioni “dei principi supremi dell’ordine costituzionale” o dei “diritti inalienabili della persona”.

Il tema è dunque politico, prima che giuridico. Lo è tanto più perché, in questo caso, il Qatargate coinvolge un cittadino italiano eletto al Parlamento europeo sull’ipotesi investigativa – formulata da servizi segreti stranieri (!), che per la loro stessa funzione di intelligence sono più interessati alla politica che alla giustizia – che egli abbia favorito, nell’esercizio delle sue funzioni, due paesi sensibili dello scacchiere africano, come il Qatar e il Marocco. Tesi contraddetta per tabulas dai voti espressi e dagli atti assunti in seno al Parlamento europeo.

L’operatività dell’euromandato è stata assunta come preminente rispetto alla sovranità dei singoli stati, e si è acconsentito a una limitazione dello spazio di giustizia interna, e quindi a una riduzione di garanzie – che la migliore dottrina ha, finora, tentato di preservare con la teoria dei “controlimiti” -, esponendo i cittadini alle conseguenze del mismatch, spesso strutturale, tra diversi modelli giudiziari nazionali. Né può sfuggire che l’accelerazione per formare, purchessia, lo spazio giudiziario europeo è del tutto asimmetrica rispetto alla mancata azione unificante che ha riguardato altri ambiti vitali della società e dell’economia dell’Unione. Si pensi, ad esempio, alla mancanza di un sistema comune di welfare, che faccia giustizia delle diseguaglianze che sono state prodotte dal dumping tra stati, o di uno statuto fiscale europeo, che consenta di temperare gli effetti evasivi/elusivi della libera circolazione dei capitali finanziari.

Lo strepitus internazionale della vicenda Qatargate, con le consuete, faziose deformazioni del nostro dibattito politico interno, ha, ancora una volta, impedito una discussione sul “sistema Europa” che non si limitasse a una polemica sul politico coinvolto e sul suo partito, ma si occupasse dei rischi endemici di un meccanismo che dovrebbe consentire, secondo l’assunto al quale ci opponiamo, l’arresto di un cittadino italiano, perché tale è innanzitutto Andrea Cozzolino, da parte di un magistrato di un altro stato, sulla base di riferimenti generici e fumosi di una presunta corruzione; della quale non si conosce con certezza l’autore (“verosimilmente”), il momento, il luogo e il cosa. I requisiti minimi non per valutare nel merito ma quantomeno per poter apprezzare compitamente la serietà indiziaria di un’accusa, le cui prove, se ve ne sono, il giudice belga vuole mantenere segrete fino all’interrogatorio, che, nonostante le reiterate richieste di Cozzolino di essere sentito per smentire ogni accusa, egli ritiene necessario avvenga in vinculis non perché ne ricorrano gli estremi ma per fini investigativi. Se questa è la normale procedura cautelare belga, come è stato precisato nei chiarimenti richiesti dai giudici italiani, assecondandola si intaccherebbero diritti inalienabili sanciti nella nostra Costituzione, oltre a creare un precedente che limiterebbe e condizionerebbe il libero esercizio del mandato parlamentare europeo. Il sistema del M.A.E. si fonda sull’assunto teorico della fiducia tra gli stati membri e sull’impegno reciproco a collaborare per garantire stessi standard di legalità. C’è, quindi, il rischio concreto che la fiducia, se non verificata o quantomeno verificabile, si trasformi in fideismo, e dunque produca discrezionalità, e che il cittadino venga lasciato solo nella sua battaglia per la libertà in “un territorio straniero interno” (l’espressione, evidentemente coniata per altro, è di Freud).

Si tratta di questioni di rilevanza costituzionale e di legittimità che sottoporremo con fiducia alla Suprema Corte, con l’auspicio che il “caso del cittadino Cozzolino” possa diventare un utile precedente nel diritto penale comunitario.

26 Maggio 2023

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