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Così il governo vuole colpire il diritto all’asilo

Così il governo vuole colpire il diritto all’asilo

Tra i campi oggetto dell’intervento liberticida dell’attuale esecutivo ce n’è uno di cui si è ancora poco parlato ma che investe la vita di nuove decine di migliaia di persone ogni anno. È la cosiddetta protezione complementare (chiamata nelle varie fasi storiche, protezione umanitaria, casi speciali, protezione speciale) ovvero il riconoscimento del diritto ad una protezione basata non sulle cosiddette protezioni maggiori previste dal diritto dell’Unione europea (lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria) ma sul diritto interno che tuttavia la prevede non già come scelta opzionale di natura caritatevole, bensì come forma indispensabile di protezione finalizzata a dare piena attuazione al diritto d’asilo come delineato dall’articolo 10 terzo comma della Costituzione (Corte Cassazione sez. 6-1, ord. n. 10686/12).

L’insieme delle situazioni tutelabili mediante questa forma di protezione è stato ben definito dalla Cassazione un «catalogo aperto» (sez. 6-1, sent. n. 26566/13), avente il fine di tutelare situazioni di vulnerabilità, ribadendo altresì il carattere di «misura atipica e residuale idonea ad integrare l’ampiezza del diritto di asilo costituzionale» (sez. 6-1, ord. n. 15466/14). Nel decreto legge approvato dal Governo in data il 5 febbraio scorso, ma non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, compare un “capo IV-bis” (art. 18 bis e 18ter) dedicato alla riforma della protezione complementare in relazione alla tutela della vita privata e familiare di cui all’art. 8 Cedu sopra richiamato. Corrono voci che il testo potrebbe essere stralciato per essere inserito nell’annunciato disegno di legge oppure in un nuovo decreto legge anch’esso annunciato. In attesa di saperlo, e correndo il rischio che al momento della pubblicazione di questo articolo ci siano delle novità rilevanti, rompo consapevolmente la regola che adotto sempre di non scrivere di ciò che non è stato ancora votato in ragione della gravità della proposta, qualunque dunque sarà il suo iter.

Se il provvedimento rimarrà incardinato in un decreto legge si può intanto evidenziare come ancora una volta non sussistono in alcun modo i presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall’art. 77 Cost. per il ricorso alla decretazione d’urgenza in quanto si tratta di un istituto giuridico che regola un diritto soggettivo la cui tutela è da tempo prevista nell’ordinamento e che potrebbe essere modificato solo con una procedura adottata mediante legge adottata dal Parlamento secondo l’iter legislativo ordinario di cui all’art. 72 Cost. Il testo dell’eventuale futura norma voluta dal governo richiama l’articolo 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (ratificata in Italia nel 1955) che si vorrebbe appunto applicare in modo più preciso con la nuova disposizione. La nozione di vita privata di cui all’art. 8 Cedu è complessa ed ha avuto una ricca (e non sempre lineare) elaborazione giurisprudenziale da parte della Corte di Strasburgo e dalla giurisprudenza interna.

Essa prevede comunque la tutela dell’integrità fisica e morale della persona al fine di perseguire liberamente lo sviluppo e la realizzazione della loro personalità, il diritto a stabilire e sviluppare rapporti con altri esseri umani e con il mondo esterno, nonché, nel caso di stranieri, il diritto a mantenere l’insediamento stabile che la persona ha conseguito in un Paese di cui non è cittadino salvo inderogabili ragioni di sicurezza ed ordine pubblico. Il diritto alla vita famigliare, anch’esso previsto nell’articolo 8 Cedu, oltre a tutelare la vita matrimoniale include relazioni basate su legami di fatto, convivenza, filiazione naturale ed adottiva. Con decisione n. 14413/2021 delle Sezioni Unite della Cassazione viene ricordato che «La protezione offerta dall’articolo 8 Cedu concerne, dunque, l’intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia; relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, “sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.

La norma che il governo vuole introdurre nell’ordinamento “tiene conto della natura e dell’effettività dei vincoli familiari, delle relazioni sociali e culturali” che la persona ha sviluppato in Italia, nonché dei suoi legami con il paese di origine ma, ai fini del riconoscimento della protezione pone i fortissimi limiti previsti nell’articolo successivo, il 18 ter. In esso si prevede che lo straniero deve aver soggiornato regolarmente in Italia da almeno cinque anni, disporre di un certificato di conoscenza della lingua italiana a livello B1, di un alloggio conforme ai requisiti di legge e abbia percepito nell’ultimo triennio un reddito piuttosto buono (con rinvio all’art. 28 ter lettera b) del T.u. immigrazione). Tali requisiti devono altresì essere posseduti cumulativamente. Nel caso il soggiorno regolare sia inferiore a cinque anni l’istanza di protezione complementare viene rigettata per mancanza di requisiti “fatta salva la prova contraria, a carico dell’interessato che deve dimostrare il possesso di un livello di integrazione sociale particolarmente elevato” sulla base comunque di tutte le condizioni reddituali ed abitative sopra indicate.

Se infine il cittadino straniero non ha un permesso di soggiorno in quanto irregolarmente presente nel territorio nazionale, nessun riconoscimento di protezione gli sarà mai possibile, indipendentemente dal tempo trascorso e dal suo effettivo livello di integrazione sociale. L’irregolarità diviene dunque in tale ottica una condanna a vita, salvo ovviamente che lo straniero non scelga la penosa e italianissima truffa del decreto flussi quale forma di regolarizzazione mascherata (Unità, 3.07.25). Faccio subito notare al lettore che i requisiti richiesti per ottenere la protezione complementare che la nuova norma vuole imporre sarebbero gli stessi di quelli già previsti dalla normativa vigente (d.lgs 8 gennaio 2007, n.3) per ottenere niente meno che il permesso UE lungo soggiornanti (!) Si può dunque vedere anche solo da ciò l’eccezionale livello di irragionevolezza della eventuale nuova normativa. Se una persona possiede tutti i gravosi requisiti di cui sopra perché mai dovrebbe fare una domanda di riconoscimento di una protezione complementare basata sulla valutazione della sua integrazione sociale? Attraverso la torsione estrema della norma si vuole conseguire così un obiettivo politico da tempo agognato ma mai raggiunto, ovvero eliminare de facto l’istituto giuridico in oggetto senza formalmente cancellarlo non essendo ciò costituzionalmente possibile.

In sede amministrativa di fronte alle Commissioni territoriali per il riconoscimento del diritto d’asilo il rigetto dell’istanza di riconoscimento della protezione complementare per integrazione sociale e rispetto della vita privata e familiare sarà dunque automatico e generalizzato con chiara ridicolizzazione della stessa procedura amministrativa il cui esito è predeterminato. Diversamente, nel rispetto dell’ordinamento costituzionale e dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali il giudice ordinario, sulle cui spalle cadrà l’intero enorme peso di esiti amministrativi già predeterminati ex ante, sollevando inevitabilmente i profili di illegittimità della norma interna, dovrà sempre valutare in concreto il livello di radicamento sociale della persona indipendentemente dal possesso di requisiti formali quali una casa avente requisiti abitativi elevati o un lavoro stabile e ben remunerato.

In un corretto approccio giuridico sostanzialistico altresì anche la durata del periodo di soggiorno non può essere definita da un parametro rigido; il quinquennio di presenza può rappresentare un parametro temporale che dimostra in modo evidente una permanenza di lungo periodo ma va sempre valutato in concreto il radicamento realizzato dalla persona in Italia, anche dunque in presenza di periodi temporali inferiori purché così brevi da escludere di per sé che si possa parlare di radicamento. Come acutamente precisato dalla Corte di Cassazione in una recentissima sentenza “il giudice nazionale, al cospetto del caso al suo esame, è tenuto a far vivere i criteri dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, e ribaditi dalla Corte di legittimità, rivolti a valorizzare i legami familiari, la durata della presenza della persona sul territorio nazionale, le relazioni sociali intessute, il grado di integrazione lavorativa realizzato (….) non si richiede, soprattutto ove venga in rilievo l’integrazione sociale, un percorso interamente compiuto; occorrono però segni univoci, chiari, precisi e concordanti, nella direzione intrapresa” (Corte di Cassazione, prima sez. civile, sentenza n. 13309/2025).

Lo stesso approccio sostanziale riguarda gli stranieri che non hanno mai avuto o che hanno perso la regolarità del soggiorno. In linea con la giurisprudenza della Corte CEDU, la cui posizione iniziale un po’ restrittiva in caso di stranieri irregolari si è venuta progressivamente ampliando, la citata sentenza del 2025 della Cassazione sottolinea come “la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata”.

La ratio giuridica è chiara: la lunga presenza di fatto in Italia non porta certo all’automatica acquisizione di un diritto di soggiorno ma va sempre attuato un bilanciamento tra la tutela dei diritti fondamentali e l’interesse pubblico: solo prevalenti ragioni di ordine pubblico possono rendere legittimo l’allontanamento in presenza di un radicamento forte che, come si è detto, non dipende dal possesso di requisiti formali (è evidente che chi è irregolare non può ad esempio avere un regolare contratto di lavoro) ma sostanziali. Se gran parte della sua esistenza si è radicata in Italia, i rapporti con il paese d’origine fortemente allentati e le condizioni di eventuale rientro lo esporrerrebbero a una “privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani” (Cassazione, sez. Unite civili, sent.24413/21) l’irregolarità di soggiorno non può di per sé impedire il riconoscimento della protezione complementare.