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L’Europa vara le leggi xenofobe: nuove norme contro i migranti

Photo credits: Sara Minelli/Imagoeconomica

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Il 9 marzo 2026 la Commissione LIBE del Parlamento Europeo ha adottato a maggioranza la sua posizione sul testo di nuovo regolamento sui rimpatri di cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell’Unione Europea. L’iter legislativo era iniziato esattamente un anno fa con la proposta di regolamento presentata dalla Commissione (COM(2025) 101 final).

Il voto della Commissione LIBE è avvenuto in un contesto di estrema tensione politica, come ben spiega Giovanna Cavallo nell’edizione dell’Unità del 10.03.26. Il testo proposto dal relatore, il deputato olandese Malik Azmani (gruppo Renew), infatti era stato ritenuto del tutto inadeguato sotto il profilo del rispetto dei diritti fondamentali e i socialisti (S&D), i Verdi, la sinistra di The Left, oltre ad alcuni tra gli stessi a Renew (liberali) non sono stati disposti a sostenerlo. Il relatore ombra del PPE (partito popolare europeo), il deputato francese François-Xavier Bellamy ha immediatamente presentato un testo ancora più rigido assemblato con il supporto di conservatori (ECR), Patrioti (PfE) e sovranisti (ESN), che è andato ai voti risultando approvato con 41 voti a favore e 32 contrari. È necessario ricordare che appena pochi giorni prima, il 10 febbraio, il Parlamento Europeo con una maggioranza trasversale (determinante il voto compatto di PPE anche in questo caso insieme all’estrema destra, mentre il gruppo S&D si era spaccato) aveva votato la proposta della Commissione Europea di adottare un nuovo regolamento che modifica lo stesso Regolamento (UE) n. 2024/1348 sulla nozione di paese terzo sicuro al solo scopo di permettere ai Paesi UE di liberarsi della responsabilità giuridica di esaminare larga parte delle domande di asilo di loro competenza, in insanabile contrasto con la stessa Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati.

Quanto accaduto in entrambi i passaggi politici non può essere inquadrato come un incidente di percorso e neppure come un nuovo indicatore della nota fragilità della “maggioranza Ursula”, bensì va considerato nella sua reale profonda gravità: sulle politiche di gestione dell’immigrazione – che non è solo un tema importante ma uno dei pochi campi politici e sociali su cui si definisce l’identità e il futuro dell’Europa – l’attuale maggioranza politica si sbriciola e ne emerge una nuova che si ridefinisce attorno ai movimenti politici dell’estrema destra. La Commissione Europea non cadrà su questi dossier ma l’Unione Europea come percorso di costruzione di uno “spazio di libertà, sicurezza e giustizia” (Trattato sull’Unione Europea, art.3 par.2) è giunta ad un punto di crisi politica e di identità che ritengo non abbia precedenti. Secondo la proposta votata dalla Commissione LIBE le decisioni di rimpatrio sarebbero incluse in un cosiddetto “ordine di ritorno europeo” in base al quale, a partire dal 1 luglio 2027 qualsiasi paese dell’UE dovrà riconoscere e far rispettare le decisioni di rimpatrio emesse da un altro paese dell’UE divenendo responsabile di garantire direttamente l’esecuzione dell’espulsione di uno straniero che si fosse nel frattempo spostato sul suo territorio, senza dunque bisogno di rinviarlo nel paese UE che ha emesso il provvedimento di espulsione.

Il nuovo testo sovverte completamente l’impostazione giuridica su cui si basa la vigente Direttiva 115/08/CE che prevede che il rientro volontario sia l’opzione da privilegiare sempre e che “il trattenimento dovrebbe essere limitato e subordinato al principio di proporzionalità con riguardo ai mezzi impiegati e agli obiettivi perseguiti. Il trattenimento è giustificato soltanto per preparare il rimpatrio o effettuare l’allontanamento e se l’uso di misure meno coercitive è insufficiente” (Direttiva, considerando 16). Nel nuovo testo il rientro volontario degrada invece a misura residuale mentre il trattenimento si trasforma nel reale perno dell’intero sistema in quanto diviene applicabile se si ritiene che lo straniero non stia collaborando adeguatamente, se sussista un rischio di fuga “o per qualsiasi altro fattore rilevante che impedisca la rimozione tempestiva” (comunicato stampa della Commissione Libe, 9.03.26). In altre parole pressoché sempre. Il trattenimento può essere disposto anche per i minori non accompagnati e per le famiglie con bambini e la sua durata massima viene ulteriormente estesa arrivando dagli attuali 18 mesi fi no a 24 mesi. Il termine temporale massimo entro il quale la persona deve rispettare il rientro volontario è fissato in trenta giorni mentre, sfidando la logica, e forse anche le stesse leggi della fisica, non viene previsto un termine minimo in quanto ogni provvedimento di allontanamento “può indicare che il cittadino di un paese terzo deve lasciare immediatamente il territorio degli Stati membri” come se la persona possa sparire subito per incanto.

Gli emendamenti accolti prevedono che il periodo di divieto di reingresso raddoppi passando da cinque a dieci anni ma tale divieto può diventare persino illimitato per coloro che rappresentano un rischio per la sicurezza facendo rientrare in questa indefinita categoria coloro che “hanno commesso un reato punibile con una pena detentiva di almeno due anni ai sensi del diritto nazionale” (per fare un esempio si tratta del limite edittale minimo per il reato di furto con scasso) La stessa differenza concettuale tra detenzione amministrativa e detenzione come sanzione penale sulla quale è stato costruito l’incerto istituto giuridico della detenzione amministrativa si affievolisce: gli espulsi da trattenere potranno essere “detenuti in carcere e, ove possibile, tenuti separati dai detenuti comuni” e soprattutto, in caso di mancato rispetto degli obblighi di cooperazione con le autorità nell’allontanamento possono essere inflitte “sanzioni penali, compresa la reclusione, in conformità con la legislazione nazionale”. Si realizza così una sovversione dei principi giuridici di cui alla Sentenza del 28 aprile 2011, caso El Dridi, causa C-61/11, con la quale la Corte di Giustizia dell’UE aveva condannato il Governo italiano per contrasto tra le norma interna e il diritto dell’Unione. Il Governo italiano aveva infatti introdotto severe sanzioni penali per la sola inottemperanza dell’ordine di espulsione creando un circuito infernale.

Il termine per proporre ricorso non può essere superiore a 14 giorni e non è previsto l’effetto sospensivo automatico anche se l’esecuzione dell’allontanamento può essere sospesa fi no a decisione sull’istanza di sospensiva. Il nuovo testo prevede la possibilità di rimpatriare uno straniero verso un Paese terzo con il quale vi sia stata “la conclusione di un accordo o di un’intesa da parte dell’Unione o di uno o più Stati membri”. Permettere intese con Paesi terzi anche da parte di singoli Stati senza alcun coinvolgimento delle istituzioni UE può portare alla conclusione di accordi totalmente difformi da parte dei diversi paesi dell’Unione determinando così trattamenti giuridici completamente diversi nei confronti degli stranieri coinvolti nelle operazioni di rimpatrio. Il testo votato (sul punto non molto diverso dal rigettato testo del relatore) prevede che tale “accordo o intesa può essere concluso con un paese terzo solo se sono rispettate le norme e i principi internazionali in materia di diritti umani conformi al diritto internazionale, compreso il principio di non respingimento” ma la formulazione è del tutto generica e priva di ogni effettività. Anche se si prevede che l’accordo disciplini le procedure applicabili al trasferimento, gli obblighi del Paese terzo coinvolto e “le conseguenze nel caso in cui il proseguimento del rimpatrio non sia possibile”, la condizione giuridica (e quindi le sorti) dello straniero deportato in un paese terzo con cui non ha alcun collegamento rimane completamente affidata ad accordi politici assunti al di fuori di ogni condizionalità.

Lo stato europeo di fatto cede a stati terzi la persona di cui si vuole disfare cercando di eliminare ogni responsabilità giuridica su condizioni, tempi e modi del trattenimento che verrà attuato nel paese terzo, nonché persino sull’esito finale dell’operazione di deportazione. Va subito chiarito che, diversamente dalle costanti dichiarazioni del governo italiano, la proposta non salva affatto il protocollo tra Italia ed Albania in quanto non prevede che un paese UE possa gestire in regime extraterritoriale un centro di trattenimento per le espulsioni sotto la propria giurisdizione. Ritengo che il testo votato sia incompatibile con gli inderogabili obblighi che l’Unione e gli stati membri hanno in materia di rispetto dei diritti fondamentali in relazione a ciò che avviene nel paese al quale hanno “ceduto” la persona straniera. Il testo non prevede infatti, in quanto non potrebbe farlo, l’esistenza di due regimi giuridici diversi, tra coloro che rimarranno trattenuti in Europa (e dunque soggetti alla giurisdizione europea e dello stato membro) e coloro che verranno ceduti al Paese terzo e saranno soggetti alla giurisdizione di quest’ultimo. L’intera proposta, anche se sciaguratamente dovesse essere approvata diventando norma UE, mi appare destinata ad andare in frantumi dinnanzi a un rigoroso giudizio di legittimità.

La riforma del sistema dei rimpatri si basa sull’assunto che l’introduzione di norme feroci costituisca uno strumento efficace per realizzare i rimpatri stessi, funzionando nel contempo da deterrente a venire e restare in Europa in modo irregolare. Anche volendo per un attimo accantonare ogni profilo giuridico o etico, tale assunto non trova alcun conforto derivante da un’analisi scientifica. Il progetto “Measuring Irregular Migration” (MIrreM) finanziato dall’UE ha stimato che, nonostante molti rapporti allarmistici su un aumento della migrazione irregolare nell’UE, quest’ultima sia rimasta piuttosto costante per due decenni, e che gli Stati membri emettono tra 300.000 e 500.000 ordini di rimpatrio all’anno. Tuttavia meno del 25% di coloro che ricevono un ordine di rimpatrio lascia realmente l’UE. Un legislatore europeo, anche conservatore ma non accecato da ottusa ideologia, avrebbe dovuto valutare le ragioni per cui l’impianto normativo oramai pluridecennale, del sistema dei rimpatri non ha mai funzionato, valutando dunque la necessità di prendere strade nuove anche alla luce del fatto che niente supporta l’aspettativa che un inasprimento estremo delle sanzioni renda più efficiente la gestione delle migrazioni in Europa. Mentre è certo che produce un serio logoramento dello stato di diritto.