La dichiarazione di Chisinau

Consiglio d’Europa come Meloni, anche l’organismo per i diritti umani arretra sui diritti umani

Difesa dei confini, prevenzione di reati, esternalizzazione dell’esame delle domande di protezione e dei centri per il rimpatrio, e non una parola sul divieto di respingimento: la dichiarazione di Chisinau segna il punto più basso del Consiglio d’Europa

Politica - di Gianfranco Schiavone

24 Maggio 2026 alle 19:48

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Consiglio d’Europa come Meloni, anche l’organismo per i diritti umani arretra sui diritti umani

Il 15 maggio 2026 si è tenuta a Chisinau, in Moldavia, la 135esima sessione del Consiglio d’Europa, un’organizzazione internazionale estranea all’UE, fondata nel 1949 con sede a Strasburgo la cui prima finalità è la promozione dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto; comprende 46 Stati membri, inclusi tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. A conclusione dei lavori il comitato dei ministri del Consiglio ha adottato una Dichiarazione che affronta questioni assai delicate relative alla protezione dei diritti umani sanciti della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (di seguito Convenzione) nel contesto delle migrazioni internazionali attuali. Nella citata Dichiarazione si afferma che “in vari stati membri si registrano sfide significative e complesse in materia di immigrazione che erano imprevedibili al momento della stesura della Convenzione o che si sono evolute in modo significativo da allora”. Tale tesi andrebbe motivata indicando con precisione a quali nuove e non prevedibili sfide ci si riferisce, quali indicatori nel sistema internazionale della protezione sono stati esaminati, a quali studi ed interpretazioni in dottrina che sostengono tale tesi si è fatto riferimento. Invece nulla di tutto ciò nella Dichiarazione, bensì solo un’affermazione apodittica che tuttavia innerva l’intera Dichiarazione la quale si basa proprio sul presupposto che le migrazioni attuali verso l’Europa richiedono di riadattare e reinterpreare il sistema giuridico di tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali alla luce al nuovo contesto in cui viviamo.

È indubbio che le migrazioni internazionali verso l’Europa, per come si sono sviluppate nel corso degli ultimi trent’anni richiedono una riflessione su come garantire in concreto il rispetto dei principi giuridici e dei relativi obblighi sanciti dalla Convenzione. La Dichiarazione non propone però alcuna riflessione ma sostiene una relativizzazione degli obblighi e dei divieti assoluti sanciti dalla Convenzione in ragione delle migrazioni. Uno dei punti in cui si vede più evidente tale orientamento è il paragrafo della Dichiarazione che fa riferimento al divieto assoluto di trattamenti o pene inumani e degradanti di cui all’art. 3 della Convenzione. Vi si afferma che “il livello minimo di gravità del maltrattamento che costituisce una pena inumana e degradante” cui sarebbe esposto uno straniero in caso di espulsione o estradizione per essere tale deve “rimanere elevato e costante ed essere applicato in modo chiaro e coerente in tutti i livelli, evitando inutili vincoli alle decisioni di estradizione o di espulsione di cittadini stranieri. La valutazione del livello minimo di gravità del maltrattamento che costituisce un trattamento o una pena inumana o degradante è relativa e dipende da tutte le circostanze del caso”(23). Il messaggio è chiaro: le migrazioni trasformano i divieti assoluti in divieti parziali e relativi. Si tratta dello stesso approccio contenuto in una lettera aperta firmata nel 22 maggio 2025 dai governi di Austria, Repubblica Ceca, Lettonia, Polonia, Belgio, Estonia, Lituania, su spinta congiunta di Italia e Danimarca: in essa si sosteneva che “in qualità di leader, riteniamo anche che sia necessario esaminare il modo in cui la Corte europea dei diritti dell’uomo ha sviluppato la propria interpretazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Se la Corte, in alcuni casi, abbia esteso troppo l’ambito di applicazione della Convenzione rispetto alle intenzioni originarie alla base della stessa, alterando così l’equilibrio tra gli interessi che dovrebbero essere tutelati. Riteniamo che l’evoluzione dell’interpretazione della Corte abbia, in alcuni casi, limitato la nostra capacità di prendere decisioni politiche all’interno delle nostre democrazie.” L’attacco alla giurisprudenza della Corte Europea nella citata lettera fu diretto e brutale, mentre il linguaggio della Dichiarazione di Chisinau è oggi più elusivo ed ovattato, ma la sostanza rimane identica.

Nella Dichiarazione si sottolinea con forte enfasi che “è un obbligo e una necessità per gli Stati proteggere i propri confini nel rispetto delle garanzie della Convenzione, il che può comportare l’adozione di misure alle frontiere volte a consentire l’accesso al proprio territorio nazionale solo alle persone che soddisfano i requisiti pertinenti” (19). In nessun punto della Dichiarazione v’è però alcun riferimento all’obbligo degli Stati di rispettare il principio di non-respingimento di coloro che chiedono asilo alle frontiere, come se l’accesso al territorio europeo possa essere negato a chi chiede protezione internazionale e si possa normalizzare ciò che avviene nei violenti respingimenti che caratterizzano le frontiere di tutta Europa o ciò che è avvenuto in Ungheria già condannata per violazione degli obblighi europei in materia di procedure di asilo (Corte di Giustizia del 17 dicembre 2020 nella causa C-808/18 – Commissione c. Ungheria) o ciò che sta avvenendo di recente in Polonia che ha illegalmente sospeso il diritto di chiedere asilo alla frontiera con la Bielorussia. La Dichiarazione di Chisinau propone anche di reinterpretare anche il diritto dello straniero alla vita privata e famigliare tutelato dall’articolo 8 CEDU. Secondo la Dichiarazione l’allontanamento di uno straniero che ha un chiaro radicamento in un paese europeo dovrebbe poter essere possibile non solo in caso di inderogabili esigenze di sicurezza nazionale ma anche per altri “scopi legittimi” tra cui si individuano “il benessere economico del paese, la prevenzione di disordini o di reati, la tutela della salute o della morale” (31). Nozioni vaghissime prive del requisito giuridico della determinatezza della fattispecie, del tutto arbitrarie e totalmente in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

Un paragrafo è dedicato ai cosiddetti arrivi di massa rispetto ai quali si ribadisce il diritto “sovrano di proteggere i confini e decidere chi entra legalmente nel territorio” (34) anche qui senza che vi sia alcun cenno al divieto di respingimento di chi chiede protezione. Quanto agli arrivi via mare il testo evidenzia che essi “rappresentano un grave rischio per la vita dei migranti irregolari e una significativa riduzione delle traversate marittime irregolari può comportare una riduzione delle perdite di vite umane in mare”(34) senza che una sola parola venga scritta sugli obblighi di salvataggio e, di nuovo, sul divieto di respingimento.
In sintesi il testo della Dichiarazione, fatto di frasi ambigue ed allusive, è sostanzialmente un tentativo molto violento di contrastare l’evoluzione giurisprudenziale della Corte EDU sull’applicazione dei divieti assoluti sanciti dalla Convenzione ed è un messaggio chiaro di insofferenza verso la stessa Corte che deve imparare a stare al suo posto.

Il più inaudito dei paragrafi della Dichiarazione, che non a caso è stato quello più lodato nelle esternazioni politiche di molti leader (tra cui la Meloni) riguarda i cosiddetti “nuovi approcci per affrontare e potenzialmente scoraggiare la migrazione irregolare” (tra cui rientrano) “il trattamento delle richieste di protezione internazionale in un paese terzo, i centri di rimpatrio nei paesi terzi e la cooperazione con i paesi di transito” (46) In questa parte la Dichiarazione si allontana da interpretazioni iper restrittive o distorcenti della Convenzione per rivendicare con disinvolta arroganza il potere incondizionato di realizzare tutto ciò che la politica vuole fare con tali nuovi approcci, senza intralci dati da ricorsi od obiezioni di sorta sulla legittimità delle scelte, sia presenti che future. La Dichiarazione di Chisinau rimane solo una Dichiarazione politica che non modifica alcuna normativa, né fornisce alcuna interpretazione giurisprudenziale. Segna però il punto più basso raggiunto nella storia del Consiglio d’Europa, istituzione nata proprio per difendere i diritti umani.

24 Maggio 2026

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