Le posizioni espresse dal governatore della Regione Emilia-Romagna De Pascale hanno creato molto sconcerto nel centro-sinistra regionale e nazionale; il Governatore ha fatto sapere di considerare i CPR strutture “da migliorare per renderle più umani ed efficaci“ (La Repubblica, 19.02.26) che si potrebbero utilizzare magari non per tutti coloro che non hanno un permesso di soggiorno, ma almeno in casi particolari nei quali è concretamente in gioco la sicurezza pubblica come l’allontanamento delle persone socialmente pericolose. Si tratta invero di una posizione affatto nuova e che si presenta a prima vista come pragmatica e ragionevole. Cercherò di spiegare le ragioni per cui ritengo invece che essa non sia affatto ragionevole, bensì sia fondata su presupposti del tutto errati.
Il primo punto da cui partire è che il nostro sistema normativo sull’immigrazione, fin dalle sue origini nel 1998, si è basato su un impianto profondamente irrazionale ed iniquo che prevede l’espulsione come unica risposta all’irregolarità di soggiorno, qualunque sia la ragione per cui tale violazione amministrativa si è prodotta. La sostanziale mancanza di canali di ingresso legali, unitamente alle fortissime rigidità della normativa sulle condizioni di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno e, non da ultima, la mancanza di meccanismi di regolarizzazione a regime della irregolarità ha prodotto fin dagli anni ‘90 un enorme numero di persone forzatamente irregolari tutte potenzialmente destinatarie sia di un provvedimento di espulsione che di un trattenimento in un centro per il rimpatrio per tentare di eseguire l’espulsione comminata. L’ISMU stima in 321.000 il numero delle persone irregolari presenti in Italia al 1 gennaio 2024, un numero che, anche se inferiore a punte toccate in passato, rimane comunque enorme e ben evidenzia l’irrazionalità del sistema italiano di (non) gestione delle migrazioni.
A fronte di tali enormi numeri di persone senza un regolare soggiorno e di decine di migliaia di ordini di espulsioni emessi ogni anno (attorno ai 30mila all’anno nel 2024 e nel 2025) “tra settembre e dicembre 2025, erano presenti nei CPR 546 trattenuti, corrispondenti a meno dello 0,2% delle persone in posizione di irregolarità stimate sul territorio nazionale (TAI, Centri d’Italia: istituzioni totali, gennaio 2026). Sempre nel rapporto, di cui avevo già scritto nell’edizione del 29.01.26, nel 2024 “sono state 5.891 le persone in ingresso nei CPR italiani, di cui 1.251 (il 21,2%) provenienti dal carcere” mentre “nel periodo tra 2014 e 2024, a fronte di un costante aumento della capacità del sistema detentivo (inclusi i centri di trattenimento per richiedenti asilo in Sicilia e i centri in Albania) e dei termini massimi di detenzione, l’incidenza dei rimpatri effettuati è in costante diminuzione ed ha toccato il minimo storico nel 2024, quando solo il 41,8% delle persone in ingresso in un centro di detenzione è stato rimpatriato”.
L’irrazionalità della situazione e la completa assenza di collegamento tra i centri per il rimpatrio e la gestione dell’immigrazione irregolare costituisce un dato strutturale degli ultimi decenni, messo in luce da ogni rapporto autorevole ed indipendente. Nel suo rapporto al Parlamento del 2022 Mauro Palma, allora garante dei diritti delle persone private della libertà personale, già evidenziava come “il rischio è che la privazione della libertà dei migranti irregolari tenda a legittimarsi più come misura rassicurante della collettività che non come tassello efficace per una strategia che (…) riesca a ridurre le situazioni di irregolarità di presenza nel territorio nazionale e i rischi conseguenti anche sul piano delle possibili connessioni criminali”.
Anche se l’articolo 14 comma 1.1. del TU sull’immigrazione dispone che il trattenimento “è disposto con priorità per coloro che siano considerati una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica o che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva” per reati di una certa gravità, la normativa non prevede alcun effettivo criterio giuridico di selezione e progressività delle misure e da trent’anni qualunque straniero irregolare può essere rinchiuso in un CPR per il solo ed unico fatto di essere appunto irregolare, in un gioco tanto crudele quanto inutile.
Il citato rapporto sui CPR evidenzia che nel 2024 sono stati 1.251 i trattenuti nei CPR provenienti dal carcere, pari al 21,2% delle presenze. Ci sono ragioni valide per sostenere che se si restringesse la funzione dei CPR al trattenimento ai fini espulsivi dei soli stranieri con precedenti penali, tali strutture, magari “umanizzate”, potrebbero svolgere una loro residua utilità? Forse non ha molto senso porsi questo interrogativo considerato che l’attuale normativa è un mostro giuridico che non prevede differenziazione, proporzionalità e gradualità, ma ad ogni modo è necessario chiarre subito che aver subìto condanne penali non può affatto costituire di per sé una ragione sufficiente per entrare in un CPR a fine pena. Nel nostro ordinamento costituzionale (art. 27) la pena è finalizzata alla rieducazione e al reinserimento sociale della persona che è stata condannata (anche se tale fondamentale principio è costantemente violato) e ciò deve valere anche per gli stranieri che magari perdono la regolarità del loro soggiorno proprio durante il periodo di carcerazione.
So bene che è un terreno politicamente accidentato e che è più facile cavalcare un discorso violento e forcaiolo che concepisce il carcere come discarica sociale; d’altronde la costruzione simbolica della figura dello straniero criminale rappresenta sempre uno strumento di propaganda perfetto. Tuttavia in una società che vuole rimanere democratica è indispensabile non transigere sul rispetto del diritto al reinserimento sociale anche per gli stranieri, un diritto che ovviamente prevede specifiche eccezioni nel caso in cui la persona che ha scontato la pena sia considerata comunque socialmente pericolosa e quindi vada legittimamente espulsa per questa ragione. Tale valutazione sulla sussistenza o meno di profili di pericolosità sociale, e dunque sulla possibilità di applicazione dell’espulsione come misura di sicurezza, va condotta a fine pena, caso per caso, senza alcun automatismo connesso alla condanna o al tipo di reato commesso dallo straniero (Sentenza Corte cost. 58/1995) bilanciando la tutela dell’interesse pubblico con il rispetto dei diritti dell’individuo (ed in particolare con il diritto alla vita privata e famigliare di cui all’art. 8 della CEDU).
Diversamente da quanto molti, anche a sinistra, sostengono, gli allontanamenti degli stranieri condannati e socialmente pericolosi sono dunque possibili, con la precisazione che attualmente molte delle persone che escono dal carcere sono trattenute nei CPR non in quanto socialmente pericolose ma solo in quanto irregolarmente soggiornanti. La loro percentuale sul numero globale dei trattenuti è relativamente elevata solo perché è più facile operare su di loro (basta prelevarli all’uscita dal carcere).
Fatti questi indispensabili chiarimenti, spesso chi esce dal carcere finisce in una nuova detenzione, questa volta amministrativa, che può essere disposta solo in presenza di “situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l’effettuazione dell’allontanamento” (TU Immigrazione art. 14 c.1) tra cui la necessità dell’identificazione che richiede la collaborazione delle Autorità dei Paesi di origine. Perché non effettuare tale identificazione durante il periodo di detenzione? Quasi vent’anni fa (!) nel lontano 2008, una commissione del Ministero dell’Interno sui centri di trattenimento, detta “Commissione De Mistura” (nel clima politico esasperato di oggi una simile pacata commissione istituzionale sarebbe impensabile) proponeva, seppur con un po’ di ambiguità, il “superamento” dei centri tramite un loro progressivo svuotamento, ed era fermissima nell’affermare che il trattenimento amministrativo dopo il carcere “appare come una doppia pena che non poggia su alcuna valida motivazione” in quanto “gli accertamenti su identità e nazionalità devono essere effettuati durante il periodo di carcerazione”. Dopo vent’anni siamo ancora allo stesso punto.
I CPR non servono dunque, né per allontanare stranieri colpevoli di una semplice irregolarità amministrativa – che invece andrebbe drasticamente asciugata tramite una seria riforma normativa – ma neppure servono per l’allontanamento del piccolo numero di persone che sono davvero socialmente pericolose, nonostante la facile propaganda che si può fare su quest’ultima categoria.
I CPR, come tutte le istituzioni totali, non esistono per la finalità ufficialmente dichiarate. Esistono invece per svolgere altre e ben diverse finalità di controllo sociale e si reggono grazie a un robusto impianto ideologico che ne teorizza, con ragioni apparentemente valide, l’assoluta necessità al fine di difendere la collettività da gravissimi pericoli. Non c’è oggi un’alternativa democratica alla loro chiusura, come è stato per i manicomi che molti volevano ridurre ed umanizzare; prima della loro abolizione, resa possibile con l’approvazione della L. 180/1978, venivano considerati un’istituzione medico-scientifica dolorosa ma indispensabile, sia per curare la malattia mentale, che per tutelare i cittadini “normali” dai rischi imprevedibili ma concreti di essere aggrediti o persino uccisi dai cosiddetti pazzi. Sostenere che i manicomi potessero essere chiusi appariva come una tesi irrazionale, estremista e priva di ogni base scientifica. Eppure è avvenuto e oggi sappiamo quanto è stato importante, non solo per i “matti” ma per l’intera società. Franco Basaglia lo sapeva bene e, a riforma avvenuta, scrisse che “la cosa importante che abbiamo dimostrato è che l’impossibile diventa possibile. Dieci, quindici, vent’anni fa era impensabile che un manicomio potesse essere distrutto”. (Conferenze brasiliane, Rio de Janeiro, 28 giugno 1979).