Le storie: il testamento biologico si fa dal giudice
La legge ancora non c'è. Chissà se, quando e come sarà. E nel frattempo il vuoto viene colmato dalle iniziative personali: dalle scelte di coloro che hanno poca voglia di aspettare, e nessuna voglia di trovarsi a non poter decidere della loro vita, quando è alla fine. Appesa a sondini e respiratori.
Così parlano a mogli e figli, o a mariti, e fratelli: dicono loro quello che vogliono nel caso in cui dovessero trovarsi in certe condizioni. Si raccomandano che rispettino il desiderio. Poi prendono un appuntamento con un avvocato, mettono nero su bianco. E vanno da un giudice. A Firenze ha deciso di farlo un uomo di 57 anni, in perfette condizioni fisiche e mentali, che ha presentato, tramite il suo legale, un ricorso al giudice tutelare: chiede di non volersi sottoporre a trattamenti sanitari nel caso in cui, in futuro, perda la capacità mentale a causa di una malattia irreversibile come quella che affligge di Eluana Englaro.
Nel ricorso, presentato dall'avvocato del Foro di Firenze Sibilla Santoni, l'uomo ha richiesto la nomina della figlia per far rispettare le sue volontà nel momento eventuale in cui egli non sarà più in grado di esprimerle. «Si tratta di una acrobazia giuridica - spiega il legale - per far rispettare la volontà di una persona, oggi cosciente, ma che un domani potrebbe non essere in grado di ribadirla. In Italia il testamento biologico davanti a un notaio è inutile. Il nostro ricorso parte invece da un'applicazione innovativa dell'articolo 408 del codice civile che dal 2004 prevede la possibilità di nominare un amministratore di sostegno, soggetto che di solito interviene a tutela di una persona incapace di provvedere ai propri interessi. Potrebbe di fatto aprire la strada al testamento biologico». Sulla base di questa norma, l'uomo chiederà al giudice tutelare di nominare la figlia per far rispettare le sue volontà nel momento in cui non sarà più in grado di esprimerle. «Spero che il mio gesto possa scatenare una reazione a cascata e sensibilizzare ulteriormente il legislatore sulla necessità di una legge che preveda il diritto al rispetto delle proprie volontà e alla dignità personale» ha commentato l'uomo, G.G..
Ma prima di lui già a Modena, nei mesi scorsi, c'è stato un altro uomo che ha scelto di fare altrettanto, recandosi dal notaio con la moglie. Un affermato professionista 50enne modenese, del tutto in salute, nel timore di vedere guastate, per qualsiasi motivo, le proprie condizioni fisiche, ha nominato la moglie suo amministratore di sostegno. La donna sarà perciò garante della sua volontà di «non essere sottoposto ad alcun trattamento terapeutico in caso di malattia allo stato terminale, malattia o lesione traumatica cerebrale irreversibile e invalidante» che lo costringessero «a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione».
Il decreto, che per la prima volta in Italia, è stato applicato a un uomo ancora nel pieno delle forze, porta la firma del giudice tutelare del Tribunale di Modena, Guido Stanzani. Lo stesso giudice che il 13 maggio del 2008, già aprendo la strada verso lo stop a cure invasive “salvavita”, affidò al marito di una malata di Sla il mandato di rispettare il suo volere di non essere tracheotomizzata. «La moglie del mio assistito è autorizzata a negare il consenso a terapie invasive non volute in caso di incidenti o malattie invalidanti, per non trovarsi in una situazione simile a quella di Eluana Englaro» conferma l’avvocato del professionista, Maria Grazia Scacchetti.
Il decreto apre comunque una procedura reversibile: l’uomo potrà tornare sui suoi passi e «comunicare il cambiamento della sua volontà al giudice tutelare, anche con un sms o per telefono». Il giudice Stanzani definisce «non ordinarie» le terapie che solo determinati specialisti possono attuare, con «mezzi messi a punto dalla tecnologia solo da alcuni lustri». Cure d’urgenza che si applicano per strappare alla morte, ma che, per il giudice, «forzano le regole dell’autodeterminazione, se è espressa una volontà contraria, e impediscono la fisiologica evoluzione di percorsi biologici».
La sentenza si fonda sul diritto di non curarsi, quale diritto assoluto, riconosciuto recentemente dalla Cassazione e «improntato alla sovrana esigenza di rispetto dell'individuo», dichiara il giudice. Questi i punti chiave:
RIFIUTO TERAPIE SALVIFICHE: il decreto accoglie la volontà dell'uomo a non essere sottoposto a tecniche di ventilazione, idratazione e alimentazione forzate e artificiali e a beneficiare della terapia del dolore che preveda l'uso di farmaci oppiacei.
L'EUTANASIA È UN'ALTRA COSA: il decreto rileva la differenza tra rifiuto delle terapie salvifiche ed eutanasia. Il rifiuto delle terapia si caratterizza «per il rispetto del normale percorso biologico sotto il profilo di non interferenza con il suo corso ovvero di suo ripristino, se forzatamente rallentato; nulla a che vedere, dunque, con l'eutanasia, la cui essenza consiste nell'indotta accelerazione del processo di morte».
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: è il fiduciario e garante che le volontà di fine vita espresse dall'uomo siano rispettate. Nel caso specifico si tratta della moglie dell'uomo e, nel caso in cui per la donna fosse impossibile svolgere questo ruolo, il compito spetterebbe alla figlia della coppia.
TRE RUOLI CHIAVE: gli attori del testamento biologico previsti dal decreto sono quindi il soggetto che esprime le proprie volontà, l'amministratore di sostegno da lui nominato e il giudice tutelare.
AL DI LÀ DEI PROGRESSI MEDICI: il decreto risponde all' obiezione, sollevata nel dibattito politico sul testamento biologico, secondo cui nuove possibilità di cura dovute a progressi scientifici e tecnologici potrebbero aprire nuove possibilità di cura e indurre quindi il soggetto a modificare le sue volontà di fine vita. L'obiezione sarebbe nulla, considerando che il «presupposto oggettivo» del rifiuto delle terapie salvifiche è lo stato di «malattia irreversibile allo stato terminale», una condizione che «renderebbe irrilevante qualsiasi evoluzione di scienza e tecnica intervenuta nel frattempo nell'affinamento di terapie volte a prolungare la sopravvivenza del corpo».
Nei casi di Modena e Firenze sono intervenuti degli avvocati, ma per dare possibilità anche ad altri che volessero agire in questo modo, alcuni siti internet hanno messo a disposizione i moduli per richiedere il decreto di attuazione. Una volta scaricato il modulo (accessibile ai siti www.forumdonnegiuriste.it; www.lucacoscioni.it; www.aiaf-avvocati.it; www.consultadibioetica.org; www.liberauscita.it; http://net.equalvita.it/cdg-modena) si hanno gli elementi per redigere una scrittura privata, la cui firma va autenticata da un notaio. Quindi la scrittura va depositata nella cancelleria del giudice tutelare del luogo di residenza o domicilio. «È stata una mia iniziativa personale», dice l'avvocato Scacchetti «Non voglio guadagnare su un tema come questo, credo sia importante che la procedura non richieda affatto la presenza di un avvocato», spiega Scacchetti. Ma l'iniziativa ha scatenato immediate polemiche. «Grazie al precedente aperto dal decreto del giudice di Modena, oggi numerose associazioni incitano all'eutanasia pret-a-porter con comodi moduli scaricabili via internet. Non è accettabile», ha dichiarato in una nota Barbara Saltamartini, deputata del Pdl e responsabile delle Pari opportunità di An. «Si tratta di un'iniziativa che suscita enorme preoccupazione e che dimostra come una legge sul fine vita sia ormai assolutamente improrogabile - ha concluso Saltamartini - Come si fa a banalizzare una scelta del genere come se fosse una dichiarazione dei redditi?». Ma a quanto pare le persone preferiscono una "dichiarazione di redditi" oggi che un'evasione sul tema protratta sempre a domani.



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