In origine fu lo Schifani anche lui bocciato...
In principio era il lodo Maccanico, poi intervenne il maxiemendamento Schifani e al senatore della Margherita non restò che sconfessarlo. Correva l’anno 2003 e l’urgenza era garantire che il processo Sme non comportasse una condanna per il premier proprio mentre l’Italia si apprestava a guidare la presidenza Ue. La modifica proposta dal forzista, che oggi siede allo scranno più alto di Palazzo Madama, riguardava l’introduzione dell’art.1: il presidente della Repubblica, del Consiglio, del Senato e della Camera, oltre a quello del Consulta, «non possono esser sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato anche per fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione fino alla cessazione delle medesime». Non vi era, inoltre, un limite nell’uso e nell’applicazione. Questo “scudo” nel 2004 venne stroncato dalla Corte Costituzionale, senza però conseguenze per il premier: il lodo aveva già esaurito la sua funzione garantendo la presidenza comunitaria di Berlusconi dagli scossoni giudiziari che si profilavano. Il processo milanese per corruzione fu infatti stralciato e congelato, poi intervenne la solita amnistia. Nonostante sia stato attuato, il lodo Schifani è stato dichiarato incostituzionale perché contrario all’art.3 e all’art.24. La violazione del principio che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge (art.3) era evidente e riguardava anche un altro aspetto meno immediato. Perché a goderne dovevano essere solo cinque cariche istituzionali? E tutti gli altri parlamentari, giudici e ministri? Appariva irragionevole che queste figure fossero sottoposte alla giurisdizione ordinaria per i reati commessi durante la loro funzione (anche se dopo autorizzazione del Parlamento), mentre non fossero perseguibili per i reati comuni commessi al di fuori di essa. Il carattere non rinunciabile del lodo, poi, determinava una violazione dell’art.24 riguardante il diritto alla difesa dell’imputato: per potersi difendere, infatti, le cinque figure ‘scudate’ avrebbero dovuto dimettersi. Ma soprattutto la sospensione dei processi appariva lesiva della parte civile. Il congelamento sine die, del resto, contrastava con l’art.111 (principi del giusto processo fra cui la ragionevole durata) e art.112 (obbligatorietà dell’azione penale). Allora si contestò perfino la forma del provvedimento: una legge ordinaria non appariva legittima perchè lo scudo interveniva su una materia dalle implicazioni costituzionali pretendendo l’iter previsto dall’art.138 (quello delle norme costituzionali appunto). La bocciatura da parte della Consulta era comunque incentrata sul merito: il che rende ancor più grave la riproposizione nel 2008 -nella sostanza non invariato- del lodo Schifani in quello Alfano, anch’esso cassato dalla Corte. In nessuna democrazia occidentale esiste l’impunibilità giudiziaria o la sospensione del processo durante l’incarico, e per reati extrafunzionali, del premier. In nessuna democrazia occidentale c’è qualcosa di paragonabile allo scudo Schifani, ritornato d'attualità nella versione proposta da Alfano. Perché nessuna democrazia occidentale ha come premier un imprenditore pluri-imputato.




Condividi su: 
















