Quando tentarono di cancellare l’Appello

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Nel febbraio 2006 è approvata la legge Pecorella. Una norma che viene rimandata alle Camere dall’allora capo dello Stato Ciampi, poi bocciata dalla Corte Costituzionale nel 2007. Riformando l’art.593 del codice di procedura penale, stabilisce nell’art.1 che «l’imputato e il pm possono appellare contro le sentenze di proscioglimento» solo se interviene «una nuova prova decisiva» nel processo. Si riconosce però che «le parti possono proporre ricorso per Cassazione anche contro la sentenza di primo grado». Nell’art.10 della stessa legge si afferma che essa non solo è da applicare ai procedimenti in corso, ma ha valore retroattivo (quindi si azzerano le richieste di appello avanzate prima della norma). Di fatto è sancita l’impossibilità per il pm di avanzare richiesta di appello di fronte ad una sentenza favorevole ad un imputato (ad eccezione che emergano nuove prove determinanti), ma si riconosce la facoltà di proporre ricorso in Cassazione.
Perchè questa legge? Semplice. Nel 2004 Berlusconi è prosciolto nel processo Sme e Formigoni, accusato di favoreggiamento e abuso di ufficio nel procedimento per le discariche di Cerro Maggiore, incassa sentenza favorevole. Ecco la spiegazione. Del resto, l’illogicità della legge è manifesta: perché consentire ai pm l’appello in caso di condanna, quando la sentenza risulta depotenziata rispetto alla loro richiesta, e negargli la possibilità di farlo in caso opposto? Perché partire dal presupposto che il proscioglimento non possa esser confutato? Cosa si intende per prova determinante?
Ciampi nel rispedirla alle Camere segnala delle criticità importanti: lo stravolgimento della Cassazione, che si trasforma da giudice della «violazione di legge» o di «legittimità» in giudice di fatto; il rischio che questo determini un aggravio del lavoro della Cassazione, rallentando i tempi processuali; la disparità di condizione fra pm e imputato, con connesso danno della vittima di reato costituitasi parte civile. Una violazione della Costituzione, evidenziata anche dalla Consulta, soprattutto dell’art.111 («obbligo del contraddittorio tra le parti, in condizione di parità davanti ad un giudice terzo e imparziale» (caratteristica che viene meno con la limitazione del potere di impugnazione del pm a vantaggio squilibrato dell’imputato). Si sottolinea, da fronti diversi, anche la contrarietà all’art.3 (uguaglianza giuridica dei cittadini) messo in discussione poichè si pone l’imputato in una posizione favorita rispetto agli altri componenti della società; l’art.24 (possibilità di ricorrere per tutti in giudizio per tutelare i propri diritti) che impedisce al pm di garantire i diritti della collettività; art.112 (obbligatorietà dell’azione penale). Altro che parità tra accusa e difesa. Con la bocciatura della legge, i pm di Milano fanno appello contro la sentenza di proscioglimento e il processo Sme passa per appello e Cassazione.
La Pecorella è riuscita comunque a produrre i danni. Come tutte le norme ad personam. E oggi il premier Berlusconi la sta proponendo di nuovo.

07 febbraio 2010
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