Di m.fr.
22 febbraio 2012
Grazia ha insegnato presso lo stesso Istituto scolastico per oltre 37 anni, fino al 31 agosto 2010. Dal primo settembre 2001 però l’Istituto da privato diventa "parificato" e ciò determina, a decorrere dalla stessa data, il passaggio dell’obbligo assicurativo di tutti i dipendenti dall’Inps all’Inpdap.
Grazia viene collocata a riposo per raggiunti limiti di età il primo settembre 2010. Nei primi giorni del mese di agosto va all’Inps per presentare domanda di pensione con l’intento di chiedere il trasferimento dei 9 anni di contributi versati all’Inpdap dal 1° settembre 2001 al 31 agosto 2010 presso l’Inps ai sensi della legge 322/58, come negli anni precedenti avevano fatto i suoi colleghi che erano andati in pensione. Non sapeva dell’abrogazione della legge 322/58 tre giorni prima. A settembre 2010 riceve il provvedimento di liquidazione della pensione di vecchiaia Inps in modalità provvisoria in attesa del trasferimento della contribuzione versata presso l’Inpdap. Pensione liquidata sulla base della sola contribuzione accreditata presso l’Inps (28 anni e 5 mesi). I 9 anni di contributi versati all’Inpdap presso la Cassa Pensione Insegnanti, non possono essere utilizzati in alcun modo perché la manovra del 2010 ha abrogato la vecchia norma (legge 322/58).
La beffa è che tutto è successo solo tre giorni prima della domanda. E nessuna l’ha avvertita di velocizzare la richiesta. Né può attivare la ricongiunzione onerosa perché titolare di pensione diretta Inps; non può chiedere la costituzione della posizione assicurativa all’Inps perché è stata abrogata dal 31 luglio 2010; non può chiedere la totalizzazione;non può chiedere la pensione supplementare all’Inpdap perché tale prestazione non è prevista nei fondi esclusivi. Una beffa totale.