Rientrato a Roma Vattani: ecco
cosa rischia il console fascio-rock

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23 gennaio 2012
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E' rientrato a Roma ma non rilascia commenti il console generale ad Osaka, Mario Vattani: ha ricevuto la notifica del richiamo in Italia e dovrà comparire davanti alla Commissione disciplinare del ministero degli Esteri dopo che l'Unità, con Mariagrazia Gerina, ha rivelato la sua militanza in un gruppo fascio-rock. Compare in un video mentre inneggia alla «bandiera nera» in un concerto tenuto a maggio nell'ambito di un raduno organizzato a Roma da CasaPound.

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Vattani, giubbotto nero e borsa nera con nastrino tricolore appuntato sopra, è arrivato all'aeroporto di Fiumicino poco prima delle 19 con un volo di linea Alitalia da Osaka. Avvicinato da un cronista dell'Ansa, Vattani non ha voluto rilasciare dichiarazioni: «Mi spiace, non posso».

Il ministro degli Esteri Giulio Terzi, al'uscita dal Consiglio Affari esteri dell'Ue questa sera a Bruxelles, ha confermato che il console parlerà davanti alla commissione disciplina» della Farnesina.

La Commissione della Farnesina diovrà giudicare Vattani sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il 'Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato'. Le possibili sanzioni che, in caso fossero trovate fondate le accuse, potrebbero essergli inflitte sono previste dall'articolo 78 e successivi fino all'84, secondo il quale «L'impiegato (dello Stato) che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari: 1) la censura; 2) la riduzione dello stipendio; 3) la sospensione dalla qualifica; 4) la destituzione». Nel primo caso, la 'censurà è «una dichiarazione di biasimo scritta e motivata ed è inflitta per lievi trasgressioni». La riduzione dello stipendio, «non può essere inferiore ad un decimo nè superiore ad un quinto d'una mensilità di stipendio e non può avere durata superiore a sei mesi». È inflitta, tra l'altro, «per comportamento non conforme al decoro delle funzioni».

La riduzione dello stipendio è inflitta: a) per grave negligenza in servizio; b) per irregolarità nell'ordine di trattazione degli affari; c) per inosservanza dei doveri di ufficio; d) per contegno scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti ed il pubblico; e) per comportamento non conforme al decoro delle funzioni; f) per violazione del segreto di ufficio La 'sospensione dalla qualifica' consiste invece «nell'allontanamento dal servizio con la privazione dello stipendio per non meno di un mese e non più di sei mesi». La normativa specifica che, «L'impiegato al quale è inflitta la sospensione non può essere promosso se non siano decorsi due anni dalla data dell'infrazione e subisce un ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo è portato a tre anni se la sospensione dalla qualifica è superiore a tre mesi». La sospensione è inflitta: a) nei casi previsti per la censura qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità; b) per denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori; c) per uso dell'impiego ai fini di interessi personali; d) per violazione del segreto di ufficio che abbia prodotto grave danno; e) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio e per volontario abbandono del servizio, salvo restando quanto è disposto dall'art. 4 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, in ordine alla tutela degli interessi collettivi ed individuali degli impiegati; f) per tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti

Infine, la normativa prevede per l'impiegato dello Stato la 'destituzione', che è inflitta, a) per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale; b) per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedeltà dell'impiegato; c) per grave abuso di autorità o di fiducia; d) per dolosa violazione dei doveri di ufficio che abbia portato grave pregiudizio allo Stato, ad enti pubblici od a privati; e) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti; f) per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati dell'impiegato per ragioni d'ufficio; g) per gravi atti d'insubordinazione commessi pubblicamente o per eccitamento all'insubordinazione; h) per istigazione agli atti di cui alla lettera e) - previsti per la sospensione - tra l'altro, «per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale» e «per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedeltà dell'impiegato».