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Suicidio medicalmente assistito: come la Toscana ha vinto, la sentenza della Consulta sul ruolo della Regione

Photo credits: Clemente Marmorino/Imagoeconomica

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Era molto attesa la sentenza con cui la Corte costituzionale si doveva pronunciare sulla legge regionale toscana n. 16/2025 dello scorso 14 marzo sulle procedure e i tempi per l’assistenza regionale al suicidio medicalmente assistito. Da un lato, infatti, il governo, contestando l’incostituzionalità dell’intera legge, mirava a rivendicare l’esclusiva potestà legislativa statale in materia, così da evitare che altre regioni – come aveva fatto in seguito la Sardegna (legge 26/2025 del 18 settembre) – potessero legiferarvi.

Dall’alto lato, la Toscana e con essa, come detto, tutte quelle regioni (non solo di centro sinistra, visto anche il fallito tentativo in tal senso dell’allora Presidente del Veneto Zaia) che non volevano restare paralizzate dalla perdurante assenza di una legge statale sul suicidio assistito, nonostante i più di sei anni trascorsi dal monito in tal senso della stessa Corte (sentenza n. 242/2019 sul caso dj Fabo/Cappato). Insomma, per le Regioni il governo e la sua maggioranza, anziché fare ricorso alla Corte, avrebbe fatto prima e meglio ad accogliere il suo invito a disciplinare la materia. Se il principale oggetto del contendere era la possibilità per le Regioni di legiferare sul suicidio assistito, diciamo subito che ad uscire vincente è la Toscana.

Per la Corte costituzionale, infatti, il fatto che il Parlamento non abbia approvato una legge che disciplini in modo organico sull’intero territorio nazionale l’accesso alla procedura medicalizzata di assistenza al suicidio non impedisce alle Regioni la possibilità di esercitare la loro potestà legislativa concorrente sulla tutela della salute, in attuazione dei principi fondamentali esistenti in materie che, ancorché non espressamente determinati dallo Stato, sono stati comunque desunti dalla stessa Corte costituzionale dalla leggi statali vigenti, a partire da quelle della legge n. 219/2017 che regolano la modalità di rifiuto e interruzione dei trattamenti di sostegno vitale. Quella della Toscana è però una vittoria ai punti. Sono infatti numerose e rilevanti le disposizioni regionali dichiarate illegittime perché lesive delle sfere di competenza riservata alla legislazione statale. Il tentativo, dunque, della Regione d’intendere la propria competenza concorrente in senso suppletivo – ovvero destinato a cedere al momento dell’entrata in vigore della disciplina statale – viene dunque respinto dalla Corte.

Così, le Regioni non possono fissare – meglio: nemmeno richiamare e ribadire – i quattro requisiti fissati dalla Corte costituzionale per accedere al suicidio medicalmente assistito, e cioè l’essere il malato: a) capace di prendere decisioni libere e consapevoli; b) affetto da una patologia irreversibile; c) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ritiene intollerabili; d) tenuto in vita o necessiti di trattamenti di sostegno vitale (anche non tecnicamente complessivi o invasivi: v. Corte cost. 135/2024). Tutti requisiti che solo lo Stato può determinare e, astrattamente, anche modificare: un’apertura che il legislatore statale potrebbe sfruttare per non uniformarsi totalmente alla giurisprudenza costituzionale in materia. Parimenti, sono incostituzionali le disposizioni regionali che prevedono l’intervento di un delegato, giacché la scelta del suicidio assistito è strettamente personale e che fissano dei termini stringenti per la verifica dei requisiti di accesso e la definizione delle relative modalità d’attuazione, giacché essi devono essere uniformi sull’intero territorio nazionale.

Anche qui la Corte fa una notevole apertura al legislatore statale perché, pur affermando la necessità che l’istanza del richiedente sia presa sollecitamente in carico, ritiene che tali termini stringenti contrastino con l’esigenza che siano svolti tutti gli approfondimenti clinici e diagnostici che la Commissione preposta all’esame di tali casi ritenga appropriati ai fini della c.d. alleanza terapeutica tra medico e paziente, con particolare riferimento all’effettivo accesso alle cure palliative. Considerazioni che non vorremmo però nascondessero la sottovalutazione del “fattore tempo” la cui certezza e brevità in casi del genere non possono certo dirsi trascurabili.

Infine, incostituzionali sono state ritenute le disposizioni regionali che fissano i principi fondamentali cui le Ausl devono attenersi nell’assicurare il supporto tecnico e farmacologico e l’assistenza sanitaria per la preparazione del farmaco letale da autosomministrarsi, come pure quella che consente alla persona che si voglia sottoporre a suicidio assistito di sospendere o annullare in ogni momento l’erogazione del trattamento giacché in tal caso è essa stessa con la sua condotta finale a causare direttamente la propria morte. Insomma, tutto quello che riguarda requisiti e modalità di accesso al suicidio assistito resta in capo allo Stato perché deve essere uniforme in tutto il territorio nazionale. Piuttosto le Regione, in conformità alla natura concorrente della loro potestà legislativa in materia di salute, possono dettare disposizioni a carattere meramente organizzativo e procedurale atte a disciplinare in modo uniforme l’assistenza del servizio sanitario regionale alle persone che chiedono il suicidio assistito.

Non è molto, ma nemmeno poco, come dimostra il fatto che tutte le altre disposizioni contenute nella legge regionale sono state ritenute immuni da censure: l’istituzione, presso le Ausl, delle commissioni multidisciplinari, dotate di funzioni diverse rispetto ai comitati etici previsti da decreti ministeriali, perché chiamate a verificare la sussistenza dei requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito nonché a definire sia le relative modalità di attuazione, sia la procedura di presentazione dell’istanza per l’accertamento dei relativi requisiti e per l’approvazione o la definizione delle relative modalità di attuazione; la disciplina in dettaglio sulla verifica dei requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito e la determinazione delle relative modalità di attuazione, assicurando in particolare l’interlocuzione diretta con la persona interessata; la possibilità per la Regione di far fronte con risorse proprie agli effetti finanziari connessi alle prestazioni e ai trattamenti finalizzati al suicidio medicalmente assistito, fino al punto da assicurarne la totale gratuità.

Infine, la Corte si preoccupa di ribadire il diritto della persona in possesso dei requisiti per accedere al suicidio medicalmente assistito di ottenere dalle aziende del Servizio sanitario regionale il farmaco, i dispositivi eventualmente occorrenti all’autosomministrazione, nonché l’assistenza sanitaria anche durante l’esecuzione di questa procedura. Una precisazione importante a conferma del ruolo delle Ausl regionali e, soprattutto, a dispetto di quelle proposte legislative che vorrebbero “privatizzare” tale procedura, scaricandone gli oneri – anche, come appena detto, sotto il profilo economico – sulle spalle di coloro che nelle condizioni in cui versano non meritano certo ulteriori sofferenze. Che il legislatore statale – sperando di non aspettare Godot – ne tenga conto.