La decisione del Governo di fissare per domenica 22 e lunedì 23 marzo la data del referendum sulla c.d. separazione delle carriere è legittima ma inopportuna. Spiego meglio. Legittima perché per legge (art. 15 l. 352/1970) il Consiglio dei ministri ha sessanta giorni di tempo per fissare la data del referendum costituzionale. Tale termine decorre dalla data di comunicazione dell’ordinanza con cui l’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ne ha ammesso la richiesta.
Nel nostro caso le quattro richieste referendarie – depositate rispettivamente da deputati e senatori sia di maggioranza che d’opposizione tra il 4 e il 7 novembre – sono state ammesse il 18 novembre 2025 per cui il Governo poteva fissare la data del referendum entro sabato 17 gennaio, 60° giorno utile. Poiché tale data deve coincidere con una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo al decreto di indizione del Presidente della Repubblica – supponendo che questo verrà emanato a breve – si sarebbe potuto votare l’8, il 15 o il 22 marzo. La scelta del 22-23 marzo (lunedì aggiunto dal decreto legge n. 196/2025) rispetta dunque la tempistica stabilita dalla legge.
Allora perché è una decisione inopportuna? Perché dallo scorso 22 dicembre è in corso la raccolta di firme popolari per chiedere il referendum sullo stesso testo di riforma costituzionale (il quesito è solo leggermente diverso perché esplicita gli articoli della Costituzione oggetto di revisione). Un’iniziativa non necessaria, con tutta evidenza tesa strumentalmente a postergare la data di indizione del referendum nella convinzione (meglio: speranza) che una campagna referendaria di maggiore durata aumenti i NO alla riforma. Difatti, secondo l’art. 138 Cost., quando una riforma costituzionale viene approvata da entrambe le Camere a maggioranza assoluta anziché dei due terzi dei componenti, entro tre mesi dalla deliberazione possono chiedere che essa sia soggetta a referendum non solo un quinto dei parlamentari di ciascuna Camera (come per l’appunto fatto) ma anche cinque Consigli regionali e cinquecentomila elettori. Poiché il testo della riforma è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre, il termine ultimo per il deposito delle firme scade il prossimo 30 gennaio. Prima di tale data, dunque, il Governo non avrebbe potuto fissare il referendum. Da qui le proteste e le iniziative legali – ricorso al giudice amministrativo e/o conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale – minacciate e intraprese ieri dal Comitato promotore per il NO, secondo cui il Governo avrebbe dovuto fissare la data del referendum solo dal 31 gennaio in poi.
Il problema, dunque, è il seguente: i sessanta giorni entro cui si deve indire il referendum costituzionale decorrono dalla data dell’ordinanza con cui l’Ufficio centrale per il referendum presso la Cassazione ne ha ammesso la richiesta (17 novembre) oppure dalla scadenza dei tre mesi successivi alla pubblicazione del testo della riforma costituzionale sulla Gazzetta Ufficiale (30 gennaio)? Questo problema si pose a proposito della riforma costituzionale del Titolo V approvata nel 2001. In quell’occasione il Governo Amato, nella seduta del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2001, optò per la seconda soluzione. Anziché fissare il referendum entro il 21 maggio 2001 (entro i 60 giorni dall’ordinanza della Cassazione del 22 marzo) decise di consentire alla Lega Nord la raccolta (avviata il giorno prima) delle 500 mila firme previste (poi di fatto non raggiunte) entro il 12 giugno (tre mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta del testo). Il risultato fu che il referendum costituzionale si svolse non a giugno-luglio ma il 7 ottobre 2001.
Un’interpretazione, come si suol dire, “costituzionalmente orientata” perché favorisce la partecipazione dei cittadini, quantomai necessaria quando si tratta di modificare la Costituzione. Come ebbe a dire lo stesso presidente Amato in quell’occasione: “non abbiamo un precedente di richiesta di referendum da parte dei parlamentari e da parte dei cittadini, ma sarebbe comunque un’interferenza del Governo indire il referendum bloccando così la raccolta delle firme promossa dalla Casa delle Libertà. Si tratta di rispettare anche la loro volontà”. Questa è stata anche l’interpretazione seguita in occasione dei referendum costituzionali del 2016 sulla “riforma Renzi” e del 2020 sulla riduzione del numero dei parlamentari.
Ciò spiega l’inopportunità della decisione del Governo. Esso, infatti, avrebbe potuto ugualmente aspettare il 30 gennaio – termine ultimo per il deposito delle firme – per procedere il giorno dopo – 31 gennaio – a fissare la data del referendum sempre per il 22-23 marzo, data che sarebbe comunque sempre rientrata nel range dei 50-70 giorni previsti per legge. Né il fatto che il referendum sia stato già chiesto dai parlamentari pare escludere la raccolta delle firme popolari: si tratta, infatti, d’iniziative da intendere non come alternative ma concorrenti per dar modo a tutti i soggetti che per Costituzione ne hanno titolo di partecipare al procedimento di revisione costituzionale. Non è una corsa per cui vince chi deposita la richiesta di referendum per primo, anche perché in tal caso prevarrebbero sempre i parlamentari.
In conclusione, il Governo avrebbe potuto comunque attendere il 31 gennaio per fissare pur sempre il referendum per il 22-23 marzo, disinnescando così in partenza eventuali ricorsi. Date, peraltro, che paiono ultimative, considerando che le due domeniche successive – quella delle Palme e di Pasqua – potrebbero non favorire, per “distrazione festiva”, una consapevole partecipazione referendaria. Che è, e deve rimanere sempre l’obiettivo ultimo e da tutti condiviso quando si tratti di modificare la Costituzione.